Art. 34. 
 
          (Indicatore di situazione economica equivalente) 
 
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente
la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai  sensi
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  di  validita'
annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente   di   cui
all'articolo  2,  ancorche'  l'ente   si   avvalga   della   facolta'
riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2.  E'  lasciata  facolta'  al
cittadino  di  presentare  entro  il  periodo  di   validita'   della
dichiarazione sostitutiva  unica  una  nuova  dichiarazione,  qualora
intenda far  rilevare  i  mutamenti  delle  condizioni  familiari  ed
economiche ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore  della  situazione
economica  equivalente  del  proprio  nucleo  familiare.   Gli   enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni  da  essi  erogate  la
decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. 
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata ai  comuni  o  ai
centri di assistenza  fiscale  previsti  dal  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla
quale e' richiesta la prima prestazione  o  alla  sede  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. 
3.  E'  comunque  consentita  la  presentazione  all'INPS,   in   via
telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura
del soggetto richiedente la prestazione agevolata. 
4.  L'INPS  determina   l'indicatore   della   situazione   economica
equivalente  in  relazione  ai  dati  autocertificati  dal   soggetto
richiedente la prestazione agevolata. 
5. In relazione ai dati  autocertificati  dal  soggetto  richiedente,
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformita'  degli  stessi
rispetto  agli  elementi  conoscitivi   in   possesso   del   Sistema
informativo dell'anagrafe tributaria. 
6. Gli esiti delle attivita' effettuate ai sensi  del  comma  5  sono
comunicati   dall'Agenzia   delle   entrate,    mediante    procedura
informatica, all'INPS che provvedera' a inoltrarli  ai  soggetti  che
hanno  ricevuto  le  dichiarazioni  ai  sensi  del  comma  2,  ovvero
direttamente  al  soggetto  che  ha   presentato   la   dichiarazione
sostitutiva unica ai sensi del comma 3. 
7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui  al  comma  6,  i
comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche
ai  quali  e'  presentata  la  dichiarazione  sostitutiva  rilasciano
un'attestazione, riportante l'indicatore della  situazione  economica
equivalente, nonche' il contenuto della dichiarazione e gli  elementi
informativi  necessari  per  il  calcolo.  Analoga  attestazione   e'
rilasciata direttamente  dall'INPS  nei  casi  di  cui  al  comma  3.
L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformita'  di
cui  al  comma  5.   La   dichiarazione,   munita   dell'attestazione
rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni
componente  del  nucleo  familiare  per  l'accesso  alle  prestazioni
agevolate di cui al presente decreto. 
8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al  comma  5,  il
soggetto  richiedente  la  prestazione  puo'  presentare  una   nuova
dichiarazione sostitutiva unica, ovvero puo' comunque  richiedere  la
prestazione  mediante  l'attestazione  relativa  alla   dichiarazione
presentata  recante  le   omissioni   o   le   difformita'   rilevate
dall'Agenzia delle entrate. Tale  dichiarazione  e'  valida  ai  fini
dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli  enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta  a  dimostrare  la
completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione.  Gli
enti  erogatori  eseguono,  singolarmente  o  mediante  un   apposito
servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari  e  provvedono
ad  ogni  adempimento  conseguente  alla  non  veridicita'  dei  dati
dichiarati. 
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione  del
patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui  all'articolo  7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, l'Agenzia delle  entrate,  in  presenza  di  specifiche
omissioni o difformita' rilevate ai  sensi  del  comma  5,  effettua,
sulla base di criteri selettivi, apposite richieste  di  informazioni
ai  suddetti  operatori,   avvalendosi   delle   relative   procedure
automatizzate di colloquio. 
10. Nell'ambito della programmazione dell'attivita'  di  accertamento
della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e'  riservata  al
controllo sostanziale della posizione reddituale e  patrimoniale  dei
nuclei familiari dei soggetti  beneficiari  di  prestazioni,  secondo
criteri selettivi. 
11.  I  nominativi  dei  richiedenti  nei  cui   confronti   emergono
divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati
alla Guardia di finanza al fine  di  assicurare  il  coordinamento  e
l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10. 
12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e  l'Agenzia  delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita'  attuative  e  le
specifiche tecniche per  lo  scambio  delle  informazioni  necessarie
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 
13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli
adempimenti dei soggetti  richiedenti  le  prestazioni  agevolate,  a
seguito  dell'evoluzione  dei   sistemi   informativi   dell'INPS   e
dell'Agenzia  delle  entrate   possono   essere   altresi'   previste
specifiche attivita'  di  sperimentazione  finalizzate  a  sviluppare
l'assetto dei relativi flussi di informazione. 
14. Ai fini del rispetto dei criteri di equita' sociale, con  decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  delle
valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede  alla
razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di  determinazione
dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente   rispetto
all'evoluzione della normativa fiscale»; 
    b) all'articolo 4-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  L'INPS   per   l'alimentazione   del   sistema   informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente puo' stipulare
apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3,  comma  3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; 
    c) all'articolo 6, comma 4, al primo  e  al  quarto  periodo,  le
parole: «Agenzia  delle  entrate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Istituto nazionale della previdenza sociale»; 
    d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b),  e'  inserito  il
seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti  i
redditi da lavoro dipendente e  assimilati,  di  lavoro  autonomo  ed
impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere  i)
e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,
assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa
volonta' espressa dal  legislatore  sulle  norme  che  regolano  tali
componenti reddituali». 
2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per  l'Agenzia
delle  entrate  si  provvede  con  le  risorse  umane  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
 
