Art. 27. 
 
(Disposizioni in  materia  di  personale  dell'Amministrazione  della
                               difesa) 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, si applicano anche al personale
delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  91,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  che  pongono  a  carico  delle
amministrazioni utilizzatrici gli  oneri  del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio  del  personale  in  posizione  di  comando
appartenente alle Forze di polizia e al Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco. 
  2. All'articolo 65 del decreto legislativo  30  dicembre  1997,  n.
490, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 9, dopo la parola: "salvo" sono inserite le seguenti:
"un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti,
comandi e unita' internazionali ai sensi delle leggi 8  luglio  1961,
n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con  decreto  annuale
del Ministro della difesa e salvo"; 
    b) dopo il comma 9, e' inserito il seguente: 
    "9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione  di  quadri,
di  cui  al  comma  9,  e'  disposto  al  31  dicembre  dell'anno  di
riferimento". 
  3. All'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973,  n.
804, dopo le parole: "di  segretario  generale  del  Ministero  della
difesa" sono aggiunte le seguenti: "o gli ufficiali di pari grado che
ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore
di Forza armata in comandi o enti internazionali". 
  4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n.  224,  si
interpreta  nel  senso  che  gli  assegni  previsti  nel  tempo,  ivi
menzionati,  sono  comprensivi  delle   sole   indennita'   fisse   e
continuative in godimento il giorno antecedente  il  collocamento  in
aspettativa per riduzione di quadri, in relazione  al  grado  e  alle
funzioni dirigenziali espletate. 
  5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la  parola:  "maggiore,"
e' soppressa; 
    b) all'articolo 18, il comma 3 e' abrogato; 
    c) all'articolo 31, il comma 9 e' abrogato; 
    d) alla tabella n. 1, alla riga denominata "Capitano": 
      1) in corrispondenza della  colonna  3,  denominata  "Forma  di
avanzamento al grado superiore", la parola: "scelta" e' soppressa; 
      2) in corrispondenza della colonna 4,  denominata  "Inserimento
aliquota valutazione a scelta", la cifra: "6" e' soppressa; 
      3) in corrispondenza della colonna 5, denominata "Promozione ad
anzianita'", la cifra: "9" e' sostituita dalla seguente: "7"; 
      4) in corrispondenza della colonna 8, denominata "Promozioni  a
scelta al grado superiore", la cifra: "52" e' soppressa; 
    e) alla tabella n. 2, alla riga denominata "Capitano": 
      1) in corrispondenza della  colonna  3,  denominata  "Forma  di
avanzamento al grado superiore", la parola: "scelta" e' soppressa; 
      2) in corrispondenza della colonna 4,  denominata  "Inserimento
aliquota valutazione a scelta", la cifra: "9" e' soppressa; 
      3) in corrispondenza della colonna 5, denominata "Promozione ad
anzianita'", la cifra: "12" e' sostituita dalla seguente: "10"; 
      4) in corrispondenza della colonna 8, denominata "Promozioni  a
scelta al grado superiore", la cifra: "49" e' soppressa. 
  6. Dalle disposizioni di cui ai commi  2,  3,  4  e  5  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  7. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 10
gennaio 2012, il sistema  di  tutela  previdenziale  e  assistenziale
applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e al personale volontario presso il  medesimo  Corpo
nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari
dei vigili del fuoco volontari deceduti  per  causa  di  servizio  al
trattamento economico spettante ai familiari  superstiti  dei  vigili
del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i  vigili
del fuoco volontari siano deceduti espletando attivita'  addestrative
od operative diverse da quelle connesse al soccorso; 
    b) equiparare il trattamento economico  concesso  ai  vigili  del
fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio
permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia
contratta per causa di  servizio,  includendo  anche  il  periodo  di
addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo
gratuito. 
  8. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  7  sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e  per  i  profili  di  carattere
finanziario, che si esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
assegnazione; decorso tale termine,  i  decreti  legislativi  possono
essere comunque emanati. Qualora il  termine  per  l'espressione  del
parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta  giorni
che precedono la scadenza del  termine  per  l'adozione  dei  decreti
legislativi di cui al comma 7,  o  successivamente,  quest'ultimo  e'
prorogato di ulteriori due mesi. 
