Art. 20. 
 
     (Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato) 
 
1. A decorrere dall'anno  2012,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e'
incrementata di 5 milioni di  euro.  Al  relativo  onere,  pari  a  5
milioni di euro annui a decorrere  dal  2012,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle  proiezioni,  per  il  medesimo  anno,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2010-2012,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
2.  Fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento  del   danno   del
lavoratore, le norme aventi forza  di  legge  emanate  in  attuazione
della delega di cui  all'articolo  2,  lettera  b),  della  legge  12
febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non  trovano
applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato  e,
pertanto, le disposizioni penali di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,  non  si  applicano,  per  il
periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti  a  bordo  dei  mezzi  del
medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal  giudice  penale  non
pregiudicano le azioni risarcitone eventualmente intraprese  in  ogni
sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi,  per  l'accertamento
della  responsabilita'  civile   contrattuale   o   extracontrattuale
derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato  decreto  n.
303 del 1956. 
 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  562,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2006), e' il seguente: 
              «562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
          gia' previsti in favore delle vittime della criminalita'  e
          del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
          sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata  la  spesa  annua
          nel limite massimo di 10 milioni di euro  a  decorrere  dal
          2006.». 
              - Il testo dell'art. 2, della legge 12  febbraio  1955,
          n. 51 (Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali
          e speciali in materia di prevenzione degli infortuni  e  di
          igiene del lavoro), e' il seguente: 
              «Art. 2. Sono esclusi dalla delega di cui  all'articolo
          precedente: 
                a) in materia di prevenzione contro gli infortuni:  i
          servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello  Stato;  i
          servizi ed impianti gestiti dal  Ministero  delle  poste  e
          delle   telecomunicazioni;   l'esercizio   dei    trasporti
          terrestri   pubblici;   l'esercizio    della    navigazione
          marittima, aerea ed  interna;  l'esercizio  delle  miniere,
          cave e torbiere; 
                b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo
          delle  navi  mercantili  e  a   bordo   degli   aeromobili;
          l'esercizio di miniere, cave e torbiere.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  19  marzo
          1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del  lavoro),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105,
          supplemento ordinario.