Art. 19. 
 
(Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco) 
 
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e  dei
contenuti  del  rapporto  di  impiego  e  della   tutela   economica,
pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta  la  specificita'  del
ruolo delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche'  dello  stato  giuridico  del
personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita'  dei
compiti, degli obblighi e delle limitazioni  personali,  previsti  da
leggi e regolamenti, per le  funzioni  di  tutela  delle  istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e  della  sicurezza  interna  ed
esterna, nonche' per i peculiari requisiti  di  efficienza  operativa
richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti. 
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di  cui  al
comma 1 e' definita con successivi provvedimenti legislativi,  con  i
quali  si  provvede  altresi'  a  stanziare  le  occorrenti   risorse
finanziarie. 
3.  Il  Consiglio  centrale  di   rappresentanza   militare   (COCER)
partecipa, in rappresentanza del personale militare,  alle  attivita'
negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al  comma  1  e
concernenti il trattamento economico del medesimo personale.