  9. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  7,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2012 e a 1 milione  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
 
    

          Note all'art. 27:
              - Il testo  dell'art.  2,  comma  91,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   Legge
          finanziaria 2008), e' il seguente:
              «91. Riattribuzione delle  funzioni  istituzionali  del
          personale in posizione di comando appartenente  alle  Forze
          di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 6-septies, del
          decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2007,  n.  17,  a
          decorrere dal 1° febbraio 2008,  il  trattamento  economico
          fondamentale ed  accessorio  attinente  alla  posizione  di
          comando del personale appartenente alle Forze di polizia  e
          al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' posto  a  carico
          delle  amministrazioni  utilizzatrici  dello   stesso.   La
          disposizione di cui al precedente periodo si applica  anche
          alle assegnazioni di cui all'art. 33 della legge 23  agosto
          1988, n. 400,  che  superano  il  contingente  fissato  dal
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ivi
          previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilita'  previsto
          dall'art. 3, comma 63, della legge  24  dicembre  1993,  n.
          537.».
              - Il testo dell'art.  65  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1997, n. 490  (Riordino  del  reclutamento,  dello
          stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
          dell'art. 1, comma 97, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              «Art.   65   (Aspettativa   per    riduzione    quadri.
          Disposizioni varie). - 1. Al  comma  1  dell'art.  7  della
          legge 10 dicembre 1973, n. 804,  le  parole  "della  durata
          massima di anni  due  a  cominciare  dagli  ufficiali  piu'
          anziani  in  ruolo"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
          "dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a  parita'
          di  eta',  dell'ufficiale  meno  anziano  nel   grado,   se
          colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado ed,
          a parita'  di  anzianita',  dell'ufficiale  anagraficamente
          piu' anziano, se generale.".
              2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della  legge
          8 agosto 1990, n.  231,  prima  delle  parole  "ai  tenenti
          colonnelli  e  gradi  corrispondenti"  sono   inserite   le
          seguenti: "ai maggiori ed".
              3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della  legge
          8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai colonnelli  e
          gradi  corrispondenti"  sono  inserite  le  seguenti:   "ai
          tenenti colonnelli ed".
              3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle  bande
          musicali le anzianita' di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
          comma 3 dell'art. 5 della legge  8  agosto  1990,  n.  231,
          decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda.
              4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al  comma
          4  dell'art.  37  e'  attribuita  una  speciale  indennita'
          commisurata a quella definita per le massime cariche  della
          Pubblica Amministrazione in attuazione di  quanto  disposto
          dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e'
          determinata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica.
              5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si  tiene
          conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali
          e speciali di ciascuna Forza Armata.
              6. All'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio  1952,  n.
          989, alle parole "muniti del brevetto di  pilota  militare"
          sono aggiunte le seguenti: "o del  brevetto  di  navigatore
          militare" ed  alle  parole  "come  ufficiali  piloti"  sono
          aggiunte le seguenti: "o come ufficiali navigatori".
              7. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 19  maggio  1986,
          n. 224, e' sostituito dal seguente:
              "1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica,
          ruolo  naviganti,  sono   reclutati   mediante   corsi   di
          pilotaggio aereo o corsi per navigatori  militari,  indetti
          dal Ministro della Difesa".
              8. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime
          di grado  richieste  per  l'inclusione  nelle  aliquote  di
          valutazione,  si  fa   riferimento   all'anno   solare   di
          conferimento del grado rivestito.
