Art. 8
Modalita' tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte
degli operatori
1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche,
destinate all'interfaccia con il registro pubblico, agli standard
tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa
consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione
del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere
unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi
derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 130 del
Codice.
2. L'iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal
gestore nel piu' breve tempo tecnicamente possibile e, comunque,
entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della
richiesta dell'abbonato. La consultazione del registro da parte di
ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.
3. Le modalita', di consultazione del registro non devono
consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro
stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore
del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore,
confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo,
mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore in un'apposita
sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica
all'operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i
dati presenti nel registro. Il gestore del registro da' corso
all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico e'
possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro
confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche
tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di
accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati
contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore,
per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le
registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e
di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza,
integrita', inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni
sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in
modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da
parte del Garante per la protezione dei dati personali o
dell'autorita' giudiziaria.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater
dell'articolo 139 del citato decreto legislativo 30 giugno,
2003, n. 196:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129,
il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1,
mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di
opposizione, con modalita' semplificate e anche in via
telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della
quale e' intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
nonche', per i relativi profili di competenza, il parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro, il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del
registro ad un ente o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato
all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e
organizzativi mediante contratto di servizio, nel rispetto
del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del
registro per effettuare le- comunicazioni corrispondono
tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di
funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali
tariffe;
c) previsione che le modalita' tecniche di
funzionamento del registro consentano ad ogni utente di
chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e'
intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
telematica o telefonica;
d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento
e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive
che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel
registro stesso, prevedendo il tracciamento delle
operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi
agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita'
dell'iscrizione a registro, distinzione settore di
attivita' o di categoria merceologica, e del relativo
aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di
utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti
di dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4,
lettera b), di garantire la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e di fornire
all'utente idonee informative, in particolare sulla
possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro
per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non
precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e
trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo
sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui
al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti
al Garante.».