Art. 10. 
 
(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione  universitaria  ad
                        ordinamento speciale) 
 
1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e'  inserito
il seguente: «Fermo restando  il  rispetto  dei  predetti  limiti  di
spesa, le quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale». 
 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 66, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 208, n. 133 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria) come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui al
          presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre  2008  a
          rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di
          personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di
          riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle
          assunzioni previste dal presente decreto. 
              2. All'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
          dalle parole «per l'anno 2008» e  le  parole  «per  ciascun
          anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno». 
              3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  possono
          procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
          mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
          nel limite di un contingente di personale  complessivamente
          corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di  quella
          relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.  In
          ogni caso il numero delle unita' di personale  da  assumere
          non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10  per
          cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 
              4. All'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite
          dalle seguenti: "per l'anno 2008". 
              5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  possono
          procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
          requisiti ivi richiamati nel limite di  un  contingente  di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di  personale  da  stabilizzare  non  puo'  eccedere,   per
          ciascuna amministrazione, il  10  per  cento  delle  unita'
          cessate nell'anno precedente. 
              6. L'art. 1, comma 527, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296 e' sostituito dal  seguente:  "Per  l'anno  2008  le
          amministrazioni di cui al comma 523  possono  procedere  ad
          ulteriori assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,
          previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',
          nel limite  di  un  contingente  complessivo  di  personale
          corrispondente ad una spesa annua lorda pari a  75  milioni
          di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008  ed
          a 75  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          autorizzazioni  ad  assumere  sono  concesse   secondo   le
          modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.". 
              7. Il comma 102 dell'art. 3  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e' sostituito dal  seguente:  "Per  gli  anni
          2010 e 2011, le amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma
          523,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di personale da assumere non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          anno, il  20  per  cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
              8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'art.  3,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui  all'art.
          1, comma 523, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  ad
          eccezione dei Corpi di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  previo  effettivo
          svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato   nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al  50  per  cento  di  quella  relativa  al
          personale cessato nell'anno precedente.  In  ogni  caso  il
          numero delle unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
          eccedere il 50 per cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
              9-bis. Per ciascuno degli anni  2010,  2011  e  2012  i
          Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
          possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10,
          ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,  nel
          limite di  un  contingente  di  personale  complessivamente
          corrispondente a  una  spesa  pari  a  quella  relativa  al
          personale  cessato  dal  servizio   nel   corso   dell'anno
          precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle
          cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35,  comma
          4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
              11. I limiti di cui ai commi 3,  7  e  9  si  applicano
          anche alle assunzioni del personale di cui all'art.  3  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9  non
          si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
          categorie   protette   e   a   quelle   connesse   con   la
          professionalizzazione delle forze armate cui si applica  la
          specifica disciplina di settore. 
              12. All'art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, come modificato da ultimo dall'art.  3,  comma  105
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere
          dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole  "A  decorrere
          dall'anno 2013". 
              13. Per il triennio 2009-2011, le universita'  statali,
          fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105, della
          legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  possono  procedere,  per
          ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite  di  un
          contingente corrispondente ad una spesa pari  al  cinquanta
          per  cento  di  quella  relativa  al  personale   a   tempo
          indeterminato   complessivamente   cessato   dal   servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  60  per   cento
          all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e  per
          una quota non superiore al 10 per cento  all'assunzione  di
          professori  ordinari.  Fermo  restando  il   rispetto   dei
          predetti limiti di  spesa,  le  quote  di  cui  al  periodo
          precedente non si applicano  agli  Istituti  di  istruzione
          universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve  le
          assunzioni dei ricercatori per i concorsi di  cui  all'art.
          1, comma 648, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  nei
          limiti delle risorse residue previste dal predetto art.  1,
          comma 650.  Nei  limiti  previsti  dal  presente  comma  e'
          compreso, per l'anno 2009, anche il  personale  oggetto  di
          procedure di stabilizzazione in  possesso  degli  specifici
          requisiti previsti dalla normativa vigente.  Nei  confronti
          delle  universita'  per  l'anno  2012  si  applica   quanto
          disposto dal comma 9. Le limitazioni  di  cui  al  presente
          comma  non  si  applicano  alle  assunzioni  di   personale
          appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto
          previsto dal presente comma,  l'autorizzazione  legislativa
          di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  a)  della  legge  24
          dicembre  1993,  n.  537,  concernente  il  fondo  per   il
          finanziamento ordinario delle universita',  e'  ridotta  di
          63,5 milioni di euro per l'anno 2009,  di  190  milioni  di
          euro per l'anno 2010, di 316 milioni  di  euro  per  l'anno
          2011, di 417 milioni di euro  per  l'anno  2012  e  di  455
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 
              14. Per il  triennio  2010-2012  gli  enti  di  ricerca
          possono  procedere,  previo  effettivo  svolgimento   delle
          procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato nei limiti di  cui  all'art.  1,  comma  643,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».