Art. 5 
 
 
                              Ispezioni 
 
  1. Le autorita' competenti effettuano ispezioni non discriminatorie
presso gli  stabilimenti,  audit  e  controlli  successivi,  compresi
quelli di cui all'allegato III,  per  verificare  il  rispetto  delle
disposizioni del presente decreto. 
  2. Le ispezioni sono effettuate  su  una  percentuale  adeguata  di
animali allevati e di stabilimenti, conformemente  alle  disposizioni
contenute nel piano nazionale sul benessere degli animali  e  possono
essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati  per  altri
fini. 
  3. Entro i termini previsti dal piano nazionale  per  il  benessere
animale: 
    a)  i  servizi  veterinari   delle   aziende   sanitarie   locali
trasmettono agli assessorati regionali competenti una relazione sulle
ispezioni effettuate ai sensi del comma 1; 
    b) gli Assessorati regionali competenti trasmettono al  Ministero
della salute una relazione riepilogativa delle  ispezioni  effettuate
dalle autorita' sanitarie locali ai  sensi  del  comma  1,  elaborata
sulla base delle relazioni ricevute ai sensi della lettera a). 
  4. Il Ministero della salute, entro il  30  giugno  di  ogni  anno,
presenta  alla  Commissione  europea  una  relazione  annuale   sulle
ispezioni di cui al  comma  1  effettuate  nell'anno  precedente.  La
relazione e' corredata di un  elenco  delle  azioni  piu'  importanti
intraprese dalle  autorita'  competenti  per  ovviare  ai  principali
problemi di benessere riscontrati.