Art. 11.

          (Abrogazione di norme concernenti le valutazioni
                comparative dei docenti universitari)

1. Le lettere d) ed l) dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio
1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui
al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
sono abrogati.
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge  3  luglio
          1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei  ricercatori  e
          dei professori  universitari  di  ruolo),  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Procedure per la nomina in  ruolo).  -  [1.  I
          regolamenti di cui all'art. 1, comma 1, relativamente  alle
          procedure per la nomina  in  ruolo,  devono  in  ogni  caso
          prevedere: 
                a) l'indizione da parte delle singole universita'  di
          specifici bandi per posti  di  ricercatore,  di  professore
          associato, di professore ordinario,  distinti  per  settore
          scientifico-disciplinare; 
                b)  la  valutazione  comparativa  dei  candidati,  da
          effettuare  da  parte  di  commissioni   composte   da   un
          professore  di  ruolo  nominato  dalla  facolta'   che   ha
          richiesto    il    bando,    inquadrato     nel     settore
          scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando,  ovvero,  se
          necessario, in settori affini, nonche': 
                  1) nel caso di procedure per la copertura di  posti
          di ricercatore, da un professore ordinario se  la  facolta'
          che  ha  richiesto  il  bando  ha  nominato  un  professore
          associato, ovvero da un professore associato se la medesima
          facolta' ha nominato un professore ordinario, nonche' da un
          ricercatore confermato. I predetti componenti,  scelti  tra
          professori e ricercatori non in  servizio  presso  l'ateneo
          che ha emanato il bando, sono eletti  dalla  corrispondente
          fascia di professori di ruolo e dai ricercatori  confermati
          appartenenti al  settore  scientifico-disciplinare  oggetto
          del bando, ovvero, se necessario, a settori affini; 
                  2) nel caso di procedure per la copertura di  posti
          di professore associato, da due professori associati  e  da
          due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che
          ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai  professori
          associati e dai professori ordinari appartenenti al settore
          scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando,  ovvero,  se
          necessario, a settori affini; 
                  3) nel caso di procedure per la copertura di  posti
          di professore ordinario, da quattro professori ordinari non
          in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti
          dai   professori   ordinari   appartenenti    al    settore
          scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando,  ovvero,  se
          necessario, a settori affini; 
                c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla  lettera
          b) da parte degli atenei con modalita' che  consentano  una
          rapida  costituzione  della  commissione  e  che  prevedano
          l'indicazione di una sola preferenza; 
                d) (abrogato); 
                e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in
          base  ai  quali  deve  essere  effettuata  la   valutazione
          comparativa,  anche   prevedendone   forme   differenziate,
          nonche' le modalita' di individuazione e di valutazione dei
          titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione,
          ove  possibile,  di  parametri   riconosciuti   in   ambito
          scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a: 
                  1) posti di ricercatore, sono effettuate anche  due
          prove scritte, una delle quali sostituibile con  una  prova
          pratica, ed una orale; 
                  2) posti di professore associato,  sono  effettuate
          anche una prova  didattica  e  la  discussione  dei  titoli
          scientifici; sono altresi' valutati le attivita' didattiche
          e i servizi prestati nelle  universita'  e  negli  enti  di
          ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui
          sia richiesta una specifica  competenza  in  campo  clinico
          ovvero, con riferimento  alle  scienze  motorie,  in  campo
          tecnico-addestrativo, l'attivita' svolta in detto campo; 
                  3) posti di professore ordinario, e' effettuata una
          prova didattica  per  i  candidati  non  appartenenti  alla
          fascia di  professore  associato;  sono  altresi'  valutati
          l'attivita'  didattica   e   i   servizi   prestati   nelle
          universita' e negli enti di ricerca italiani  e  stranieri,
          nonche', nelle materie in cui sia richiesta  una  specifica
          competenza in campo clinico ovvero,  con  riferimento  alle
          scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attivita'
          svolta in detto campo; 
                f)  l'accertamento,  con  decreto  rettorale,   della
          regolarita'   formale   degli   atti   delle    commissioni
          contenenti, nel caso di procedure relative  a  ricercatori,
          l'indicazione del vincitore, e la proposta di non  piu'  di
          due idonei per ogni posto bandito  nel  caso  di  procedure
          relative a professori associati od ordinari.  L'universita'
          che ha emanato il bando per la copertura del  posto  nomina
          in ruolo il vincitore nel  caso  di  procedure  relative  a
          ricercatori e  puo',  nel  caso  di  procedure  relative  a
          professori associati  e  ordinari,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di accertamento della regolarita' formale  degli
          atti da parte del rettore: 
                  1) nominare  in  ruolo,  previa  delibera  motivata
          assunta dal consiglio  di  facolta'  che  ha  richiesto  il
          bando, uno dei due idonei, il quale, in caso  di  rinuncia,
          perde il titolo alla nomina in  ruolo  anche  da  parte  di
          altri atenei. La motivazione fa  riferimento  a  specifiche
          esigenze scientifiche e didattiche; 
                  2) non nominare in ruolo, previa delibera  motivata
          assunta dal consiglio  di  facolta'  che  ha  richiesto  il
          bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto,  nessuno
          dei due idonei. La motivazione fa riferimento a  specifiche
          esigenze   scientifiche   e   didattiche.   In   tal   caso
