Art. 8 
 
 
Modalita' tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte
                           degli operatori 
 
  1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche,
destinate all'interfaccia con il  registro  pubblico,  agli  standard
tecnologici e operativi stabiliti dal gestore  dello  stesso,  previa
consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione
del  registro  pubblico,  da  parte  degli  operatori,  deve   essere
unicamente  finalizzata  alla  corretta  esecuzione  degli   obblighi
derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e  3-quater  dell'articolo  130  del
Codice. 
  2. L'iscrizione al registro e la sua  revoca  sono  effettuate  dal
gestore nel piu' breve  tempo  tecnicamente  possibile  e,  comunque,
entro il giorno lavorativo successivo al momento di  ricezione  della
richiesta dell'abbonato. La consultazione del registro  da  parte  di
ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni. 
  3.  Le  modalita',  di  consultazione  del  registro   non   devono
consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel  registro
stesso, prevedendo sistemi automatizzati che  permettano  al  gestore
del  registro  di  ricevere  l'elenco   elettronico   dell'operatore,
confrontarlo  con  i  dati  contenuti  nel  registro  e  aggiornarlo,
mettendolo nuovamente a disposizione  dell'operatore  in  un'apposita
sezione  del  sito  web  o  trasmettendolo  per   posta   elettronica
all'operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre  i
dati presenti  nel  registro.  Il  gestore  del  registro  da'  corso
all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore. 
  4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico  e'
possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro
confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento,  anche
tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche. 
  5. Di ogni operazione, effettuata  da  parte  degli  operatori,  di
accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati
contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura  del  gestore,
per  ventiquattro  mesi  dal  momento  della  loro  generazione,   le
registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e
di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri  di  completezza,
integrita', inalterabilita'  e  verificabilita'.  Tali  registrazioni
sono protette dal gestore del registro contro l'accesso  abusivo,  in
modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive  da
parte  del  Garante  per  la  protezione   dei   dati   personali   o
dell'autorita' giudiziaria. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater
          dell'articolo 139 del citato decreto legislativo 30 giugno,
          2003, n. 196: 
              «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  129,
          il trattamento dei dati di cui all'articolo 129,  comma  1,
          mediante l'impiego del telefono per  le  finalita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 4,  lettera  b),  e'  consentito  nei
          confronti  di  chi  non  abbia  esercitato  il  diritto  di
          opposizione, con modalita'  semplificate  e  anche  in  via
          telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione  della
          quale  e'  intestatario  in  un  registro  pubblico   delle
          opposizioni. 
              3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis  e'  istituito
          con decreto del Presidente della Repubblica da adottare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, acquisito il parere  del  Consiglio  di  Stato  e
          delle Commissioni parlamentari competenti in  materia,  che
          si  pronunciano  entro  trenta  giorni   dalla   richiesta,
          nonche', per i relativi profili di  competenza,  il  parere
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  si
          esprime entro, il  medesimo  termine,  secondo  i  seguenti
          criteri e principi generali: 
                a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del
          registro ad  un  ente  o  organismo  pubblico  titolare  di
          competenze inerenti alla materia; 
                b)  previsione  che  l'ente  o   organismo   deputato
          all'istituzione e alla gestione del  registro  vi  provveda
          con le  risorse  umane  e  strumentali  di  cui  dispone  o
          affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che  se
          ne   assumono   interamente   gli   oneri   finanziari    e
          organizzativi mediante contratto di servizio, nel  rispetto
          del  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n.  163.  I  soggetti  che  si  avvalgono  del
          registro per  effettuare  le-  comunicazioni  corrispondono
          tariffe  di  accesso  basate  sugli  effettivi   costi   di
          funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
          economico,  con  proprio  provvedimento,   determina   tali
          tariffe; 
                c)  previsione   che   le   modalita'   tecniche   di
          funzionamento del registro consentano  ad  ogni  utente  di
          chiedere che sia iscritta la  numerazione  della  quale  e'
          intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
          telematica o telefonica; 
                d) previsione di modalita' tecniche di  funzionamento
          e di accesso al registro mediante interrogazioni  selettive
          che non consentano il trasferimento dei dati  presenti  nel
          registro   stesso,   prevedendo   il   tracciamento   delle
          operazioni compiute e la conservazione  dei  dati  relativi
          agli accessi; 
                e) disciplina delle  tempistiche  e  delle  modalita'
          dell'iscrizione  a   registro,   distinzione   settore   di
          attivita' o  di  categoria  merceologica,  e  del  relativo
          aggiornamento, nonche' del correlativo periodo  massimo  di
          utilizzabilita' dei dati verificati nel registro  medesimo,
          prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
          revocabile in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di
          facile utilizzo e gratuitamente; 
                f) obbligo per i soggetti che effettuano  trattamenti
          di dati per le finalita' di cui all'articolo  7,  comma  4,
          lettera    b),    di     garantire     la     presentazione
          dell'identificazione della linea  chiamante  e  di  fornire
          all'utente  idonee  informative,   in   particolare   sulla
          possibilita' e sulle modalita' di iscrizione  nel  registro
          per opporsi a futuri contatti; 
                g)  previsione  che  l'iscrizione  nel  registro  non
          precluda i trattamenti  dei  dati  altrimenti  acquisiti  e
          trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. 
              3-quater.    La    vigilanza     e     il     controllo
          sull'organizzazione e il funzionamento del registro di  cui
          al comma 3-bis e sul trattamento dei dati  sono  attribuiti
          al Garante.».