Art. 9 
 
 
 Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante 
 
  1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati  ai  sensi  del
presente regolamento sono  tenuti,  quando  effettuano  chiamate  nei
confronti   degli   abbonati,   a    garantire    la    presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e a non modificarla.