Art. 5
Soggetti obbligati all'accesso e modalita' di adesione al servizio
1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l'impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore
del registro pubblico, comprensiva di:
a) documentazione attestante l'identita' dell'operatore, per le
persone fisiche, documento di identita' in corso di validita' del
soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non
riconosciuti, documento di identita' del legale rappresentante pro
tempore ed atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione
della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel
caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle
chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di
ogni soggetto che curera' materialmente i contatti con gli abbonati;
c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione
del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che
l'operatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo
ricevimento dell'istanza assegna le credenziali di autenticazione e i
profili di autorizzazione all'operatore, e pubblica gli estremi
identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di
contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al
registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi
dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica
al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati
comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al
registro. La validita' dell'iscrizione al registro cessa decorsi
dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.