Art. 11. (Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari) 1. Le lettere d) ed l) dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 2 (Procedure per la nomina in ruolo). - [1. I regolamenti di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere: a) l'indizione da parte delle singole universita' di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare; b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonche': 1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facolta' che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facolta' ha nominato un professore ordinario, nonche' da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini; 2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini; 3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini; c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei con modalita' che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza; d) (abrogato); e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonche' le modalita' di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a: 1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale; 2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresi' valutati le attivita' didattiche e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attivita' svolta in detto campo; 3) posti di professore ordinario, e' effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresi' valutati l'attivita' didattica e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attivita' svolta in detto campo; f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarita' formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non piu' di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'universita' che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e puo', nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' formale degli atti da parte del rettore: 1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche; 2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'universita', decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, puo' procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero puo' indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facolta' lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potra' avvalersi della possibilita' prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facolta' per coprire il posto; g) la possibilita', nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle universita' entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarita' formale degli atti della commissione che li ha proposti; h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicita', che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa; l) (abrogato); m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualita' di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello].». - Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente delle Repubblica 23 marzo 2000 n.117, (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 2 (Bandi). - 1. Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449. 2. I bandi sono pubblicati dalle universita' e resi disponibili anche per via telematica. L'avviso di ciascun bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. Per ciascun posto di professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa. 4. Il bando stabilisce le modalita', anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale. 5. Il bando prevede l'attribuzione ad ogni candidato di un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale. 6. (abrogato). 7. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, il bando puo' indicare la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facolta' che ha proposto il bando stesso. 8. La partecipazione alle valutazioni comparative e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati. 9. E' fatto divieto ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualita' di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando. 10. (abrogato). 11. Per ciascuna valutazione comparativa e' nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' e le comunicazioni previste dal presente regolamento.».