Art. 7 
 
 
 Modalita' e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico 
 
  1. Ciascun abbonato puo' chiedere al  gestore  che  la  numerazione
della  quale  e'  intestatario,  riportata  negli  elenchi   di   cui
all'articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro,  gratuitamente  e
almeno secondo le seguenti modalita': 
    a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul  sito
web, del gestore del registro pubblico; in tale  caso,  l'abbonato  e
tenuto a fornire i propri  dati  anagrafici,  comprensivi  di  codice
fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la  numerazione
da iscrivere al registro; 
    b) mediante chiamata, comunicando i medesimi  dati  di  cui  alla
lettera  a),  effettuata  dalla  linea  telefonica  con   numerazione
corrispondente a quella per  la  quale  si  chiede  l'iscrizione  nel
registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal
gestore  del  registro,   il   sistema   deve   funzionare   mediante
risponditore automatico, con possibilita' per l'abbonato di  ottenere
comunque  un'assistenza  telefonica  non  automatizzata  in  caso  di
difficolta' o problemi di iscrizione o modifica o  cancellazione  dei
dati; 
    c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al  recapito  del
gestore, con allegata copia di un  documento  di  riconoscimento;  in
tale caso, fa fede, ai fini di cui all'articolo 8, comma 2,  la  data
di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore; 
    d) mediante posta elettronica. 
  2. Nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di piu'  numerazioni
e' possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel  registro  a
condizione di utilizzare le modalita' di cui alle lettere  a),  c)  o
d), di cui sopra. Dell'avvenuta iscrizione  nel  registro  e'  sempre
data conferma all'abbonato. 
  3. L'iscrizione al registro da parte degli  abbonati  preclude  nei
loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio  di  materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  mediante  l'impiego  del
telefono, senza distinzione di settore di attivita'  o  di  categoria
merceologica. L'iscrizione di un abbonato nel registro  non  osta  al
trattamento dei suoi dati per  le  predette  finalita'  da  parte  di
singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti
diverse dagli elenchi di cui all'articolo 2, comma  2,  purche'  cio'
sia avvenuto o avvenga  nel  rispetto  degli  articoli  7,  comma  4,
lettera b), 13, 23 e 24 del Codice. 
  4. Ciascun interessato puo' aggiornare o modificare i propri dati o
revocare la propria iscrizione al registro con le medesime  modalita'
previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato  puo'  iscriversi  o
revocare l'iscrizione  o  iscriversi  nuovamente  al  registro  senza
alcuna limitazione. 
  5. L'iscrizione dell'abbonato  al  registro  pubblico  e'  a  tempo
indeterminato  e  cessa   solo   in   caso   di   revoca   da   parte
dell'interessato o di decadenza ai sensi del  comma  6.  L'iscrizione
dell'abbonato nel  registro  pubblico  e'  riferita  unicamente  alla
numerazione  da  esso  indicata  e  ad  esso  intestata  e  non  puo'
estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati. 
  6. L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni  qualvolta
cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza:  a  tale
fine e' assicurato l'aggiornamento automatico  del  registro,  almeno
ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base
di dati unica degli abbonati  di  cui  alla  delibera  n.  36/02/CONS
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002.
A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di
cui alla delibera 36/02/CONS dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  stabiliti  per  la  fornitura  dei  servizi  di   cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  o
acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati  unica  vigente,
provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente. 
  7. L'iscrizione al registro pubblico puo' avvenire in ogni momento,
senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto  meno
con riferimento alle modalita'  automatizzate.  Sono  conservate  dal
gestore  del  registro,  per  dodici  mesi  dal  momento  della  loro
generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai  sistemi  di
iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di  iscrizione
o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al  registro  pubblico
da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza  con  i
relativi  allegati,  secondo  criteri  di  completezza,   integrita',
inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni  sono  protette
dal gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo,  in  modo
da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da parte
del Garante per la protezione dei  dati  personali  o  dell'autorita'
giudiziaria. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per gli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e  24
          del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  si
          veda nelle note all'articolo 2. 
              - La  delibera  n.  36/02/CONS  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni, e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 agosto 2002,  n.
          194. 
              - Per l'articolo  55  del  decreto  legislativo  agosto
          2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.