Art. 10
Obbligo di informativa
1. Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli
operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al
momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che
i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati,
fornendo, altresi', le indicazioni utili all'eventuale iscrizione
dell'abbonato nel registro delle opposizioni. L'informativa puo'
essere resa con modalita' semplificate.