Art. 3 
 
 
                  Norme per l'allevamento dei polli 
 
  1. Tutti gli stabilimenti devono rispettare le disposizioni di  cui
all'allegato I. 
  2. La densita' massima  di  allevamento  in  ogni  capannone  dello
stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m². 
  3. In deroga al comma  2,  l'autorita'  sanitaria  territorialmente
competente puo' autorizzare una densita' di allevamento superiore,  a
condizione che siano rispettate le disposizioni di  cui  all'allegato
II oltre a quelle di cui all'allegato I. 
  4. Qualora sia concessa la deroga di cui al comma  3,  la  densita'
massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non  deve
superare in qualsiasi momento 39 kg/m². 
  5. Quando  sono  soddisfatti  i  criteri  di  cui  all'allegato  V,
l'autorita' sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare un
ulteriore aumento, fino ad  un  massimo  di  3  kg/m²  rispetto  alla
densita' di allevamento prevista nel comma 4. 
  6. Il Ministero della salute,  con  proprio  decreto,  da  emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
stabilisce i  criteri  e  le  modalita'  per  consentire  le  deroghe
previste ai commi 3 e 5. 
  7. Il Ministero della salute, con il decreto di  cui  al  comma  6,
stabilisce le procedure che devono essere adottate per determinare la
densita' di allevamento.