Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) proprietario: la persona fisica o giuridica proprietaria dei polli; b) detentore: la persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente; c) autorita' competente: le autorita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193; d) veterinario ufficiale: un veterinario qualificato, in conformita' dell'allegato I, sezione III, capo IV, (parte A), del regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorita' competente; e) pollo: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne; f) stabilimento: il luogo di produzione in cui si allevano polli; g) capannone: un edificio all'interno di uno stabilimento in cui e' allevato un gruppo di polli; h) area utilizzabile: un'area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera; i) densita' di allevamento: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile; l) gruppo: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento; m) tasso di mortalita' giornaliera: il numero dei polli deceduti in un capannone lo stesso giorno, compresi quelli eliminati per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel capannone, moltiplicato per 100; n) tasso di mortalita' giornaliera cumulativo: la somma dei tassi di mortalita' giornaliera.
Note all'art. 2: - L'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., cosi' recita: «Art. 2 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare, al cui personale, nello svolgimento della specifica attivita', sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283». - Per il regolamento (CE) n. 854/2004 vedi note alle premesse.