Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni
di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice. 
  2.  Il  presente  regolamento  si  applica  alle  sole  numerazioni
riportate in elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice. 
  3. Il presente regolamento non si applica  ai  trattamenti,  per  i
fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di  dati
aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a  disposizione  del
pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli  interessati
o  presso  terzi  nel  rispetto  del  diritto  di  opporsi   di   cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del
Codice. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per gli artt. 129 e  130,  comma  3-bis  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, lettere
          a) e b), e degli articoli 13, 23 e 24  del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o  in
          parte: 
                a) per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati
          personali che  lo  riguardano,  ancorche'  pertinenti  allo
          scopo della raccolta; 
                b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
          a fini di invio di materiale  pubblicitario  o  di  vendita
          diretta o per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di
          comunicazione commerciale.». 
              «Art.13. Informativa. 1.  L'interessato  o  la  persona
          presso  la  quale  sono  raccolti  i  dati  personali  sono
          previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
                a) le finalita' e le modalita'  del  trattamento  cui
          sono destinati i dati; 
                b)  la  natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
          conferimento dei dati; 
                c)  le  conseguenze  di  un  eventuale   rifiuto   di
          rispondere; 
                d) i soggetti o le categorie di soggetti ai  quali  i
          dati personali possono  essere  comunicati  o  che  possono
          venirne  a  conoscenza  in  qualita'  di   responsabili   o
          incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
                e) i diritti di cui all'articolo 7; 
                f) gli estremi  identificativi  del  titolare  e,  se
          designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
          sensi  dell'articolo  5  e  del  responsabile.  Quando   il
          titolare ha designato piu' responsabili e' indicato  almeno
          uno di essi, indicando il sito della rete di  comunicazione
          o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile  in  modo
          agevole l'elenco aggiornato  dei  responsabili.  Quando  e'
          stato  designato   un   responsabile   per   il   riscontro
          'all'interessato in caso di esercizio dei  diritti  di  cui
          all'articolo 7, e' indicato tale responsabile. 
              2. L'informativa di cui al comma 1 contiene  anche  gli
          elementi previsti da specifiche disposizioni  del  presente
          codice e puo' non comprendere gli elementi gia'  noti  alla
          persona che fornisce  i  dati  o  la  cui  conoscenza  puo'
          ostacolare in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di  un
          soggetto pubblico, di funzioni  ispettive  o  di  controllo
          svolte per finalita' di  difesa  o  sicurezza  dello  Stato
          oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
              3.   Il   Garante   puo'   individuare   con    proprio
          provvedimento  modalita'  semplificate  per   l'informativa
          fornita in particolare da servizi telefonici di  assistenza
          e informazione al pubblico. 
              4.  Se  i  dati  personali  non  sono  raccolti  presso
          l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
          delle categorie di  dati  trattati,  e'  data  al  medesimo
          interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
          e' prevista la  loro  comunicazione,  non  oltre  la  prima
          comunicazione. 
              5. La disposizione di cui al comma  4  non  si  applica
          quando: 
                a) i  dati  sono  trattati  in  base  ad  un  obbligo
          previsto dalla legge, da un regolamento o  dalla  normativa
          comunitaria; 
                b) i dati sono trattati  ai  fini  dello  svolgimento
          delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
          2000, n. 397, o, comunque, per far valere  o  difendere  un
          diritto in  sede  giudiziaria,  sempre  che  i  dati  siano
          trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento; 
                c) l'informativa all'interessato comporta un  impiego
          di: mezzi che il  Garante,  prescrivendo  eventuali  misure
          appropriate,   dichiari    manifestamente    sproporzionati
          rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a  giudizio
          del Garante, impossibile.». 
              «Art. 23. Consenso. 1. Il trattamento di dati personali
          da parte di privati o di enti pubblici economici  solo  con
          il consenso espresso dell'interessato. 
              2. Il consenso  puo'  riguardare  l'intero  trattamento
          ovvero una o piu' operazioni dello stesso. 
              3. Il consenso  e'  validamente  prestato  solo  se  e'
          espresso liberamente e specificamente in riferimento ad  un
          trattamento chiaramente individuato, se e' documentato  per
          iscritto,  e  se  sono  state   rese   all'interessato   le
          informazioni di cui all'articolo 13. 
              4. Il consenso e' manifestato in forma  scritta  quando
          il trattamento riguarda dati sensibili.». 
              «Art. 24. Casi nei  quali  puo'  essere  effettuato  il
          trattamento  senza  consenso.  1.  Il   consenso   non   e'
          richiesto, oltre che nei  casi  previsti  nella  Parte  II,
          quando il trattamento: 
                a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto
          dalla  legge,  da  un   regolamento   o   dalla   normativa
          comunitaria; 
                b) e' necessario per eseguire obblighi  derivanti  da
          un  contratto  del  quale  e'  parte  l'interessato  o  per
          adempiere,  prima  della  conclusione  del   contratto,   a
          specifiche richieste dell'interessato; 
                c) riguarda dati provenienti  da  pubblici  registri,
          elenchi, atti o documenti conoscibili  da  chiunque,  fermi
          restando  i  limiti  e  le  modalita'  che  le   leggi,   i
          regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per  la
          conoscibilita' e pubblicita' dei dati; 
                d)  riguarda  dati,  relativi  allo  svolgimento   di
          attivita' economiche, trattati nel rispetto  della  vigente
          normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
                e) e' necessario per la  salvaguardia  della  vita  o
          dell'incolumita'  fisica  di  un  terzo.  Se  la   medesima
          finalita' riguarda l'interessato e  quest'ultimo  non  puo'
          prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
          incapacita' di agire o per incapacita' di  intendere  o  di
          volere,  il  consenso  e'  manifestato  da   chi   esercita
          legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
          un familiare, da un convivente  o,  in  loro  assenza,  dal
          responsabile   della   struttura    presso    cui    dimora
          l'interessato.  Si   applica   la   disposizione   di   cui
          all'articolo 82, comma 2; 
                f) con esclusione della diffusione, e' necessario  ai
          fini dello svolgimento delle  investigazioni  difensive  di
          cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,  o,  comunque,  per
          far valere o difendere  un  diritto  in  sede  giudiziaria,
          sempre che i dati siano trattati  esclusivamente  per  tali
          finalita' e per il periodo strettamente necessario al  loro
          perseguimento, nel  rispetto  della  vigente  normativa  in
          materia di segreto aziendale e industriale; 
                g) con esclusione della  diffusione,  e'  necessario,
          nei casi individuati dal. Garante sulla base  dei  principi
          sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo  interesse
          del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche  in
          riferimento all'attivita' di gruppi bancari e  di  societa'
          controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e
          le liberta'  fondamentali,  la  dignita',  o  un  legittimo
          interesse dell'interessato; 
                h) con esclusione della comunicazione  all'esterno  e
          della diffusione, e' effettuato da  associazioni,  enti  od
          organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti,  in
          riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
          o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati  e
          legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo  statuto
          o dal contratto collettivo, e  con  modalita'  di  utilizzo
          previste espressamente con determinazione  resa  nota  agli
          interessati    all'atto    dell'informativa    ai     sensi
          dell'articolo 13; 
                i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
          di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi  scopi
          scientifici  o  statistici,  ovvero  per  esclusivi   scopi
          storici presso'  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
          interesse storico ai sensi dell'articolo 6,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  29   ottobre   1999,   n.   490,   di
          approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
          ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi  codici,
          presso altri archivi privati.».