              9. Qualora il  conferimento  delle  promozioni  annuali
          determini, nel grado di colonnello  o  di  generale  di  un
          determinato ruolo,  eccedenze  rispetto  agli  organici  di
          legge, salvo un contingente pari al numero delle  posizioni
          ricoperte presso enti, comandi e unita'  internazionali  ai
          sensi delle leggi 8 luglio 1961,  n.  642,  e  27  dicembre
          1973, n. 838, individuato con decreto annuale del  Ministro
          della difesa e salvo quanto disposto dall'art. 8, comma  3,
          della legge 27 dicembre 1990, n. 404,  il  collocamento  in
          aspettativa per riduzione di quadri viene  effettuato  solo
          nel caso in cui la  predetta  eccedenza  non  possa  essere
          assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
          per ogni Forza Armata  dal  presente  decreto.  Qualora  si
          determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza Armata non
          totalmente riassorbibili, e' collocato in  aspettativa  per
          riduzione  di  quadri,  se  colonnello,   l'ufficiale   dei
          predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed,  a  parita'
          di eta', l'ufficiale meno  anziano  nel  grado  ovvero,  se
          generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed,  a  parita'
          di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
              9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione  di
          quadri, di cui al comma  9,  e'  disposto  al  31  dicembre
          dell'anno di riferimento.
              10. Sono considerati in soprannumero agli organici  gli
          ufficiali  che  ricoprano  le  cariche  di  Ministri  o  di
          Sottosegretario di Stato  o  che  siano  distaccati  presso
          Forze di Polizia ad ordinamento militare  ovvero  impiegati
          per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato,  nonche'
          il  personale  di  cui  all'art.  4  del  regio  decreto 15
          settembre 1897, n. 421, ed all'art. 15 del regio decreto 16
          giugno  1932,  n.  840,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni.
              11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali  di
          cui al comma 10 ha luogo il  1°  luglio  di  ogni  anno  in
          corrispondenza  del  numero  di  ufficiali   effettivamente
          assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla
          data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi
          di personale da collocare in  soprannumero  sono  stabiliti
          con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica.
              12. Le funzioni di cui agli articoli 19 del decreto del
          Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,  e  95
          del regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  possono  essere
          espletate anche dai  Sottotenenti  di  Vascello  del  Corpo
          delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno  tre
          anni di anzianita' di grado.
              13. Ai fini dell'impiego e in relazione  alle  esigenze
          di servizio, gli  ufficiali  appartenenti  ai  ruoli  della
          Marina militare possono essere ripartiti in specialita' con
          determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i  posti
          messi a concorso possono  essere  ripartiti  tra  le  varie
          specialita'. Per il Corpo delle  Capitanerie  di  porto  le
          determinazioni ministeriali sono adottate d'intesa  con  il
          Ministro dei trasporti e della navigazione.
              14. In relazione alle prevedibili esigenze  di  impiego
          di ciascuna Forza Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e
          logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore  di
          Stato Maggiore Interforze  secondo  le  procedure  previste
          dall'art. 4 del decreto legislativo emanato in applicazione
          della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e   successive
          modificazioni.
              14-bis. A decorrere dal 1°  gennaio  2006  ed  ove  non
          diversamente stabilito dalle tabelle  annesse  al  presente
          decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni  a
          scelta non si effettuano  tutti  gli  anni,  il  quadro  di
          avanzamento e' formato computando gli anni  precedenti  nei
          quali non sono state disposte promozioni.».
              - Il testo dell'art. 7, secondo comma  della  legge  10
          dicembre 1973, n. 804  (Norme  per  l'attuazione  dell'art.
          16-quater della legge 18  marzo  1968,  numero  249,  quale
          risulta modificato dall'art.  12  della  legge  28  ottobre
          1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali  dell'Esercito,
          della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello
          Stato),  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
          seguente:
              «Sono esclusi  dal  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica  di  capo
          di stato maggiore della difesa o di capo di stato  maggiore
          di forza armata o  di  segretario  generale  del  Ministero
          della difesa o gli ufficiali di pari  grado  che  ricoprano
          incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore
          di Forza armata in comandi o enti internazionali.».
              - Il testo dell'art. 43, comma 2, della legge 19 maggio
          1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli  ufficiali  e
          sottufficiali piloti di complemento delle  Forze  armate  e
          modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980,  n.
