Art. 24.

(Modifiche  alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a
          portatori di handicap in situazione di gravita')

  1.  All'articolo  33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a
tempo  pieno,  il  lavoratore  dipendente,  pubblico  o  privato, che
assiste  persona  con  handicap  in  situazione di gravita', coniuge,
parente  o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado
qualora  i  genitori  o  il  coniuge  della  persona  con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta'
oppure  siano  anche  essi  affetti  da patologie invalidanti o siano
deceduti  o  mancanti,  ha diritto a fruire di tre giorni di permesso
mensile  retribuito  coperto  da  contribuzione  figurativa, anche in
maniera   continuativa.   Il   predetto   diritto   non  puo'  essere
riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla
stessa   persona   con   handicap  in  situazione  di  gravita'.  Per
l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap  in  situazione  di
gravita',  il  diritto  e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente";
    b) al comma 5, le parole da: "Il genitore" fino a: "handicappato"
sono  sostituite  dalle seguenti: "Il lavoratore di cui al comma 3" e
le parole:
    "al  proprio  domicilio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al
domicilio della persona da assistere";
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "7-bis.   Ferma   restando   la   verifica  dei  presupposti  per
l'accertamento  della  responsabilita' disciplinare, il lavoratore di
cui  al  comma  3  decade  dai  diritti  di cui al presente articolo,
qualora  il  datore  di  lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il
venir  meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei
medesimi  diritti.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  comma  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica".
  2.  All'articolo  42 del testo unico delle disposizioni legislative
in   materia   di   tutela   e  sostegno  della  maternita'  e  della
paternita',di  cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Successivamente  al  compimento  del  terzo anno di eta' del
bambino  con  handicap in situazione di gravita', il diritto a fruire
dei  permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto ad entrambi
i  genitori,  anche  adottivi,  che possono fruirne alternativamente,
anche in maniera continuativa nell'ambito del mese";
    b) il comma 3 e' abrogato.
  3.  All'articolo  20,  comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le
parole da: "nonche'" fino a: "non convivente" sono soppresse.
  4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica:
    a)  i  nominativi  dei  propri  dipendenti  cui  sono accordati i
permessi  di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio
1992,  n.  104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi
dei  lavoratori  padri  e  delle lavoratrici madri, specificando se i
permessi  sono  fruiti  dal  lavoratore con handicap in situazione di
gravita',  dal  lavoratore  o  dalla  lavoratrice  per  assistenza al
proprio  figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti
o affini;
    b)  in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza
a  persona  con  handicap in situazione di gravita', il nominativo di
quest'ultima,     l'eventuale     rapporto     di    dipendenza    da
un'amministrazione  pubblica  e  la  denominazione  della  stessa, il
comune di residenza dell'assistito;
    c)   il  rapporto  di  coniugio,  il  rapporto  di  maternita'  o
paternita'  o  il  grado  di  parentela o affinita' intercorrente tra
ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
    d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice
madre,  la specificazione dell'eta' maggiore o minore di tre anni del
figlio;
    e)  il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti
da  ciascun  lavoratore  nel corso dell'anno precedente e per ciascun
mese.
  5.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di
bilancio,  una  banca  di  dati informatica costituita secondo quanto
previsto  dall'articolo  22,  commi  6  e 7, del codice in materia di
protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al decreto legislativo 30
giugno  2003,  n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al
comma   4  del  presente  articolo,  che  sono  fornite  da  ciascuna
amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno,
nel  rispetto  delle misure di sicurezza previste dal predetto codice
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  6.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica e' autorizzata al trattamento dei dati personali e
sensibili  di  cui al comma 4, la cui conservazione non puo' comunque
avere   durata   superiore   a   ventiquattro  mesi.  Ai  fini  della
comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma  4,  le  amministrazioni
pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali
e  sensibili  e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo
non  superiore  a  trenta  giorni dalla loro comunicazione, decorsi i
quali,  salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano
la  cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta,
conservazione,  elaborazione  dei  dati  in  forma  elettronica e no,
nonche'  nella  comunicazione  alle amministrazioni interessate. Sono
inoltre  consentite  la  pubblicazione  e  la divulgazione dei dati e
delle  elaborazioni  esclusivamente in forma anonima. Le attivita' di
cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla
legittima   fruizione  dei  permessi,  sono  di  rilevante  interesse
pubblico.  Rimangono  fermi  gli  obblighi previsti dal secondo comma
dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma
dell'articolo  11  della  legge  27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto
comma  dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti
l'invio  degli  elenchi  delle  persone  sottoposte  ad  accertamenti
sanitari,  contenenti  soltanto  il  nome,  il cognome e l'indirizzo,
rispettivamente  all'Ente  nazionale per la protezione e l'assistenza
dei  sordi,  all'Unione  italiana  dei  ciechi  e  degli ipovedenti e
all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo dell'art. 33, della citata legge n. 104  del
          1992, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 33 (Agevolazioni). - 1. 
