Art. 7
Modalita' e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico
1. Ciascun abbonato puo' chiedere al gestore che la numerazione
della quale e' intestatario, riportata negli elenchi di cui
all'articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e
almeno secondo le seguenti modalita':
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito
web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l'abbonato e
tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice
fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione
da iscrivere al registro;
b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla
lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione
corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel
registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal
gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante
risponditore automatico, con possibilita' per l'abbonato di ottenere
comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di
difficolta' o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei
dati;
c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del
gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in
tale caso, fa fede, ai fini di cui all'articolo 8, comma 2, la data
di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;
d) mediante posta elettronica.
2. Nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di piu' numerazioni
e' possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a
condizione di utilizzare le modalita' di cui alle lettere a), c) o
d), di cui sopra. Dell'avvenuta iscrizione nel registro e' sempre
data conferma all'abbonato.
3. L'iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei
loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del
telefono, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria
merceologica. L'iscrizione di un abbonato nel registro non osta al
trattamento dei suoi dati per le predette finalita' da parte di
singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti
diverse dagli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, purche' cio'
sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4,
lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
4. Ciascun interessato puo' aggiornare o modificare i propri dati o
revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalita'
previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato puo' iscriversi o
revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza
alcuna limitazione.
5. L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico e' a tempo
indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte
dell'interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L'iscrizione
dell'abbonato nel registro pubblico e' riferita unicamente alla
numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non puo'
estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
6. L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta
cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza: a tale
fine e' assicurato l'aggiornamento automatico del registro, almeno
ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base
di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002.
A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di
cui alla delibera 36/02/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o
acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente,
provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
7. L'iscrizione al registro pubblico puo' avvenire in ogni momento,
senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno
con riferimento alle modalita' automatizzate. Sono conservate dal
gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro
generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di
iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione
o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico
da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i
relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrita',
inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni sono protette
dal gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo, in modo
da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da parte
del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita'
giudiziaria.
Note all'art. 7:
- Per gli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24
del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
veda nelle note all'articolo 2.
- La delibera n. 36/02/CONS dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 agosto 2002, n.
194.
- Per l'articolo 55 del decreto legislativo agosto
2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.