Art. 7 Durata e relazione di fine mandato 1. L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli eventuali, successivi, decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.