Art. 4 
 
 
                Realizzazione e gestione del registro 
 
  1.  Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   provvede   alla
realizzazione  e  gestione  del   registro   anche   affidandone   la
realizzazione  e  la  gestione  a  soggetti  terzi  che  ne  assumono
interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante  contratto
di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto  di
servizio,  nel  rispetto  del  Codice  e  del  presente  regolamento,
prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali  per
quanto  di  sua  competenza,  anche  in  riferimento  ai  compiti  di
vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1: 
    a) le condizioni generali di efficace ed  efficiente  svolgimento
del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario; 
    b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto  dei
provvedimenti di competenza del Ministero dello  sviluppo  economico,
basati sugli effettivi costi  di  funzionamento  e  manutenzione  del
registro; 
    c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di  decadenza,  le
garanzie da prestare e la responsabilita' dell'affidatario, le penali
per il caso di inadempimento; 
    d) l'obbligo dell'affidatario di  garantire  la  continuita'  del
servizio e il trasferimento di tutti i dati  nell'eventuale  fase  di
subentro di un nuovo affidatario; 
    e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attivita' di  vigilanza
e  controllo  per  i  profili  attinenti  al  rispetto  dell'atto  di
affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello
sviluppo economico. 
  2. La concreta  realizzazione  ed  il  funzionamento  del  registro
devono  essere  garantiti  entro  novanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a
terzi. A tale  fine  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  o  il
soggetto affidatario del contratto di servizio: 
      a) trenta giorni dal predetto termine  iniziale  provvede  allo
svolgimento  e  conclusione  della   consultazione   dei   principali
operatori; 
      b) sessanta giorni  dal  predetto  termine  iniziale  provvede,
anche sulla base dell'esito della consultazione di cui  alla  lettera
a), alla predisposizione e attivazione delle  modalita'  tecniche  ed
operative di funzionamento ed accesso  al  registro  da  parte  degli
operatori; 
      c) novanta giorni dal predetto termine iniziale  provvede  alla
predisposizione ed attivazione delle modalita' tecniche ed  operative
di iscrizione al registro da parte degli abbonati. 
  3. Ai sensi dell'articolo 20-bis, comma  2,  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, il registro e' istituito con il  completamento
di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
          Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n.
          100, S.O. 
              - Per l'articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge  25
          settembre 2009,  n.  135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si  veda  nelle  note
          alle premesse.