Art. 15. 
 
(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
    n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali 
                   a dirigenti di seconda fascia) 
 
1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e'  inserito  il  seguente:  «Nel
caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale  a
dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di  prestito,  non
si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo  23,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni». 
2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica  agli  incarichi
conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 
 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo dell'art. 9-bis del decreto  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  303  (Ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
          marzo 1997, n. 59) come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente: 
              «Art. 9-bis (Personale dirigenziale della  Presidenza).
          -  1.  In  considerazione  delle  funzioni  e  dei  compiti
          attribuiti  al  Presidente,  e'  istituito  il  ruolo   dei
          consiglieri  e  dei  referendari  della  Presidenza,  ferma
          restando la disciplina dettata dal decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165.  Nel  predetto  ruolo  sono  inseriti,
          rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia. 
              2. Le dotazioni organiche  del  personale  dirigenziale
          della Presidenza sono determinate in misura  corrispondente
          ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti
          con i  provvedimenti  di  organizzazione  delle  strutture,
          emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2. 
              3. La Presidenza provvede alla copertura dei  posti  di
          funzione di prima e seconda fascia con personale di  ruolo,
          con   personale    dirigenziale    di    altre    pubbliche
          amministrazioni, chiamato in posizione  di  comando,  fuori
          ruolo o altra analoga posizione prevista dagli  ordinamenti
          di  provenienza,  e  con  personale  incaricato  ai   sensi
          dell'art. 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi
          degli articoli 9 e 11, e'  determinata  la  percentuale  di
          posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito.  Nel
          caso di conferimento di incarichi di  livello  dirigenziale
          generale  a  dirigenti  di  seconda  fascia  assegnati   in
          posizione di prestito, non si applica  la  disposizione  di
          cui al terzo periodo dell'art. 23,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. Per i posti di funzione da ricoprire secondo
          le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi  esclusivamente
          la disciplina recata dal medesimo art. 18. 
              4.  I  posti  di  funzione  e  le  relative   dotazioni
          organiche  possono  essere  rideterminati  con  i   decreti
          adottati ai sensi dell'art. 7. 
              5. Salvo quanto previsto dai commi  7  e  8,  al  ruolo
          dirigenziale di cui al comma  1  accede  esclusivamente  il
          personale reclutato tramite pubblico  concorso  bandito  ed
          espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi
          solo i dipendenti di cui all'art. 28, comma 2, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  E'  comunque  facolta'
          della  Presidenza,  in  sede  di  emanazione   del   bando,
          procedere   al   reclutamento   dei    dirigenti    tramite
          corso-concorso  selettivo  di  formazione  espletato  dalla
          Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
              6. In fase di prima attuazione, le dotazioni  organiche
          di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti
          di funzione istituiti con il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  23  luglio  2002,  e   successive
          modificazioni.  In  prima  applicazione  e'  riservata   al
          personale  dirigenziale  di  prestito   una   quota   delle
          dotazioni organiche di prima e di seconda  fascia  pari  al
          dieci  per  cento  dei  rispettivi   posti   di   funzione,
          determinati  ai  sensi  del  presente  comma,  fatta  salva
          l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400. 
              7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico  del
          personale dirigenziale di cui al  comma  1  sono  inseriti,
          anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in
          relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti  di  prima  e
          seconda fascia  secondo  le  disposizioni  del  regolamento
          previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002,
          n. 145, fatto salvo il diritto di  opzione  previsto  dallo
          stesso comma 2, nonche' i titolari, in servizio  presso  la
          Presidenza alla data di entrata in vigore del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,  n.  150,  di
          incarichi  dirigenziali  che  furono  conferiti  ai   sensi
          dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario
          sono attribuite ai dirigenti di prima e di  seconda  fascia
          successivamente al riassorbimento, nell'ambito di  ciascuna
          fascia, delle  eventuali  posizioni  soprannumerarie.  Sono
          prioritariamente inseriti nel ruolo di cui  al  comma  1  i
          dirigenti gia' inquadrati nelle soppresse tabelle  allegate
          alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di
          concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di
          prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione
          soprannumeraria non comporta alcun  pregiudizio  giuridico,
          economico e di carriera. 
              8. Successivamente  alle  operazioni  di  inquadramento
          effettuate ai sensi del comma 7, in  prima  applicazione  e
          fino al 31 dicembre 2005, i posti  di  seconda  fascia  nel
          ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti: 
                a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico; 
                b) per il  venticinque  per  cento  tramite  concorso
          riservato, per titoli ed  esame  colloquio,  ai  dipendenti
          della  pubblica  amministrazione,  muniti  di  laurea,  con
          almeno  cinque  anni  di  servizio  svolti   in   posizioni
          funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto   il
          possesso del  diploma  di  laurea,  o,  in  alternativa  ai
          predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di
          laurea che del diploma di specializzazione o del  dottorato
          di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da
          istituti universitari italiani  o  stranieri,  e  che,  nel
          periodo compreso tra la data di  entrata  in  vigore  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio  2003,  erano
          incaricati, ai sensi dell'art. 19 del  decreto  legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  di  funzioni   dirigenziali   o
          equiparate presso strutture della Presidenza, ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo; 
                c) per il  venticinque  per  cento  tramite  concorso
          riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti  di
          ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che
          abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio  svolti  in
          posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
          il possesso del diploma di laurea e che, alla data  del  1°
          gennaio 2003, erano  in  servizio  in  strutture  collocate
          presso la Presidenza, ivi comprese quelle di  cui  all'art.
          14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'
          al personale di ruolo della  Presidenza,  in  possesso  dei
          medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1°  gennaio
          2003, si trovava in posizione di  comando,  fuori  ruolo  o
          aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni; 
                d) per il dieci per cento tramite concorso riservato,
          per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'art.
          5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purche'  in  possesso
          del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio
          2003 presso la Presidenza; 
                e) per il restante dieci per cento  tramite  concorso
          riservato, per titoli ed esame  colloquio,  agli  idonei  a
          concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai
          sensi dell'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e dell'art. 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
          per  il  reclutamento   di   dirigenti   dotati   di   alta
          professionalita' e che, alla  data  del  1°  gennaio  2003,
          erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate
          presso la Presidenza, ivi comprese quelle di  cui  all'art.
          14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma  8  sono
          collocati  nel  ruolo  in   posizione   successiva,   anche
          soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e  per  gli
          effetti del comma 7. 
              10.  E'  rimessa  alla  contrattazione  collettiva   di
          comparto  autonomo   del   personale   dirigenziale   della
          Presidenza  appartenente  al  ruolo  di  cui  al  comma   1
          l'articolazione  delle   posizioni   organizzative,   delle
          funzioni e delle connesse  responsabilita'  ai  fini  della
          retribuzione di posizione dei dirigenti.»