La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:


                               Art. 1.

              (Delega al Governo per la revisione della
               disciplina in tema di lavori usuranti)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi   di   riassetto  normativo,  al  fine  di  concedere  ai
lavoratori  dipendenti  impegnati in particolari lavori o attivita' e
che  maturano  i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere
dal  1°  gennaio  2008  la possibilita' di conseguire, su domanda, il
diritto  al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli
previsti  per  la  generalita'  dei  lavoratori dipendenti, secondo i
principi  e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere
da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
  Restano   ferme  le  modalita'  procedurali  per  l'emanazione  dei
predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di
copertura  finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 recano, ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una
clausola  di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito
della  funzione  di  accertamento  del  diritto al beneficio emergano
scostamenti  tra  gli  oneri  derivanti  dalle  domande  accolte e la
copertura  finanziaria  prevista,  trovi  applicazione un criterio di
priorita', in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a
parita'  degli  stessi,  della  data  di presentazione della domanda,
nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1, comma 3, lettere  da  a)  a  f)
          della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme  di  attuazione
          del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale), e' il seguente: 
              «3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi,  al  fine   di   concedere   ai
          lavoratori  dipendenti  che  maturano   i   requisiti   per
          l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio  2008
          impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
          di conseguire, su  domanda,  il  diritto  al  pensionamento
          anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
          generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a)  previsione  di  un  requisito  anagrafico  minimo
          ridotto di tre anni e, in ogni caso,  non  inferiore  a  57
          anni  di  eta',  fermi  restando  il  requisito  minimo  di
          anzianita'  contributiva  di  35  anni  e  il   regime   di
          decorrenza del pensionamento secondo le  modalita'  di  cui
          all'art. 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto
          2004, n. 243; 
                b)  i  lavoratori   siano   impegnati   in   mansioni
          particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del  decreto  19
          maggio 1999 del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, della sanita'  e
          per  la  funzione   pubblica;   ovvero   siano   lavoratori
          dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
          aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i  criteri  di  cui
          alla successiva lettera c), possano far  valere,  nell'arco
          temporale ivi indicato, una permanenza minima  nel  periodo
          notturno; ovvero siano lavoratori addetti  alla  cosiddetta
          "linea catena" che, all'interno di un  processo  produttivo
          in  serie,  contraddistinto  da  un   ritmo   collegato   a
          lavorazioni o a misurazione  di  tempi  di  produzione  con
          mansioni organizzate in sequenze  di  postazioni,  svolgano
          attivita' caratterizzate dalla ripetizione  costante  dello
          stesso ciclo lavorativo su parti staccate  di  un  prodotto
          finale, che si spostano a flusso continuo o  a  scatti  con
          cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro  o
          dalla  tecnologia,   con   esclusione   degli   addetti   a
          lavorazioni  collaterali  a  linee  di   produzione,   alla
          manutenzione, al rifornimento materiali e al  controllo  di
          qualita';  ovvero  siano  conducenti  di  veicoli   pesanti
          adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 
                c) i lavoratori che al momento del  pensionamento  di
          anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla  lettera
          b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla  lettera
          medesima: 
                  1) nel periodo transitorio, un  periodo  minimo  di
          sette anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa; 
                  2) a regime, un  periodo  pari  almeno  alla  meta'
          della vita lavorativa; 
                d) stabilire la  documentazione  e  gli  elementi  di
          prova in data certa attestanti  l'esistenza  dei  requisiti
          soggettivi  e  oggettivi,  anche   con   riferimento   alla
          dimensione  e   all'assetto   organizzativo   dell'azienda,
          richiesti dal presente comma, e  disciplinare  il  relativo
          procedimento   accertativo,   anche   attraverso   verifica
          ispettiva; 
                e) prevedere sanzioni amministrative  in  misura  non
          inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro  e  altre
          misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione  da
          parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi  agli
          obblighi   di   comunicazione    ai    competenti    uffici
          dell'Amministrazione   dell'articolazione    dell'attivita'
          produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
          aventi  le  caratteristiche  di  cui   alla   lettera   b),
          relativamente,  rispettivamente,  alla  cosiddetta   "linea
          catena" e al lavoro notturno;  prevedere,  altresi',  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 484 del codice penale  e
          dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento,  in
          caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai
          presupposti del conseguimento dei  benefici,  una  sanzione
          pari fino  al  200  per  cento  delle  somme  indebitamente
          corrisposte; 
                f) assicurare, nella specificazione dei  criteri  per
          la concessione dei benefici,  la  coerenza  con  il  limite
          delle risorse finanziarie di un apposito Fondo  costituito,
          la cui dotazione finanziaria e' di 83 milioni di  euro  per
          il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il  2011,
          350 milioni per  il  2012,  383  milioni  a  decorrere  dal
          2013.». 
              - Il testo dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della citata
          legge n. 247 del 2007, e' il seguente: 
              «90. Gli schemi dei  decreti  legislativi  adottati  ai
          sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve  essere
          corredato della relazione tecnica di cui  all'art.  11-ter,
          comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e  successive
          modificazioni,  sono  deliberati  in  via  preliminare  dal
          Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali
          dei  lavoratori  e  dei  datori  di   lavoro   maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, nonche', relativamente
          agli schemi dei decreti legislativi adottati ai  sensi  del
          comma 6, gli organismi a livello nazionale  rappresentativi
          del  personale  militare  e  delle  forze  di   polizia   a
          ordinamento civile. Su di essi e' acquisito il parere della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle
          materie di competenza.  Tali  schemi  sono  trasmessi  alle
          Camere ai fini dell'espressione dei pareri da  parte  delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di carattere finanziario, che sono  resi  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  assegnazione  dei  medesimi
          schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
          Camere una proroga di venti giorni  per  l'espressione  del
          parere,  qualora  cio'   si   renda   necessario   per   la
          complessita' della materia o per  il  numero  degli  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
          Qualora  i  termini  per  l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni parlamentari  scadano  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del  termine  per  l'esercizio  della
          delega, o successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di
          sessanta giorni. Il predetto termine e' invece prorogato di
          venti giorni nel caso in cui sia concessa  la  proroga  del
          termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di
          cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi  del
          quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i
          pareri di  rispettiva  competenza,  i  decreti  legislativi
          possono essere comunque  emanati.  Entro  i  trenta  giorni
          successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove  non
          intenda  conformarsi  alle  condizioni  ivi   eventualmente
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni competenti, che sono  espressi
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 
              91. Disposizioni correttive e integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al  comma  90  possono  essere  adottate
          entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  dei
          decreti medesimi, nel rispetto dei principi e  dei  criteri
          direttivi previsti dalla presente legge  e  con  le  stesse
          modalita' di cui al comma 90.  Entro  diciotto  mesi  dalla
          data di entrata in vigore delle disposizioni  correttive  e
          integrative, il Governo e' delegato ad adottare  i  decreti
          legislativi recanti le norme eventualmente  occorrenti  per
          il  coordinamento  dei  decreti  emanati  ai  sensi   della
          presente  legge  con  le  altre   leggi   dello   Stato   e
          l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. 
              92. Le disposizioni di  cui  alla  presente  legge,  le
          quali determinano nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica pari a 1.264 milioni di euro per  l'anno  2008,  a
          1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  hanno  efficacia  solo
          successivamente all'entrata in  vigore  delle  disposizioni
          relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del
          Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge,  recate
          dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di  cui
          al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di
          cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.». 
              - Il testo dell'art.  17,  comma  12,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), e' il seguente: 
              «12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.».