              2. I soggetti di cui al comma  1  possono  chiedere  ai
          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
          prolungamento fino a tre anni  del  periodo  di  astensione
          facoltativa, di due ore di permesso giornaliero  retribuito
          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 
              3. A condizione che la  persona  handicappata  non  sia
          ricoverata  a  tempo  pieno,  il   lavoratore   dipendente,
          pubblico o privato, che assiste  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro  il
          secondo grado,  ovvero  entro  il  terzo  grado  qualora  i
          genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  sessantacinque
          anni di eta' oppure siano anche essi affetti  da  patologie
          invalidanti o siano  deceduti  o  mancanti,  ha  diritto  a
          fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
          da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
          Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu'  di
          un  lavoratore  dipendente  per  l'assistenza  alla  stessa
          persona  con  handicap  in  situazione  di  gravita'.   Per
          l'assistenza allo stesso figlio con handicap in  situazione
          di gravita', il  diritto  e'  riconosciuto  ad  entrambi  i
          genitori,   anche    adottivi,    che    possono    fruirne
          alternativamente. 
              4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che  si  cumulano
          con quelli previsti all'art. 7 della citata legge  n.  1204
          del 1971 , si applicano le disposizioni di  cui  all'ultimo
          comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204  del  1971  ,
          nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
          dicembre 1977, n. 903. 
              5. Il lavoratore  di  cui  al  comma  3  ha  diritto  a
          scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina  al
          domicilio della persona da  assistere  e  non  puo'  essere
          trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 
              6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
          gravita' puo' usufruire alternativamente  dei  permessi  di
          cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
          la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
          puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il   suo
          consenso. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5  si
          applicano anche agli affidatari di persone handicappate  in
          situazione di gravita'. 
              7-bis. Ferma restando la verifica dei  presupposti  per
          l'accertamento  della  responsabilita'   disciplinare,   il
          lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di  cui  al
          presente articolo, qualora il datore  di  lavoro  o  l'INPS
          accerti l'insussistenza o il venir  meno  delle  condizioni
          richieste per la legittima fruizione dei medesimi  diritti.
          Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Il testo dell'art. 42 del citato decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              «Art. 42 (Riposi e permessi per i  figli  con  handicap
          grave). - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita  del
          bambino  con  handicap  in  situazione  di  gravita'  e  in
          alternativa  al  prolungamento  del  periodo   di   congedo
          parentale, si applica l'art. 33, comma  2,  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, relativo  alle  due  ore  di  riposo
          giornaliero retribuito. 
              2. Successivamente al compimento del terzo anno di eta'
          del bambino con handicap  in  situazione  di  gravita',  il
          diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma  3,
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive
          modificazioni, e'  riconosciuto  ad  entrambi  i  genitori,
          anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche
          in maniera continuativa nell'ambito del mese. 
              3. (Abrogato). 
              4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'art. 33,  comma
          4 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  possono  essere
          cumulati con  il  congedo  parentale  ordinario  e  con  il
          congedo per la malattia del figlio. 
