Art. 14. 
 
    (Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali 
                  effettuato da soggetti pubblici) 
 
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui  al
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 e' soppresso; 
    b) all'articolo 19, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento  delle  prestazioni
di chiunque sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e  la  relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d)». 
2. Dopo il comma 11 dell'articolo  72  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  Legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: 
«11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in  servizio
e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego,  gli  enti  e
gli  altri  organismi  previdenziali   comunicano,   anche   in   via
telematica,  alle  amministrazioni  pubbliche  richiedenti   i   dati
relativi all'anzianita' contributiva dei dipendenti interessati». 
 
 
           Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo degli artt. 1 e  19  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali),  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali). -
          1. Chiunque ha diritto alla protezione dei  dati  personali
          che lo riguardano.». 
              «Art. 19 (Principi applicabili al trattamento  di  dati
          diversi  da  quelli  sensibili  e  giudiziari).  -  1.   Il
          trattamento da parte di un  soggetto  pubblico  riguardante
          dati  diversi  da  quelli   sensibili   e   giudiziari   e'
          consentito, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  18,
          comma 2, anche in mancanza di  una  norma  di  legge  o  di
          regolamento che lo preveda espressamente. 
              2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
          altri soggetti pubblici e' ammessa quando  e'  prevista  da
          una norma di legge o di regolamento. In  mancanza  di  tale
          norma  la  comunicazione  e'  ammessa  quando  e'  comunque
          necessaria per lo svolgimento di funzioni  istituzionali  e
          puo' essere iniziata  se  e'  decorso  il  termine  di  cui
          all'art. 39, comma 2, e non e' stata  adottata  la  diversa
          determinazione ivi indicata. 
              3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico  a
          privati o a enti pubblici  economici  e  la  diffusione  da
          parte di  un  soggetto  pubblico  sono  ammesse  unicamente
          quando  sono  previste  da  una  norma  di   legge   o   di
          regolamento. 
              3-bis. Le  notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle
          prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica
          e   la   relativa   valutazione   sono   rese   accessibili
          dall'amministrazione  di  appartenenza.  Non  sono   invece
          ostensibili, se non  nei  casi  previsti  dalla  legge,  le
          notizie concernenti la  natura  delle  infermita'  e  degli
          impedimenti personali o familiari che causino  l'astensione
          dal lavoro, nonche' le componenti della  valutazione  o  le
          notizie concernenti il rapporto di lavoro tra  il  predetto
          dipendente e l'amministrazione, idonee  a  rivelare  taluna
          delle informazioni di cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera
          d).». 
              - Il testo dell'art. 72  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), come modificato dalla  presente  legge  e'  il
          seguente: 
              «Art. 72 (Personale dipendente prossimo  al  compimento
          dei limiti di eta' per il collocamento a riposo). - 1.  Per
          gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio  presso
          le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  gli  Enti  pubblici   non   economici,   le
          Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche'  gli
          enti di cui all'art. 70, comma 4, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere  di  essere  esonerato
          dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la  data
          di maturazione della anzianita' massima contributiva di  40
          anni. La richiesta di  esonero  dal  servizio  deve  essere
          presentata  dai  soggetti  interessati,  improrogabilmente,
          entro il 1° marzo di ciascun anno a  condizione  che  entro
          l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita'
          contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione
          non si applica al personale della Scuola. 
              2. E' data facolta' all'amministrazione, in  base  alle
          proprie esigenze funzionali,  di  accogliere  la  richiesta
          dando priorita' al personale  interessato  da  processi  di
          riorganizzazione della rete  centrale  e  periferica  o  di
          razionalizzazione o appartenente a qualifiche di  personale
          per le quali e' prevista una riduzione di organico. 
              3. Durante  il  periodo  di  esonero  dal  servizio  al
          dipendente  spetta  un  trattamento  temporaneo   pari   al
          cinquanta per cento di quello complessivamente goduto,  per
          competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento
          nella  nuova  posizione.  Ove  durante  tale   periodo   il
          dipendente  svolga  in  modo  continuativo   ed   esclusivo
          attivita' di  volontariato,  opportunamente  documentata  e
          certificata,  presso  organizzazioni   non   lucrative   di
          utilita'  sociale,  associazioni  di  promozione   sociale,
          organizzazioni non governative che operano nel campo  della
          cooperazione con i Paesi  in  via  di  sviluppo,  ed  altri
          soggetti  da   individuare   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze  da  emanarsi  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  la  misura  del  predetto  trattamento  economico
          temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per  cento.
          Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di
          esonero gli  importi  del  trattamento  economico  posti  a
          carico dei  fondi  unici  di  amministrazione  non  possono
          essere utilizzati per nuove finalita'. 
              4. All'atto del collocamento  a  riposo  per  raggiunti
          limiti di eta' il dipendente ha diritto al  trattamento  di
          quiescenza e  previdenza  che  sarebbe  spettato  se  fosse
          rimasto in servizio. 
              5.  Il  trattamento  economico   temporaneo   spettante
          durante il periodo di esonero dal  servizio  e'  cumulabile
          con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative  rese
          dal   dipendente   come   lavoratore   autonomo    o    per
          collaborazioni e  consulenze  con  soggetti  diversi  dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  o  societa'  e
          consorzi dalle stesse partecipati.  In  ogni  caso  non  e'
          consentito l'esercizio di  prestazioni  lavorative  da  cui
          possa  derivare  un  pregiudizio   all'amministrazione   di
          appartenenza. 
              6. Le amministrazioni  di  appartenenza,  in  relazione
          alle economie effettivamente derivanti dal collocamento  in
          posizione  di  esonero  dal   servizio,   certificate   dai
          competenti organi di controllo, possono  procedere,  previa
          autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          - Dipartimento della  funzione  pubblica  e  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in
          via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa
          vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di
          eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali
          assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in  tale
          anno. 
              7. All'art. 16, comma  1  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo  il
          primo periodo sono aggiunti i seguenti:  "In  tal  caso  e'
          data facolta' all'amministrazione,  in  base  alle  proprie
          esigenze  organizzative  e  funzionali,  di  accogliere  la
          richiesta  in   relazione   alla   particolare   esperienza
          professionale acquisita dal richiedente  in  determinati  o
          specifici ambiti ed in funzione  dell'efficiente  andamento
          dei servizi. La  domanda  di  trattenimento  va  presentata
          all'amministrazione di  appartenenza  dai  ventiquattro  ai
          dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
          il   collocamento   a   riposo   previsto    dal    proprio
          ordinamento.". 
              8. Sono fatti salvi  i  trattenimenti  in  servizio  in
          essere alla data di entrata in vigore del presente  decreto
          e  quelli  disposti  con  riferimento   alle   domande   di
          trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              9. Le amministrazioni di cui al comma 7  riconsiderano,
          con provvedimento motivato,  tenuto  conto  di  quanto  ivi
          previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia'
          adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 
              10. I trattenimenti in servizio  gia'  autorizzati  con
          effetto a decorrere dal  1°  gennaio  2010  decadono  ed  i
          dipendenti  interessati  al  trattenimento  sono  tenuti  a
          presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. 
              11. Per gli  anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato  dell'art.  3,  comma  57,
          della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e   successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa. 
              11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti
          in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e  di
          impiego, gli  enti  e  gli  altri  organismi  previdenziali
          comunicano, anche in via telematica,  alle  amministrazioni
          pubbliche  richiedenti  i  dati   relativi   all'anzianita'
          contributiva dei dipendenti interessati.».