Art. 2
Modificazione dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre
1994, n. 615
1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre
1994, n. 615 e' sostituito dal seguente:
«6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione
patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel
registro dei revisori contabili, eletto dai consigli degli ordini
regionali o interregionali con le modalita' previste per l'elezione
dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la
disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 12, del citato decreto
ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Consiglio Nazionale). - 1. Il Consiglio
nazionale e' composto da quindici membri eletti tra gli
iscritti negli albi regionali e interregionali [, dura in
carica tre anni dalla proclamazione degli eletti e i
componenti non sono eleggibili per piu' di due volte
consecutive]. La carica di consigliere nazionale e'
incompatibile con quella di consigliere di un ordine
regionale o interregionale.
2. Il Consiglio nazionale elegge, tra i suoi
componenti, nella prima seduta, il presidente,
vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita
le seguenti attribuzioni:
a) promuove e coordina le attivita' degli ordini
regionali o interregionali dirette alla tutela della
dignita' e del prestigio della professione;
b) designa i rappresentanti dell'ordine in
commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;
c) esprime pareri su questioni di carattere generale
che interessano la professione;
d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei
consigli degli ordini regionali o interregionali in ia
elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la
cancellazione dall'albo;
e) determina, con delibera approvata dal Ministero
vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti
negli albi e le relative modalita' di riscossione;
f) provvede all'amministrazione del proprio
patrimonio e redige annualmente la previsione spesa e il
conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del
collegio di cui all'art. 13.
3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel
suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio
nazionale, formulando l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei
mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con
indicazione specifica delle questioni da trattare, la
maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di
ordini regionali o interregionali. Il presidente e' tenuto
ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate
dai richiedenti.
5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario,
che lo sottoscrive con il presidente, e' approvato dal
consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del
verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o
interregionale.
6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla
gestione patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei
conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto
dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le
modalita' previste per l'elezione dei componenti del
Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la
disposizione di cui al comma 2, dell'art. 3.».