Art. 25. 
 
                      (Certificati di malattia) 
 
1. Al fine  di  assicurare  un  quadro  completo  delle  assenze  per
malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace  sistema
di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in  tutti
i casi di assenza per malattia dei dipendenti  di  datori  di  lavoro
privati, per il rilascio e  la  trasmissione  della  attestazione  di
malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo  55-septies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo  dell'art.  55-septies  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: 
              «Art.  55-septies  (Controlli  sulle  assenze).  -   1.
          Nell'ipotesi di  assenza  per  malattia  protratta  per  un
          periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo  il
          secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
          giustificata esclusivamente mediante certificazione  medica
          rilasciata da una struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un
          medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
              2.  In  tutti  i  casi  di  assenza  per  malattia   la
          certificazione  medica  e'  inviata  per  via   telematica,
          direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che  la
          rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
          secondo  le  modalita'  stabilite   per   la   trasmissione
          telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
          normativa  vigente,  e  in  particolare  dal  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  previsto  dall'art.
          50, comma 5-bis, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, introdotto  dall'art.  1,  comma  810,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto  e'
          immediatamente  inoltrata,  con  le   medesime   modalita',
          all'amministrazione interessata. 
              3. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  gli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale   e   le   altre
          amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
          comma 2 con le risorse  finanziarie,  strumentali  e  umane
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. L'inosservanza degli obblighi  di  trasmissione  per
          via  telematica  della  certificazione  medica  concernente
          assenze di lavoratori  per  malattia  di  cui  al  comma  2
          costituisce   illecito   disciplinare   e,   in   caso   di
          reiterazione, comporta l'applicazione  della  sanzione  del
          licenziamento   ovvero,   per   i   medici   in    rapporto
          convenzionale  con  le  aziende  sanitarie  locali,   della
          decadenza  dalla  convenzione,  in  modo  inderogabile  dai
          contratti o accordi collettivi. 
              5. L'Amministrazione dispone  il  controllo  in  ordine
          alla sussistenza della malattia del  dipendente  anche  nel
          caso di assenza di  un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle
          esigenze funzionali e organizzative.  Le  fasce  orarie  di
          reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono  essere
          effettuate le visite mediche di controllo,  sono  stabilite
          con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione. 
              6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
          lavora  nonche'   il   dirigente   eventualmente   preposto
          all'amministrazione  generale  del  personale,  secondo  le
          rispettive   competenze,    curano    l'osservanza    delle
          disposizioni del presente articolo, in particolare al  fine
          di   prevenire   o   contrastare,   nell'interesse    della
          funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche.  Si
          applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
          55-sexies, comma 3.».