Art. 4
Realizzazione e gestione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
realizzazione e gestione del registro anche affidandone la
realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono
interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto
di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di
servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento,
prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per
quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di
vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:
a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento
del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;
b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei
provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico,
basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del
registro;
c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le
garanzie da prestare e la responsabilita' dell'affidatario, le penali
per il caso di inadempimento;
d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuita' del
servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di
subentro di un nuovo affidatario;
e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attivita' di vigilanza
e controllo per i profili attinenti al rispetto dell'atto di
affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello
sviluppo economico.
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro
devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a
terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il
soggetto affidatario del contratto di servizio:
a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo
svolgimento e conclusione della consultazione dei principali
operatori;
b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede,
anche sulla base dell'esito della consultazione di cui alla lettera
a), alla predisposizione e attivazione delle modalita' tecniche ed
operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli
operatori;
c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla
predisposizione ed attivazione delle modalita' tecniche ed operative
di iscrizione al registro da parte degli abbonati.
3. Ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, il registro e' istituito con il completamento
di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.
Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n.
100, S.O.
- Per l'articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si veda nelle note
alle premesse.