Art. 11
Campagna informativa per il consumatore
1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili di
cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna
informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo
semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva
realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro
diritti e delle modalita' di opposizione al trattamento di dati per
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l'impiego del telefono. Per le medesime finalita', tutti gli
operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici
accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati
analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di
opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei
documenti di fatturazione.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n 206, recante Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003,
n. 229:
«Art. 4. Educazione del consumatore. 1. L'educazione
dei consumatori e degli utenti e' orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo
dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti
amministrativi, nonche' la rappresentanza negli organismi
esponenziali.
2. Le attivita' destinate all'educazione dei
consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non
hanno finalita' promozionale, sono dirette ad esplicitare
le caratteristiche di beni e servizi e a rendere
chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla
loro scelta; prendono, inoltre, in particolare
considerazione le categorie di consumatori maggiormente
vulnerabili.».
- Si riporta testo dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 148. Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato: per essere destinate alle iniziative di
cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente, all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».