Art. 3
Istituzione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi
dell'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle
disposizioni di cui all'articolo 4, il registro pubblico delle
opposizioni.
2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli
soggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice,
gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di
abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di
cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime
numerazioni effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Note all'art. 3:
- Per l'articolo 130, comma 3-bis, del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Per l'articolo 7, comma 4, lettera b), del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle
note all'articolo 2.