Art. 12 
 
 
Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e
                              sanzioni 
 
  1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte  del  Garante
per la protezione dei dati personali, per l'esecuzione dei  controlli
sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso,  nonche'
per ogni altra verifica o ispezione che  risulti  necessaria  secondo
quanto previsto dal Codice. 
  2. In caso di violazione del diritto  di  opposizione  nelle  forme
previste dal presente regolamento, si  applica  la  sanzione  di  cui
all'articolo 162, comma 2-quater, del Codice. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   162,   comma
          2-quater, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196: 
              «2-quater. La violazione  del  diritto  di  opposizione
          nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e  dal
          relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis
          del presente articolo.».