Art. 3 Norme per l'allevamento dei polli 1. Tutti gli stabilimenti devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato I. 2. La densita' massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m². 3. In deroga al comma 2, l'autorita' sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare una densita' di allevamento superiore, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I. 4. Qualora sia concessa la deroga di cui al comma 3, la densita' massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in qualsiasi momento 39 kg/m². 5. Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, l'autorita' sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 kg/m² rispetto alla densita' di allevamento prevista nel comma 4. 6. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri e le modalita' per consentire le deroghe previste ai commi 3 e 5. 7. Il Ministero della salute, con il decreto di cui al comma 6, stabilisce le procedure che devono essere adottate per determinare la densita' di allevamento.