Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) proprietario: la persona fisica o giuridica  proprietaria  dei
polli; 
    b) detentore: la persona  fisica  o  giuridica  responsabile  dei
polli a titolo  contrattuale  o  per  legge,  in  modo  temporaneo  o
permanente; 
    c) autorita' competente: le autorita' di cui all'articolo  2  del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193; 
    d)  veterinario  ufficiale:  un   veterinario   qualificato,   in
conformita' dell'allegato I, sezione III, capo  IV,  (parte  A),  del
regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale  funzione  e  nominato
dall'autorita' competente; 
    e) pollo: animale della specie  Gallus  gallus  allevato  per  la
produzione di carne; 
    f) stabilimento: il luogo di produzione in cui si allevano polli; 
    g) capannone: un edificio all'interno di uno stabilimento in  cui
e' allevato un gruppo di polli; 
    h) area utilizzabile:  un'area  sempre  accessibile  ai  polli  e
provvista di lettiera; 
    i) densita' di allevamento: il peso vivo  complessivo  dei  polli
presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di  area
utilizzabile; 
    l)  gruppo:  un   insieme   di   polli   collocati   e   presenti
contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento; 
    m) tasso di mortalita' giornaliera: il numero dei polli  deceduti
in un capannone lo  stesso  giorno,  compresi  quelli  eliminati  per
malattia o per altri motivi, diviso per il numero di  polli  presenti
in tale giorno nel capannone, moltiplicato per 100; 
    n) tasso di mortalita' giornaliera cumulativo: la somma dei tassi
di mortalita' giornaliera. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.
          193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  novembre  2007,
          n. 261, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  2  (Autorita'  competenti).   -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,  853/2004,
          854/2004 e 882/2004, e  successive  modificazioni,  per  le
          materie  disciplinate  dalla  normativa  abrogata  di   cui
          all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
          salute, le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e le Aziende unita' sanitarie  locali,  nell'ambito
          delle rispettive competenze. Per le forniture destinate  ai
          contingenti delle Forze  armate  impiegati  nelle  missioni
          internazionali,  l'Autorita'  competente  e'  il  Ministero
          della   difesa,   che    si    avvale    delle    strutture
          tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di  vigilanza
          militare,  al  cui  personale,  nello   svolgimento   della
          specifica   attivita',   sono   conferite    le    relative
          attribuzioni e le qualifiche di cui all'art. 3 della  legge
          30 aprile 1962, n. 283». 
              - Per il regolamento (CE) n. 854/2004  vedi  note  alle
          premesse.