          Note all'art. 34: 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   109
          (Definizioni di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione   economica   dei   soggetti   che    richiedono
          prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59,  comma
          51, della legge 27 dicembre 1997, n.  449),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa.  Testo  A)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  20  febbraio  2001,  n.   42,   supplemento
          ordinario). 
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241  (Norme
          di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in
          sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. 
              -  Il  testo  dell'art.  4-bis   del   citato   decreto
          legislativo n. 109 del 1998, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore  della
          situazione  economica  equivalente).  -   1.   L'INPS   per
          l'alimentazione  del  sistema  informativo  dell'indicatore
          della  situazione  economica  equivalente  puo'   stipulare
          apposite convenzioni con i  soggetti  di  cui  all'art.  3,
          comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              2.  L'ente  erogatore,  qualora   il   richiedente   la
          prestazione sociale agevolata o  altro  componente  il  suo
          nucleo familiare abbia  gia'  presentato  la  dichiarazione
          sostitutiva unica, richiede  all'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale l'indicatore della situazione  economica
          equivalente.   L'ente   erogatore   richiede   all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  anche  le  informazioni
          analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva  unica
          quando procede alle integrazioni e alle variazioni  di  cui
          all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art.  4,
          comma 8, o quando  costituisce  e  gestisce,  nel  rispetto
          delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali,
          una banca dati relativa agli utenti  delle  prestazioni  da
          esso erogate. 
              3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale  rende
          disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della
          situazione  economica  equivalente   relativi   al   nucleo
          familiare,  agli  enti  utilizzatori  della   dichiarazione
          sostitutiva  unica  presso  i  quali  il   richiedente   ha
          presentato specifica domanda.». 
              - Il testo dell'art. 6, comma  4,  del  citato  decreto
          legislativo n. 109 del 1998, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art. 6 (Trattamento dei dati). 
              4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
          dell'art. 4, ricevono la  dichiarazione  sostitutiva  unica
          possono effettuare il trattamento dei dati,  ai  sensi  del
          comma 1 del presente articolo,  al  fine  di  assistere  il
          dichiarante nella compilazione della  dichiarazione  unica,
          di effettuare l'attestazione della dichiarazione  medesima,
          nonche' di comunicare i dati all'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale. I dati  acquisiti  dalle  dichiarazioni
          sostitutive  sono  conservati,  in   formato   cartaceo   o
          elettronico, dai centri medesimi al fine di  consentire  le
          verifiche del caso da parte dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e degli enti  erogatori.  Ai  centri  di
          assistenza fiscale non  e'  consentita  la  diffusione  dei
          dati, ne'  altre  operazioni  che  non  siano  strettamente
          pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due  anni  dalla
          trasmissione  dei   dati   all'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale,  i  centri   di   assistenza   fiscale
          procedono  alla   distruzione   dei   dati   medesimi.   Le
          disposizioni del presente comma si applicano, altresi',  ai
          comuni   che   ricevono   dichiarazioni   sostitutive   per
          prestazioni da essi non erogate.». 
              - La tabella 1, parte I, del citato decreto legislativo
          n. 109 del 1998, come modificata dalla presente legge e' la
          seguente: 
              «Tabella 1  (Criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione reddituale). 
              Parte I. 
              La situazione economica dei  soggetti  appartenenti  al
          nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando: 
              a) il reddito complessivo ai fini IRPEF  quale  risulta
          dall'ultima dichiarazione  presentata  o,  in  mancanza  di
          obbligo di presentazione della dichiarazione  dei  redditi,
          dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato  dai  datori
          di lavoro o da enti previdenziali; per quanto  riguarda  la
          valutazione dei redditi agrari  dovra'  essere  predisposta
          un'apposita circolare ministeriale; 
              b) il reddito delle attivita' finanziarie,  determinato
          applicando il rendimento medio annuo dei  titoli  decennali
          del Tesoro  al  patrimonio  mobiliare  definito  secondo  i
          criteri di seguito elencati. 
              Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi
          da lavoro dipendente e assimilati, di  lavoro  autonomo  ed
          impresa, redditi diversi  di  cui  all'art.  67,  comma  1,
          lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta  sostitutiva
          o definitiva, fatta salva  diversa  volonta'  espressa  dal
          legislatore  sulle  norme  che  regolano  tali   componenti
          reddituali. 
              Dalla  predetta  somma,  qualora  il  nucleo  familiare
          risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del
          canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare  massimo
          di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente  e'  tenuto  a
          dichiarare  gli  estremi   del   contratto   di   locazione
          registrato.».