Art. 5 
 
 
 Soggetti obbligati all'accesso e modalita' di adesione al servizio 
 
  1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita  diretta  o  per  il
compimento di ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,
mediante l'impiego del telefono, presenta istanza presso  il  gestore
del registro pubblico, comprensiva di: 
    a) documentazione attestante l'identita' dell'operatore,  per  le
persone fisiche, documento di identita' in  corso  di  validita'  del
soggetto;  per  le  persone  giuridiche  e   gli   enti   anche   non
riconosciuti, documento di identita' del  legale  rappresentante  pro
tempore ed atto costitutivo e statuto; 
    b) dichiarazione di attivazione del  sistema  di  identificazione
della linea chiamante di cui al successivo articolo  9,  ovvero,  nel
caso di affidamento a  terzi  del  servizio  di  effettuazione  delle
chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei  dati  identificativi  di
ogni soggetto che curera' materialmente i contatti con gli abbonati; 
    c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati  a  disposizione
del pubblico che  costituiscono  la  fonte  dei  dati  personali  che
l'operatore intende trattare. 
  2. Il gestore del registro, entro  quindici  giorni  dall'effettivo
ricevimento dell'istanza assegna le credenziali di autenticazione e i
profili di  autorizzazione  all'operatore,  e  pubblica  gli  estremi
identificativi  dell'operatore,  comprensivi   dei   riferimenti   di
contatto, in apposito elenco consultabile sul sito  web  relativo  al
registro  pubblico  per  un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi
dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica
al gestore del registro, senza  ritardo,  ogni  variazione  dei  dati
comunicati  al  momento  del  deposito  dell'istanza  di  accesso  al
registro. La validita'  dell'iscrizione  al  registro  cessa  decorsi
dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.