Art. 9 
 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Salvo quanto previsto  dai  commi  3  e  4,  le  amministrazioni
interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro  affidati  dal
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. Le spese per l'organizzazione e  lo  svolgimento  dei  corsi  di
formazione e per il rilascio dei certificati, di cui all'articolo  4,
commi  2  e  3,  sono  poste  integralmente  a  carico  dei  soggetti
partecipanti ai corsi medesimi. 
  4. Agli oneri derivanti dalle ispezioni,  dal  monitoraggio  e  dai
controlli successivi presso il macello di cui agli articoli 5 e 6, si
fa fronte con le tariffe fissate dagli articoli 1, 2 e 3 del  decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Gli articoli 1, 2 e  3  del  decreto  legislativo  19
          novembre 2008, n. 194, cosi' recitano: 
              «Art. 1 (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto  stabilisce  le  modalita'  di  finanziamento   dei
          controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del
          regolamento (CE)  n.  882/2004,  eseguiti  dalle  autorita'
          competenti per la verifica della conformita' alla normativa
          in materia di mangimi e di  alimenti  e  alle  norme  sulla
          salute e sul benessere degli animali. 
              2. Per il finanziamento dei controlli di cui  al  comma
          1, si applicano  le  tariffe  previste  negli  allegati  al
          presente decreto, secondo le modalita' di cui all'art. 2. 
              3.  Le  tariffe  di  cui  al  presente   decreto,   che
          sostituiscono  qualsiasi  altra  tariffa  prevista  per   i
          controlli sanitari di cui al comma 1, sono a  carico  degli
          operatori dei settori interessati dai controlli di  cui  al
          comma 1. E' fatta salva la possibilita' di  stabilire,  con
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per
          la lotta contro le  epizoozie  e  le  malattie  enzootiche,
          sentita la Conferenza Stato-regioni. 
              3-bis. Sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  del
          presente decreto gli imprenditori agricoli per  l'esercizio
          delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile.». 
              «Art.  2  (Riscossione  delle  tariffe).  -  1.  Per  i
          controlli  sanitari  ufficiali  effettuati  sul  territorio
          nazionale presso gli operatori dei settori interessati  dai
          controlli di cui all'art. 1 sono riscosse le tariffe di cui
          all'allegato A. 
              2. Per i controlli  sanitari  ufficiali  effettuati  su
          alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli
          animali vivi presentati all'importazione sono  riscosse  le
          tariffe di cui all'allegato B. 
              3.  Le  tariffe  relative  alla  registrazione   e   al
          riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e
          degli alimenti di cui all'art. 31 del regolamento  (CE)  n.
          882/2004 sono determinate sulla base  della  copertura  del
          costo effettivo del servizio. 
              4.     L'autorita'     competente     che      effettua
          contemporaneamente diversi controlli ufficiali in  un  solo
          stabilimento li considera quale attivita' unica e  riscuote
          una unica tariffa che assicura la copertura dei  costi  dei
          servizi resi. 
              5. Alle tariffe di cui al presente decreto  si  applica
          l'art. 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 882/2004.». 
              «Art.  3  (Criteri  per   la   determinazione   e   per
          l'aggiornamento delle tariffe). - 1.  La  determinazione  e
          l'aggiornamento degli  importi  delle  tariffe  di  cui  al
          presente decreto avviene sulla base del costo effettivo del
          servizio, tenuto conto di quanto stabilito all'allegato  VI
          al regolamento (CE) n. 882/2004. 
              2. Gli importi  delle  tariffe  riscosse  dagli  uffici
          periferici del Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali sono maggiorati nella misura prevista dal
          CCNL e dai contratti integrativi in presenza  di  controlli
          sanitari  ufficiali  effettuati  fuori  la  fascia   oraria
          ordinaria di apertura degli uffici come  determinata  nella
          sezione   II   dell'allegato   C.   L'importo   di    dette
          maggiorazioni e' destinato a garantire il funzionamento dei
          citati uffici fuori dall'orario di servizio. 
              3. Gli importi delle tariffe riscosse  dalle  ASL  sono
          maggiorati del  30  per  cento  in  presenza  di  controlli
          sanitari ufficiali effettuati, su richiesta  dell'operatore
          dei settori interessati, in orario festivo o notturno. 
              4. Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di
          cui al comma 1 si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'art.  27
          del regolamento (CE) n. 882/2004, sempre che  sia  comunque
          garantita la copertura del costo effettivo del servizio. 
              5. Relativamente  alle  attivita'  di  ispezione  negli
          impianti  di  macellazione,  ai  fini  di  una  valutazione
          omogenea  dei  costi  sostenuti  per   l'espletamento   dei
          controlli previsti dal regolamento (CE)  n.  854/2004,  con
          provvedimento   da   adottare   in   sede   di   Conferenza
          Stato-regioni,   possono    essere    fornite    specifiche
          indicazioni di calcolo  in  rapporto  ai  tempi  minimi  di
          ispezione.».