          l'universita', decorso il periodo di sessanta giorni di cui
          alla  presente  lettera,  puo'  procedere  secondo   quanto
          previsto ai sensi della lettera g) ovvero puo'  indire  una
          nuova procedura  di  valutazione  comparativa.  Qualora  la
          facolta' lasci decorrere il periodo di sessanta  giorni  di
          cui alla presente lettera senza deliberare sulla  copertura
          del posto ai sensi del numero 1)  o  del  presente  numero,
          essa potra' avvalersi  della  possibilita'  prevista  dalla
          lettera g) o indire  una  nuova  procedura  di  valutazione
          comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due
          anni dall'accertamento della regolarita' formale degli atti
          relativi alla valutazione comparativa non utilizzata  dalla
          facolta' per coprire il posto; 
                g) la possibilita', nel caso di procedure relative  a
          professori associati e ordinari, per le universita' che non
          hanno emanato il bando per la copertura  del  posto  ovvero
          che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo  gli
          idonei di cui alla lettera f), di  nominare  in  ruolo  per
          chiamata  i  candidati  risultati  idonei  a   seguito   di
          valutazioni   comparative   svoltesi    in    altre    sedi
          universitarie       per       lo       stesso       settore
          scientifico-disciplinare, dopo il  decorso  nelle  medesime
          sedi del termine di cui alla lettera f). Gli  idonei  nelle
          procedure di valutazione comparativa relative a  professori
          associati e ordinari, salvo il caso di  rinuncia  ai  sensi
          della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in  ruolo
          da parte delle universita' entro il termine  di  tre  anni,
          decorrente dalla data  del  provvedimento  di  accertamento
          della regolarita' formale degli atti della commissione  che
          li ha proposti; 
                h) i termini per l'espletamento  della  procedura  di
          valutazione  e  le  relative  forme  di  pubblicita',   che
          comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun
          candidato  da  ciascun  componente  la  commissione.   Tali
          giudizi, in ogni caso, dovranno essere  resi  pubblici  per
          via  telematica  e  tramite  il  Bollettino  ufficiale  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica; 
                i) il divieto, per i professori eletti in  una  delle
          commissioni di cui alla lettera b), di far parte  di  altre
          commissioni per un  periodo  di  un  anno,  per  lo  stesso
          settore scientifico-disciplinare e per la stessa  tipologia
          di procedure di valutazione comparativa; 
                l) (abrogato); 
                m) il divieto, per i professori ordinari, associati e
          per i ricercatori, di partecipare in qualita' di  candidati
          a  valutazioni   comparative   per   posti   del   medesimo
          livello].». 
              - Il testo dell'art.  2,  del  decreto  del  Presidente
          delle Repubblica 23 marzo 2000 n.117, (Regolamento  recante
          modifiche al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 19
          ottobre  1998,  n.  390,  concernente   le   modalita'   di
          espletamento  delle  procedure  per  il  reclutamento   dei
          professori universitari di ruolo e dei ricercatori a  norma
          dell'art. 1  della  legge 3  luglio  1998,  n.  210),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Bandi). - 1. Ai fini della copertura dei posti
          di professore  ordinario,  di  professore  associato  e  di
          ricercatore il rettore, previa deliberazione  degli  organi
          accademici nell'ambito delle rispettive competenze,  indice
          con proprio decreto le relative  procedure  di  valutazione
          comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare.
          Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il  rispetto
          dei limiti di spesa di cui  all'art.  51,  comma  4,  della
          legge 7 dicembre 1997, n. 449. 
              2. I bandi sono pubblicati  dalle  universita'  e  resi
          disponibili anche per via telematica. L'avviso  di  ciascun
          bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.  Per  ciascun  posto  di  professore   ordinario   o
          associato deve essere indetta  una  distinta  procedura  di
          valutazione comparativa. 
              4. Il bando stabilisce le modalita', anche telematiche,
          e  i  tempi  per  la  presentazione  delle  domande,  delle
          pubblicazioni  scientifiche  e  dei  titoli  da  parte  dei
          candidati, in conformita' con le  disposizioni  vigenti  in
          materia di  documentazione  amministrativa.  I  termini  di
          scadenza per la presentazione  delle  domande  non  possono
          essere  inferiori  ai   trenta   giorni   successivi   alla
          pubblicazione  dell'avviso   del   bando   nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
              5. Il bando prevede l'attribuzione ad ogni candidato di
          un codice di identificazione personale, che per i candidati
          italiani coincide col codice fiscale. 
              6. (abrogato). 
              7. Nelle  procedure  concernenti  posti  di  professore
          ordinario o associato, il bando puo' indicare la  tipologia
          di impegno scientifico e didattico richiesto ai  soli  fini
          della chiamata di uno degli idonei da parte della  facolta'
          che ha proposto il bando stesso. 
              8. La partecipazione alle  valutazioni  comparative  e'
          libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza  e
          al titolo di studio posseduti dai candidati. 
              9. E' fatto divieto ai professori  ordinari,  associati
          ed ai ricercatori di partecipare, in qualita' di candidati,
          a  valutazioni  comparative  per  l'accesso  a  posti   del
          medesimo  livello  o  di  livello  inferiore  dello  stesso
          settore  scientifico-disciplinare  o  di   settori   affini
          indicati nel bando. 
              10. (abrogato). 
              11. Per ciascuna valutazione comparativa e' nominato ai
          sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, un responsabile del procedimento che  ne  assicura  il
          corretto svolgimento nel rispetto della normativa  vigente,
          ivi comprese le forme di  pubblicita'  e  le  comunicazioni
          previste dal presente regolamento.».