Art. 2 
 
 
Modificazione dell'articolo 12 del decreto  ministeriale  11  ottobre
                            1994, n. 615 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11  ottobre
1994, n. 615 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Presso il  Consiglio  nazionale  il  controllo  sulla  gestione
patrimoniale e' attribuito ad un  revisore  dei  conti  iscritto  nel
registro dei revisori contabili, eletto  dai  consigli  degli  ordini
regionali o interregionali con le modalita' previste  per  l'elezione
dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore,  si  applica  la
disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12, del citato  decreto
          ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 12  (Consiglio  Nazionale).  -  1.  Il  Consiglio
          nazionale e' composto da quindici  membri  eletti  tra  gli
          iscritti negli albi regionali e interregionali [,  dura  in
          carica tre  anni  dalla  proclamazione  degli  eletti  e  i
          componenti non  sono  eleggibili  per  piu'  di  due  volte
          consecutive].  La  carica  di  consigliere   nazionale   e'
          incompatibile  con  quella  di  consigliere  di  un  ordine
          regionale o interregionale. 
              2.  Il  Consiglio  nazionale   elegge,   tra   i   suoi
          componenti,   nella   prima    seduta,    il    presidente,
          vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed  esercita
          le seguenti attribuzioni: 
                a) promuove e  coordina  le  attivita'  degli  ordini
          regionali  o  interregionali  dirette  alla  tutela   della
          dignita' e del prestigio della professione; 
                b)   designa   i   rappresentanti   dell'ordine    in
          commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali; 
                c) esprime pareri su questioni di carattere  generale
          che interessano la professione; 
                d) decide i  ricorsi  avverso  le  deliberazioni  dei
          consigli degli ordini  regionali  o  interregionali  in  ia
          elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione  e  la
          cancellazione dall'albo; 
                e) determina, con delibera  approvata  dal  Ministero
          vigilante, il contributo annuale a  carico  degli  iscritti
          negli albi e le relative modalita' di riscossione; 
                f)   provvede   all'amministrazione    del    proprio
          patrimonio e redige annualmente la previsione  spesa  e  il
          conto  consuntivo,  sottoponendoli   all'approvazione   del
          collegio di cui all'art. 13. 
              3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel
          suo  complesso  e  ne  convoca  e  presiede  il   Consiglio
          nazionale, formulando l'ordine del giorno. 
              4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta  ogni  sei
          mesi  ed  ogni  volta  che  ne  facciano   richiesta,   con
          indicazione  specifica  delle  questioni  da  trattare,  la
          maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di
          ordini regionali o interregionali. Il presidente e'  tenuto
          ad inserire nell'ordine del giorno  le  questioni  indicate
          dai richiedenti. 
              5. Il verbale della riunione, redatto  dal  segretario,
          che lo sottoscrive con  il  presidente,  e'  approvato  dal
          consiglio nella prima riunione successiva.  Una  copia  del
          verbale  viene  trasmessa  a  ciascun  ordine  regionale  o
          interregionale. 
              6. Presso il Consiglio  nazionale  il  controllo  sulla
          gestione patrimoniale e'  attribuito  ad  un  revisore  dei
          conti iscritto nel registro dei revisori contabili,  eletto
          dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le
          modalita'  previste  per  l'elezione  dei  componenti   del
          Consiglio   nazionale.   Al   revisore,   si   applica   la
          disposizione di cui al comma 2, dell'art. 3.».