Art. 3 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1  e  2  si  applicano  dal
giorno dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Fino alla data di scadenza dei collegi dei revisori di cui  agli
articoli 3 e 12, comma 6, del decreto ministeriale n. 615  del  1994,
resta in carica il professionista piu' anziano iscritto  al  registro
dei revisori contabili. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 2 settembre 2010 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Alfano 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
                     Il Ministro dell'istruzione 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Gelmini 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010 
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 281 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale  11
          ottobre 1994, n. 615 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo  dell'art.  12,  comma  6,  del  decreto
          ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615  si  veda  nelle  note
          all'art. 2.