Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano dal
giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla data di scadenza dei collegi dei revisori di cui agli
articoli 3 e 12, comma 6, del decreto ministeriale n. 615 del 1994,
resta in carica il professionista piu' anziano iscritto al registro
dei revisori contabili.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 settembre 2010
Il Ministro della giustizia
Alfano
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 281
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 11
ottobre 1994, n. 615 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 12, comma 6, del decreto
ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 si veda nelle note
all'art. 2.