Art. 26. 
 
(Aspettativa per conferimento di incarichi,  ai  sensi  dell'articolo
                                 19, 
       comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 
 
1. Al personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa  possono  essere
conferiti,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   6,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nel
rispetto  dei  requisiti  e  dei  limiti  ivi   previsti,   incarichi
dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da  quella
di   appartenenza,   che   siano    strettamente    collegati    alla
professionalita'  da  loro  rivestita  e  motivati  da  esigenze   di
carattere eccezionale. Il personale e' collocato in aspettativa senza
assegni e continua ad occupare  il  relativo  posto  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza. 
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa
autorizzazione del Ministro  competente,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo dell'art. 19, comma 6,  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: 
              «6. Gli incarichi di cui ai commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenzialem il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.».