Art. 23

         (Delega al Governo per il riordino della normativa
           in materia di congedi, aspettative e permessi)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  vigente  in
materia  di  congedi,  aspettative  e  permessi, comunque denominati,
fruibili  dai  lavoratori  dipendenti  di datori di lavoro pubblici o
privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)   coordinamento   formale   e   sostanziale  del  testo  delle
disposizioni  vigenti  in materia, apportando le modifiche necessarie
per  garantire  la  coerenza  giuridica,  logica  e sistematica della
normativa  e  per  adeguare,  aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
    b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva
l'applicazione  dell'articolo  15  delle  disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
    c)  riordino  delle  tipologie di permessi, tenuto conto del loro
contenuto  e  della  loro diretta correlazione a posizioni giuridiche
costituzionalmente tutelate;
    d)  ridefinizione  dei  presupposti  oggettivi e precisazione dei
requisiti soggettivi, nonche' razionalizzazione e semplificazione dei
criteri  e  delle  modalita'  per  la  fruizione  dei  congedi, delle
aspettative  e  dei  permessi di cui al presente articolo, al fine di
garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
    e)   razionalizzazione   e   semplificazione   dei  documenti  da
presentare,  con particolare riferimento alle persone con handicap in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5   febbraio   1992,   n.   104,  o  affette  da  patologie  di  tipo
neuro-degenerativo o oncologico.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono adottati su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentite le associazioni
dei   datori   e  dei  prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
rappresentative  sul piano nazionale e previo parere della Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta
giorni  dalla  data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine,  il  Governo  puo'  comunque procedere. Successivamente, gli
schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle
competenti  Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta
giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione
del  parere  parlamentare  di  cui al presente comma scada nei trenta
giorni  che  precedono  la  scadenza  del  termine per l'adozione dei
decreti  legislativi  di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di
due mesi.
  3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui
al  presente  articolo  non  deve comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
          1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
          sociale e i diritti  delle  persone  handicappate),  e'  il
          seguente: 
              «3. Qualora la minorazione, singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'. 
              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita' nei programmi  e  negli  interventi  dei  servizi
          pubblici.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  8  del   citato   decreto
          legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note all'art. 2.