          574, riguardanti lo stato e l'avanzamento  degli  ufficiali
          delle Forze armate e  della  Guardia  di  Finanza),  e'  il
          seguente:
              «2. Agli stessi competono al 95 per cento, in  aggiunta
          a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni  previsti  nel
          tempo per i pari grado in servizio. Agli  stessi  ufficiali
          competono, altresi', l'indennita' integrativa speciale e la
          quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.».
              - Il testo dell'art.  16,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  298  (Riordino  del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli  ufficiali  dell'Arma  dei   carabinieri,   a   norma
          dell'art. 1  della  legge  31  marzo  2000,  n.  78),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              «Art. 16 (Generalita').  -  1.  Il  direttore  generale
          della direzione  generale  del  personale  militare,  sulla
          scorta degli elenchi degli idonei e  delle  graduatorie  di
          merito  approvate  dal   Ministro   della   difesa,   forma
          altrettanti quadri d'avanzamento, iscrivendovi:
                a) (omissis);
                b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di  colonnello
          e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di
          graduatoria  di  merito,  compresi  nel  numero  dei  posti
          corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;».
              - Il testo dell'art. 18, del citato decreto legislativo
          n. 298 del 2000, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente:
              «Art. 18 (Formazione delle aliquote  di  valutazione  e
          modalita' di valutazione). - 1. Il 31 ottobre di ogni anno,
          il  direttore  generale  della   direzione   generale   del
          personale militare, con apposite determinazioni, indica per
          ciascun  grado  e  ruolo  dell'Arma  dei  carabinieri   gli
          ufficiali da valutare  per  la  formazione  dei  quadri  di
          avanzamento per l'anno successivo. In  tali  determinazioni
          sono inclusi:
                a) gli ufficiali non ancora valutati che,  alla  data
          suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni  prescritte
          dall'art. 17 del presente decreto;
                b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti
          in quadro, salvo il disposto del comma 2;
                c) gli ufficiali da  valutare  o  rivalutare  perche'
          venute a cessare le cause che  ne  avevano  determinato  la
          sospensione della valutazione o della promozione.
              2. I tenenti colonnelli del ruolo normale  da  valutare
          per l'avanzamento sono inclusi  in  tre  distinte  aliquote
          formate sulla base  delle  anzianita'  di  grado,  indicate
          nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il periodo  di
          servizio svolto dopo  l'ultima  valutazione  nella  seconda
          aliquota costituisce  elemento  preminente  ai  fini  della
          valutazione dei  tenenti  colonnelli  inclusi  nella  terza
          aliquota.
              3. (Abrogato).
              4. Gli ufficiali giudicati non  idonei  all'avanzamento
          sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio
          di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti  in  quadro,
          sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale
          sono stati valutati l'ultima volta.
              5. Gli ufficiali giudicati per  la  seconda  volta  non
          idonei  all'avanzamento  sono  ulteriormente  valutati  nel
          quarto anno successivo ad  ogni  giudizio  negativo  e,  se
          giudicati  idonei  ed  iscritti  in  quadro,  promossi  con
          anzianita'  riferita  all'anno  per  il  quale  sono  stati
          valutati l'ultima volta.
              6. Il direttore generale della direzione  generale  del
          personale  militare  con  proprie  determinazioni   indica,
          altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per
          l'avanzamento  per  non  aver   raggiunto   le   condizioni
          prescritte dall'art. 17, comma 1.  Essi  sono  poi  inclusi
          nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva
          alla data del raggiungimento delle predette condizioni.».
              - Il testo dell'art. 31, del citato decreto legislativo
          n. 298 del 2000, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente:
              «Art.   31   (Disciplina   del    regime    transitorio
          dell'avanzamento). - 1.  Il  grado  di  generale  di  Corpo
          d'Armata dell'Arma dei carabinieri e' istituito con effetto
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Per
          l'anno 2000, la promozione a tale  grado  e'  conferita  ai
          generali di divisione in servizio permanente effettivo  con
          anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° gennaio  1997.
          Il relativo quadro di avanzamento e' formato,  su  proposta
          del Comandante generale e designazione del  Capo  di  Stato
          maggiore   della   difesa   al   Ministro   della   difesa,
          iscrivendovi, in ordine  di  ruolo,  i  predetti  ufficiali
          generali, fatta salva la sussistenza  di  impedimenti  alla
          valutazione di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  30
          dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
              2. Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero  delle
          promozioni,  agli  organici  ed  ai  numeri  massimi   gia'
          previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo  24
          marzo 1993, n.  117,  sulla  scorta  delle  graduatorie  di
          merito gia' approvate per detto  anno  dal  Ministro  della
          difesa, sono promossi al grado superiore:
                a) tre generali di brigata, con decorrenza dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto;
                b) sette colonnelli, con decorrenza dal  31  dicembre
          2000;
                c) diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31
          dicembre 2000;
                d) tutti i capitani giudicati idonei  all'avanzamento
          al  grado  di  maggiore,  oltre  il  numero  gia'   fissato
          dall'art. 4, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo
          24 marzo 1993 n.  117,  come  modificato  dall'art.  2  del
          decreto-legge 29  giugno  1996,  n.  341,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427.
              3.  Le  eventuali   eccedenze   organiche   determinate
          dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1  e  2  sono
          assorbite a decorrere dal 1° gennaio 2001, con l'entrata in
          vigore delle consistenze organiche del ruolo normale  degli
          ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla  tabella  1
          annessa al presente decreto.
              4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del  ruolo
          ed  il  graduale  raggiungimento  delle   nuove   dotazioni
          organiche, le aliquote di valutazione  del  ruolo  normale,
          nel periodo transitorio, sono fissate  secondo  i  seguenti
          criteri:
                a) per l'avanzamento al grado di  generale  di  Corpo
          d'Armata sono inseriti  in  aliquota  di  valutazione,  per
          l'anno:
                  2001: i generali di divisione con anzianita' uguale
          o anteriore al 30 giugno 1998;
                  2002: i generali di divisione con anzianita' uguale
          o anteriore al 30 giugno 1999;
                  2003: i generali di divisione con anzianita' uguale
          o anteriore al 30 giugno 2000;
                b)  per  l'avanzamento  al  grado  di   generale   di
          divisione sono inseriti in  aliquota  di  valutazione,  per
          l'anno:
                  2001: i generali di brigata con anzianita' uguale o
          anteriore al 1° gennaio 1998 ed  anzianita'  nel  grado  di
          colonnello uguale o anteriore al 31 dicembre 1991;
                  2002:  i  rimanenti   generali   di   brigata   con
          anzianita' 1998 ed i generali  di  brigata  con  anzianita'
          1999 aventi anzianita' nel grado  di  colonnello  uguale  o
          anteriore al 1° gennaio 1992;
                  2003: i generali di brigata con anzianita' uguale o
          anteriore al 30 giugno 2000;
                  2004: i generali di brigata con anzianita' uguale o
          anteriore al 31 dicembre 2000;
                c) per l'avanzamento al grado di generale di  brigata
          sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:
                  2001:  i  colonnelli  con   anzianita'   uguale   o
          anteriore al 31 dicembre 1996;
                  2002:  i  colonnelli  con   anzianita'   uguale   o
          anteriore al 31 dicembre 1997;
                  2003:  i  colonnelli  con   anzianita'   uguale   o
          anteriore al 31 dicembre 1998;
                  2004:  i  colonnelli  con   anzianita'   uguale   o
          anteriore al 31 dicembre 1999;
                  2005: i  colonnelli  gia'  valutati  e  quelli  non
          ancora  valutati  aventi  anzianita'  di  grado  uguale   o
          anteriore al 30 settembre 2000;
                  2006: i  colonnelli  gia'  valutati  e  quelli  non
          ancora  valutati  aventi  anzianita'  di  grado  uguale   o
          anteriore al 31 dicembre 2000;
                  2007: i colonnelli gia' valutati e quelli  compresi
          nel primo terzo  della  somma  dei  colonnelli  non  ancora
          valutati aventi anzianita' di grado uguale o  anteriore  al
          1° luglio 2002;
                  2008: i colonnelli gia' valutati e quelli  compresi
          nella prima meta' della somma  dei  colonnelli  non  ancora
          valutati aventi anzianita' di grado uguale o  anteriore  al
          1° luglio 2002;
                d) per l'avanzamento  al  grado  di  colonnello  sono
          inseriti in aliquota di valutazione, in  ordine  di  ruolo,
          per l'anno:
                  2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati  con
          anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1995;
                  2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati  con
          anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1996.
              Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in  aliquota  dei
          tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad Ufficiale
          uguale o anteriore  al  30  agosto  1994,  le  aliquote  di
          valutazione sono fissate, con decreto  del  Ministro  della
          difesa, in modo da includere:
                nella prima delle aliquote di cui all'art. 18,  comma
          2, del presente decreto, oltre agli Ufficiali gia' valutati
          per la prima volta l'anno precedente e giudicati  idonei  e
          non iscritti  in  quadro,  tenenti  colonnelli  non  ancora
          valutati che abbiano anzianita' di grado  non  superiore  a
          quelle  indicate  nella  tabella  1  annessa  al   presente
          decreto.   Il   numero   degli   ufficiali   da   includere
          annualmente, per la prima volta,  nella  predetta  aliquota
          non puo' superare quello degli  ufficiali  inclusi  per  la
          prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno
          2002, aumentato nella misura massima del 20%  in  relazione
          alla consistenza organica del grado  ed  alle  esigenze  di
          elevazione del livello ordinativo dei comandi;
                nella seconda aliquota,  i  tenenti  colonnelli  gia'
          valutati e giudicati idonei e non iscritti  in  quadro  per
          almeno due  volte  che  abbiano  anzianita'  di  grado  non
          superiore a quelle indicate  nella  tabella  I  annessa  al
          presente decreto;
                nella  terza  aliquota,  i  tenenti  colonnelli   che
          abbiano anzianita' di  grado  pari  o  superiore  a  quella
          indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto;
                e)  per  l'avanzamento  al  grado  di  Maggiore,   le
          aliquote di valutazione per gli anni dal 2001 al 2005  sono
          annualmente  fissate  con  decreto  ministeriale,  su  base
          numerica, in modo da consentire dal 2006  l'inserimento  in
          aliquota di capitani aventi la permanenza minima nel  grado
          prevista dal presente decreto. Al fine  di  assicurare  una
          loro omogenea consistenza, nell'indicata  fase  transitoria
          le aliquote di valutazione  potranno  comprendere  capitani
          aventi  anzianita'  di  nomina  ad  ufficiale  in  servizio
          permanente effettivo non inferiore a quella dei pari  grado
          inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno
          2000, in numero non superiore del  10%  rispetto  a  quello
          degli ufficiali inclusi per la  prima  volta  nell'aliquota
          formata per l'anno 2000.
              5. Per  gli  ufficiali  del  ruolo  normale  il  numero
          annuale di promozioni  ai  gradi  di  seguito  indicati  e'
          fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unita':
                a) a Generale di Corpo d'armata:
                  3 per l'anno 2001;
                  2 per l'anno 2002;
                  3 per l'anno 2003;
                  3 per l'anno 2004;
                  5 per l'anno 2005;
                b) a Generale di divisione:
                  3 per l'anno 2001;
                  4 per l'anno 2002;
                  4 per l'anno 2003;
                c) a Generale di brigata:
                  8 per gli anni 2001, 2003;
                  7 per gli anni 2002, 2004;
                d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002.
              Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in  aliquota  dei
          tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad ufficiale
          uguale o anteriore al  30  agosto  1994,  il  numero  delle
          promozioni annuali e'  fissato  con  decreto  del  Ministro
          della difesa,  nell'ambito  del  numero  complessivo  delle
          promozioni previste per il grado nella tabella 1 annessa al
          presente decreto,  in  relazione  alla  composizione  delle
          aliquote formate ai sensi del comma 4, lettera d), ed  alla
          esigenza  di  mantenere  adeguati  ed  analoghi  tassi   di
          avanzamento. Il numero delle promozioni  da  attribuire  ai
          tenenti colonnelli inclusi nella seconda  delle  l'aliquote
          di cui all'art. 18, comma 2, puo'  essere  aumentato  nella
          misura massima del 25% rispetto  a  quello  previsto  nella
          citata tabella, fermi restando il numero complessivo  delle
          promozioni  e  la  consistenza  organica   del   grado   di
          colonnello di cui alla predetta tabella.
              6. Il numero  delle  promozioni  annuali  al  grado  di
          Maggiore del ruolo normale e' fissato, sino  all'anno  2006
          compreso, in tante unita' quanti sono i  capitani  inseriti
          in aliquota di avanzamento.
              7. Per l'avanzamento al grado di tenente colonnello del
          ruolo speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in  aliquota
          di valutazione i Maggiori aventi anzianita' di grado uguale
          o anteriore al 31  dicembre  1996.  I  predetti  Ufficiali,
          qualora giudicati idonei, saranno promossi  con  decorrenza
          giuridica riferita all'anno di compimento del  quinto  anno
          di permanenza nel grado.
              8. I  tenenti  colonnelli  del  ruolo  speciale  aventi
          anzianita' di grado da Maggiore 1°  gennaio  1994,  saranno
          inclusi in aliquota di  valutazione  per  l'avanzamento  al
          grado superiore dopo sei anni di permanenza nel grado.
              9. (Abrogato).
              10.  Sino  all'anno  2006  compreso,  il  numero  delle
          promozioni al grado di colonnello delle diverse specialita'
          del ruolo tecnico-logistico sara' annualmente  fissato  con
          decreto ministeriale in relazione alla consistenza ed  alla
          composizione del  ruolo  stesso,  a  seguito  dei  transiti
          effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27.
              11. Per gli anni e nei casi non previsti  nel  presente
          articolo, qualora non diversamente disposto,  si  applicano
          le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2  e  3  annesse  al
          presente decreto. A tal fine i cicli di promozione  fissati
          nelle  citate  tabelle  decorrono  dall'anno  successivo  a
          quello  disciplinato,  per  ciascun  grado,  nel   presente
          articolo.
              12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali  del
          ruolo normale fino al grado di tenente  colonnello  restano
          validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di  valutazione
          per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di  comando
          gia' previsti  per  il  grado  rivestito  dalla  tabella  1
          allegata al decreto  legislativo  24  marzo  1993,  n.  117
          sostituendo alle  parole:  "di  gruppo"  le  parole:  "  di
          reparto territoriale".
              13. Ai fini dell'inclusione in aliquota di  valutazione
          per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale:
                a)  per  gli  anni   2001   e   2002   si   prescinde
          dall'effettuazione del previsto periodo di comando;
                b) per gli anni 2003 e 2004 il possesso del  suddetto
          requisito  e'  riconosciuto  agli  ufficiali  che   abbiano
          assolto almeno un anno del periodo previsto  al  precedente
          comma 12.
              14.  Sino  all'anno  2016  compreso,  in  relazione  ad
          eventuali variazioni nella consistenza organica  dei  ruoli
          nonche'  alle  esigenze  di  mantenimento  di  adeguati   e
          paritari tassi di avanzamento e di elevazione  del  livello
          ordinativo  dei  comandi,  il  Ministro  della  difesa   e'
          autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto,
          per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero
          complessivo di promozioni  a  scelta  al  grado  superiore,
          nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la
          determinazione delle relative aliquote di valutazione e  le
          permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
          anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi.».
              - La tabella n. 1, del citato decreto  legislativo,  n.
          298 del 2000, come modificata dalla presente legge,  e'  la
          seguente:

    

         Parte di provvedimento in formato grafico

    

              - La tabella n. 2, del citato decreto  legislativo,  n.
          298 del 2000, come modificata dalla presente legge,  e'  la
          seguente:

    

         Parte di provvedimento in formato grafico