Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni
di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice.
2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni
riportate in elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice.
3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i
fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati
aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del
pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati
o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del
Codice.
Note all'art. 2:
- Per gli artt. 129 e 130, comma 3-bis del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, lettere
a) e b), e degli articoli 13, 23 e 24 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.».
«Art.13. Informativa. 1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali sono
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il
titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno
uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione
o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e'
stato designato un responsabile per il riscontro
'all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio
provvedimento modalita' semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza
e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego
di: mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.».
«Art. 23. Consenso. 1. Il trattamento di dati personali
da parte di privati o di enti pubblici economici solo con
il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento
ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e'
espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se e' documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando
il trattamento riguarda dati sensibili.».
«Art. 24. Casi nei quali puo' essere effettuato il
trattamento senza consenso. 1. Il consenso non e'
richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II,
quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da
un contratto del quale e' parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalita' che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
d) riguarda dati, relativi allo svolgimento di
attivita' economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima
finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita
legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario,
nei casi individuati dal. Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse
del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa'
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e
le liberta' fondamentali, la dignita', o un legittimo
interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e
della diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso' archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati.».