Art. 9 Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e per il rilascio dei certificati, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sono poste integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi medesimi. 4. Agli oneri derivanti dalle ispezioni, dal monitoraggio e dai controlli successivi presso il macello di cui agli articoli 5 e 6, si fa fronte con le tariffe fissate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Note all'art. 9: - Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, cosi' recitano: «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorita' competenti per la verifica della conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. 2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalita' di cui all'art. 2. 3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. E' fatta salva la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni. 3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile.». «Art. 2 (Riscossione delle tariffe). - 1. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai controlli di cui all'art. 1 sono riscosse le tariffe di cui all'allegato A. 2. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione sono riscosse le tariffe di cui all'allegato B. 3. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'art. 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio. 4. L'autorita' competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attivita' unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi. 5. Alle tariffe di cui al presente decreto si applica l'art. 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 882/2004.». «Art. 3 (Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento delle tariffe). - 1. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente decreto avviene sulla base del costo effettivo del servizio, tenuto conto di quanto stabilito all'allegato VI al regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Gli importi delle tariffe riscosse dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono maggiorati nella misura prevista dal CCNL e dai contratti integrativi in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati fuori la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici come determinata nella sezione II dell'allegato C. L'importo di dette maggiorazioni e' destinato a garantire il funzionamento dei citati uffici fuori dall'orario di servizio. 3. Gli importi delle tariffe riscosse dalle ASL sono maggiorati del 30 per cento in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati, su richiesta dell'operatore dei settori interessati, in orario festivo o notturno. 4. Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, sempre che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio. 5. Relativamente alle attivita' di ispezione negli impianti di macellazione, ai fini di una valutazione omogenea dei costi sostenuti per l'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004, con provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, possono essere fornite specifiche indicazioni di calcolo in rapporto ai tempi minimi di ispezione.».