Art. 6 
 
 
                    Costi di accesso al registro 
 
  1. Gli operatori tenuti a consultare il registro  corrispondono  al
gestore del registro le tariffe di accesso  su  base  annuale  o  per
altre frazioni temporali, anche di durata  minore,  a  seconda  delle
esigenze dell'operatore  e  nei  limiti  stabiliti  dal  gestore.  Il
gestore  del  registro,  se  diverso  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, predispone annualmente il piano preventivo  dei  costi  di
funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte
delle tariffe per l'anno  successivo,  e  lo  comunica  entro  il  30
novembre al Ministero dello sviluppo economico  che  lo  approva  con
decreto di cui all'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice.
I  proventi  delle  tariffe  d'accesso  al   registro   costituiscono
esclusivamente risorse per la gestione dello  stesso  e  non  possono
essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro
dello sviluppo economico, con  proprio  provvedimento,  determina  il
piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione
e l'avviamento del registro, incluso quanto necessario alla  campagna
informativa di cui all'articolo 11, e verifica  il  piano  preventivo
predisposto annualmente dal gestore. 
  2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero
dello sviluppo economico, le  somme  derivanti  dal  pagamento  delle
tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate ai corrispondenti  capitoli  della  spesa  del  Ministero
dello sviluppo  economico.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico
provvede  alla  gestione  del  registro  con  le  risorse   umane   e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 130,  comma  3-ter,
          lettere a) e b), del citato decreto legislativo  30  giugno
          2003, n. 196: 
              «3-ter. il registro di cui al comma 3-bis e'  istituito
          con decreto del Presidente della Repubblica da adottare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, acquisito il parere  del  Consiglio  di  Stato  e
          delle Commissioni parlamentari competenti in  materia,  che
          si pronuncianoentro trenta giorni dalla richiesta, nonche',
          per  i  relativi   profili   di   competenza,   il   parere
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  si
          esprime entro  il  medesimo  termine,  secondo  i  seguenti
          criteri e principi generali: 
                a) attribuzione dell'istituzione  e  della  gestiorie
          del registro ad un ente. o organismo pubblico  titolare  di
          competenze inerenti alla materia; 
                b)  previsione  che  l'ente  o   organismo   deputato
          all'istituzione e alla gestione del  registro  vi  provveda
          con le  risorse  umane  e  strumentali  di  cui  dispone  o
          affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che  se
          ne   assumono:   interamente   gli   oneri   finanziari   e
          organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
          del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n.  163.  I  soggetti  che  si  avvalgono  del
          registro  per  effettuare  le  comunicazioni  corrispondono
          tariffe  di  accesso  basate  sugli  effettivi   costi   di
          funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
          economico,  con  proprio  provvedimento,   determina   tali
          tariffe;».