Art. 7 
 
 
                 Durata e relazione di fine mandato 
 
  1. L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento. 
  2.  Tre  mesi  prima  della  scadenza  del   termine   di   durata,
l'Osservatorio  presenta  una  relazione  sull'attivita'  svolta   al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette  alla
Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ai  fini  della  valutazione
congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della  eventuale
proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali.  Gli  eventuali,
successivi, decreti di proroga  sono  adottati  secondo  la  medesima
procedura.