Art. 6
Costi di accesso al registro
1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al
gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per
altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle
esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il
gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo
economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di
funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte
delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30
novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con
decreto di cui all'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice.
I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono
esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono
essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il
piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione
e l'avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna
informativa di cui all'articolo 11, e verifica il piano preventivo
predisposto annualmente dal gestore.
2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero
dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle
tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero
dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico
provvede alla gestione del registro con le risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 130, comma 3-ter,
lettere a) e b), del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196:
«3-ter. il registro di cui al comma 3-bis e' istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronuncianoentro trenta giorni dalla richiesta, nonche',
per i relativi profili di competenza, il parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestiorie
del registro ad un ente. o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato
all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono: interamente gli oneri finanziari e
organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del
registro per effettuare le comunicazioni corrispondono
tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di
funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali
tariffe;».