              5.  La  lavoratrice  madre  o,   in   alternativa,   il
          lavoratore  padre  o,  dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei
          fratelli o sorelle conviventi di soggetto con  handicap  in
          situazione di gravita' di cui all'art. 3,  comma  3,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
          4, comma 1, della legge medesima e  che  abbiano  titolo  a
          fruire dei benefici  di  cui  all'art.  33,  comma  1,  del
          presente testo unico e all'art. 33,  commi  2  e  3,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
          hanno diritto a fruire  del  congedo  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
          giorni dalla richiesta. Durante il periodo di  congedo,  il
          richiedente   ha   diritto   a   percepire    un'indennita'
          corrispondente  all'ultima  retribuzione   e   il   periodo
          medesimo   e'   coperto   da   contribuzione    figurativa;
          l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino  a
          un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
          il congedo di durata annuale. Detto importo  e'  rivalutato
          annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla  base  della
          variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo  per  le
          famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
          dal datore di lavoro secondo le modalita' previste  per  la
          corresponsione dei trattamenti economici di  maternita'.  I
          datori di  lavoro  privati,  nella  denuncia  contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi  previdenziali  dovuti  all'ente   previdenziale
          competente. Per i dipendenti dei predetti datori di  lavoro
          privati, compresi  quelli  per  i  quali  non  e'  prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge  30  dicembre
          1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          febbraio 1980, n.  33.  Il  congedo  fruito  ai  sensi  del
          presente comma alternativamente da entrambi i genitori  non
          puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
          periodo di congedo entrambi i genitori non  possono  fruire
          dei benefici di cui all'art.  33,  comma  1,  del  presente
          testo unico e all'art. 33, commi  2  e  3,  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni  di  cui
          ai commi 5 e  6  del  medesimo  articolo.  I  soggetti  che
          usufruiscono dei permessi di cui al presente comma  per  un
          periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
          ad usufruire di permessi non retribuiti in misura  pari  al
          numero  dei  giorni  di  congedo  ordinario  che  avrebbero
          maturato nello  stesso  arco  di  tempo  lavorativo,  senza
          riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 
              6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al  presente
          articolo spettano anche qualora  l'altro  genitore  non  ne
          abbia diritto.». 
              - Il testo dell'art. 20, comma 1, della legge  8  marzo
          2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della  maternita'
          e della  paternita',  per  il  diritto  alla  cura  e  alla
          formazione e per il coordinamento dei tempi delle  citta'),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art.   20   (Estensione   delle    agevolazioni    per
          l'assistenza a portatori di handicap).  -  Le  disposizioni
          dell'art. 33 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  come
          modificato dall'art. 19 della presente legge, si  applicano
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 2 del citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda  nelle  note  all'art.
          16. 
              - Il testo dell'art.  22,  commi  6  e  7,  del  citato
          decreto legislativo  n.  196  del  2003  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29  luglio  2003,  n.  174,  supplemento
          ordinario), e' il seguente: 
              «6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
          registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente inintelligibili anche a chi e'  autorizzato
          ad accedervi e permettono di identificare  gli  interessati
          solo in caso di necessita'. 
              7. I dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale sono conservati separatamente da  altri  dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui al  comma  6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri o banche di  dati  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici.». 
              - Il testo dell'art. 6, secondo comma  della  legge  26
          maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello
          Stato a favore dell'Ente  nazionale  per  la  protezione  e
          l'assistenza ai sordomuti e delle  misure  dell'assegno  di
          assistenza ai sordomuti), e' il seguente: 
              «Provvede,  altresi',  a  trasmettere  mensilmente  gli
          elenchi dei nominativi di cui al precedente comma  all'Ente
          nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.». 
              - Il testo dell'art. 11, comma ottavo, della  legge  27
          maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di  assistenza
          ai ciechi civili), e' il seguente: 
              «Art. 11 (Composizione  delle  commissioni  provinciali
          sanitarie). - Il  segretario  della  commissione  provvede,
          altresi', a trasmettere trimestralmente all'Unione italiana
          dei ciechi l'elenco dei nominativi dei  ciechi  civili  nei
          confronti  dei  quali,  nello  stesso  periodo   e'   stato
          effettuato  l'accertamento  oculistico,  con  l'indicazione
          dell'esito per ciascuno di essi.». 
              - Il testo dell'art. 8, comma  quarto  della  legge  30
          marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del  decreto-legge
          30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei  mutilati
          ed invalidi civili), e' il seguente: 
              «Gli  elenchi  dei  nominativi,   di   cui   al   comma
          precedente, sono trasmessi  contemporaneamente  anche  alla
          Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi  civili  di
          cui alla legge  23  aprile  1965,  n.  458  ,  a  cura  del
          segretario della commissione.».