Art. 8 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  proprietario  o
detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 3,  commi  1,
2, 3, 4 e 5, e' punito con la sanzione pecuniaria  amministrativa  da
1.550 euro a 9.300 euro. 
  2. Il proprietario o detentore che viola  la  disposizione  di  cui
all'allegato III, punto 1,  e'  punito  con  la  sanzione  pecuniaria
amministrativa da 750 euro a 2.250 euro. 
  3. Il proprietario o detentore che omette di  porre  in  essere  le
azioni di cui all'allegato III, punto 3, e' punito  con  la  sanzione
amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro. 
  4. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente
per territorio, in sede  di  primo  accesso  ispettivo,  valutata  la
gravita' delle carenze riscontrate,  puo'  indicare  nel  verbale  di
ispezione  le  prescrizioni   necessarie   per   l'adeguamento   alla
disciplina vigente in materia, assegnando al trasgressore un termine.
Se il trasgressore non adempie le prescrizioni impartite nel  termine
prefissato il medesimo Servizio veterinario irroga le sanzioni di cui
ai commi 1, 2 e 3. 
  5. La procedura prevista dal comma 4 non si applica al trasgressore
recidivo e nell'ipotesi di  commissione  delle  violazioni  gravi  al
benessere animale stabilite dal Ministero della  salute  con  proprio
decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 6. 
  6. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo, la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'
aumentata  sino  alla   meta'   ed   e'   disposta   la   sospensione
dell'esercizio dell'attivita' svolta, a fine  ciclo,  per  la  durata
dell'intero ciclo successivo in riferimento  ai  capannoni  risultati
non conformi. E' comunque d'obbligo salvaguardare il benessere  degli
animali mediante  l'adozione  di  misure  correttive  d'urgenza.  Nel
periodo di sospensione dell'attivita' non vengono computati i periodi
di vuoto biologico e di vuoto sanitario. 
  7. Il detentore, privo del certificato di cui all'articolo 4, comma
2, e' punito con la sanzione amministrativa da  1.500  euro  a  4.500
euro. 
  8. Il detentore che viola la disposizione di  cui  all'articolo  4,
comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600
euro. 
  9.  Il  proprietario  che  non   ottemperi   all'obbligo   previsto
dall'articolo 4, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa da
1.500 euro a 9.300 euro.