Art. 10 
 
 
                       Clausola di cedevolezza 
 
  1. In relazione  a  quanto  prescritto  dall'articolo  117,  quinto
comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge  4
febbraio  2005,  n.  11,  le  disposizioni   del   presente   decreto
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle  regioni  e  delle
province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo
dello Stato  e  con  carattere  di  cedevolezza,  a  decorrere  dalla
scadenza del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della  direttiva
oggetto del presente  decreto  legislativo,  nelle  regioni  e  nelle
province autonome nelle  quali  non  sia  ancora  stata  adottata  la
normativa di attuazione regionale o provinciale  e  perdono  comunque
efficacia dalla data di entrata  in  vigore  di  quest'ultima,  fermi
restando i principi fondamentali ai sensi  dell'articolo  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - L'art. 117, terzo e quinto comma della  Costituzione,
          cosi' recitano: 
              «Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». 
              «Sono  materie  di  legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.». 
              - L'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio  2005,  n.
          11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2005,
          n. 37, cosi' recita: 
              «3. Ai fini di cui all'art. 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, le disposizioni  legislative  adottate  dallo
          Stato per l'adempimento degli  obblighi  comunitari,  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e  le
          province autonome, alle condizioni e secondo  la  procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».