Art. 12 Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni 1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l'esecuzione dei controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonche' per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice. 2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del Codice.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 162, comma 2-quater, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.».