Art. 10 
 
 
                       Obbligo di informativa 
 
  1. Anche in assenza di specifica  richiesta  dell'interessato,  gli
operatori, o i loro responsabili o  incaricati  del  trattamento,  al
momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati  che
i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di  abbonati,
fornendo, altresi', le  indicazioni  utili  all'eventuale  iscrizione
dell'abbonato nel  registro  delle  opposizioni.  L'informativa  puo'
essere resa con modalita' semplificate.