Art. 12. 
 
 (Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia 
              e delle finanze alle universita' statali) 
 
1. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3  giugno  2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
«4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in  servizio  presso
la Scuola superiore dell'economia e delle  finanze  alle  universita'
statali, in conformita'  a  quanto  stabilito  dall'articolo  13  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata  Scuola
trasferisce all'universita' interessata le risorse finanziarie per la
corresponsione   del   trattamento   retributivo   del    ricercatore
trasferito». 
 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo  dell'art.  4-septies  del  decreto-legge  3
          giugno 2008, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2  agosto  2008,  n.  129  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di monitoraggio e  trasparenza  dei  meccanismi  di
          allocazione  della  spesa  pubblica,  nonche'  in   materia
          fiscale e di proroga di  termini),  come  modificato  dalle
          presente legge, e' il seguente: 
              «Art.  4-septies  (Disposizioni  relative  alla  Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze). -  1.  La  Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
          la partecipazione a societa' e consorzi ne'  partecipare  a
          societa' e consorzi gia'  costituiti.  Conseguentemente  le
          partecipazioni societarie detenute dalla  Scuola  superiore
          dell'economia e delle  finanze  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          trasferite a titolo gratuito al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento del tesoro. 
              2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'art.  5,
          comma 5, del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 28 settembre  2000,  n.  301,  e'  soppresso.
          L'art. 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,
          nonche' i commi  4-bis  e  5-bis  dell'art.  5  del  citato
          decreto  ministeriale  28  settembre  2000,  n.  301,  sono
          abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
          puo'  continuare  ad   avvalersi   di   personale   docente
          collocato,  per  un  periodo  non  superiore  a  tre   anni
          eventualmente  rinnovabile,  in   posizione   di   comando,
          aspettativa o fuori ruolo. 
              3. All'art. 12, comma 3, secondo periodo,  della  legge
          18  ottobre  2001,  n.  383,  dopo   le   parole:   "previa
          autorizzazione," sono inserite le seguenti: "per un periodo
          non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,". 
              4. I professori ordinari inquadrati nel  ruolo  di  cui
          all'art. 5, comma 5, del  citato  decreto  ministeriale  28
          settembre 2000, n.  301,  ed  i  ricercatori  della  Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze  in  servizio  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto  sono  inseriti  in  appositi  ruoli   ad
          esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di  opzione
          per  il  rientro  nei  ruoli   delle   amministrazioni   di
          provenienza, anche  ad  ordinamento  militare,  le  risorse
          finanziarie per la corresponsione del relativo  trattamento
          retributivo  sono   trasferite   dalla   Scuola   superiore
          dell'economia   e   delle    finanze    all'amministrazione
          interessata. In tal caso, entro trenta giorni dal  rientro,
          il militare ha  diritto  alla  ricostruzione  di  carriera,
          anche  con   eventuale   collocamento   in   posizione   di
          soprannumero.  La   ricostruzione   di   carriera   avviene
          conferendo  le  promozioni   con   la   stessa   decorrenza
          attribuita al primo dei militari promossi  che  lo  seguiva
          nel ruolo di provenienza. Ai  fini  del  posizionamento  in
          ruolo,   il   dipendente   e'   collocato   in    posizione
          immediatamente antecedente a  quella  conseguita  dal  pari
          grado promosso che ha ottenuto  il  miglior  posizionamento
          nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo  di
          provenienza. Per il  conseguimento  del  grado  vertice  il
          militare  e'  sottoposto  al  giudizio  della   Commissione
          superiore di avanzamento. 
              4-bis. In caso  di  trasferimento  dei  ricercatori  in
          servizio presso la Scuola superiore dell'economia  e  delle
          finanze alle universita' statali, in conformita'  a  quanto
          stabilito dall'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre  2007,
          n. 248,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio  2008,  n.  31,  la  citata   Scuola   trasferisce
          all'universita' interessata le risorse finanziarie  per  la
          corresponsione del trattamento retributivo del  ricercatore
          trasferito. 
              5. Al fine di incrementare l'efficienza  e  l'efficacia
          dell'azione di contrasto dell'illegalita'  e  dell'evasione
          fiscale, con particolare riferimento al settore  del  gioco
          pubblico,   anche   attraverso   l'intensificazione   delle
          attivita' di controllo sul territorio, e di  utilizzare  le
          risorse  ordinariamente  previste  per  la  formazione  del
          personale dell'amministrazione  finanziaria  a  cura  della
          Scuola di cui  al  presente  articolo,  ferme  restando  le
          riduzioni degli assetti organizzativi  stabilite  dall'art.
          74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive   modificazioni,    le    dotazioni    organiche
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
          agenzie fiscali possono essere  rideterminate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri,  diminuendo,  in
          misura equivalente  sul  piano  finanziario,  la  dotazione
          organica del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Il
          personale  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          transita prioritariamente  nei  ruoli  dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie  interessate
          dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
          primo periodo del presente comma, anche mediante  procedure
          selettive. 
              5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal  transito  di
          cui al comma 5  si  provvede  a  valere  nei  limiti  delle
          risorse di cui all'art. 1, comma 14,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286; le  predette  risorse  sono
          utilizzate secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma
          530, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Il  personale
          interessato dal transito di cui al comma 5 e'  destinatario
          di un apposito programma di riqualificazione da  effettuare
          a  valere  e  nei  limiti  delle  risorse  destinate   alla
          formazione  a  cura  della  Scuola  di  cui   al   presente
          articolo.».