Art. 6 Monitoraggio e controlli presso il macello 1. I veterinari ufficiali effettuano il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello in conformita' alle prescrizioni di cui all'allegato III. 2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, sono stabilite le procedure operative concernenti gli adempimenti previsti nel punto 3 dell'allegato III. 3. Il Ministero della salute sottopone alla Commissione europea i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno.