Art. 28. 
 
(Personale dei gruppi sportivi delle Forze  armate,  delle  Forze  di
         polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 
 
  1. Per  particolari  discipline  sportive  indicate  dal  bando  di
concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli
atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia
e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   sono   fissati,
rispettivamente, in diciassette e  trentacinque  anni.  Il  personale
reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in
attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.