Art. 11 
 
 
               Campagna informativa per il consumatore 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale  fine  disponibili  di
cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre  2000,
n. 388, il Ministero dello sviluppo economico  e  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio  nazionale
dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una  campagna
informativa rivolta agli abbonati, da attuare  nel  corso  del  primo
semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua  effettiva
realizzazione, idonea a favorire la  piena  consapevolezza  dei  loro
diritti e delle modalita' di opposizione al trattamento di  dati  per
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta  o  per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale,
mediante l'impiego del telefono. Per le medesime finalita', tutti gli
operatori  autorizzati   alla   fornitura   di   servizi   telefonici
accessibili al pubblico mettono a disposizione  dei  propri  abbonati
analoghi  strumenti  di  sensibilizzazione  sui   loro   diritti   di
opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei
documenti di fatturazione. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n  206,  recante  Codice  del
          consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29  luglio  2003,
          n. 229: 
              «Art. 4. Educazione del  consumatore.  1.  L'educazione
          dei consumatori e degli utenti e' orientata a  favorire  la
          consapevolezza dei loro diritti e  interessi,  lo  sviluppo
          dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti
          amministrativi, nonche' la rappresentanza  negli  organismi
          esponenziali. 
              2.   Le   attivita'   destinate   all'educazione    dei
          consumatori, svolte da soggetti  pubblici  o  privati,  non
          hanno finalita' promozionale, sono dirette  ad  esplicitare
          le  caratteristiche  di  beni  e  servizi   e   a   rendere
          chiaramente percepibili benefici e costi  conseguenti  alla
          loro   scelta;   prendono,    inoltre,    in    particolare
          considerazione le  categorie  di  consumatori  maggiormente
          vulnerabili.». 
              - Si riporta testo dell'articolo  148  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001): 
              «Art. 148. Utilizzo delle somme derivanti  da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato. 1. Le  entrate  derivanti  dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative a vantaggio dei consumatori. 
              2.  Le  entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica ad un apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato: per essere destinate alle  iniziative  di
          cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato,   sentite   le   competenti   Commissioni
          parlamentari. 
              2-bis. Limitatamente, all'anno 2001, le entrate di  cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».