Art. 35.

  (Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
        con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

  1.  L'articolo  19-ter  del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). -
1.  L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
e'  concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche
ai  soggetti  che  si  trovano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso
tra  il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel
mese  di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia,  il  predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza
utile  della  pensione  di  vecchiaia  medesima.  Le  domande  di cui
all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono
essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
  2.  L'aliquota  contributiva  aggiuntiva  di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla
Gestione  dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli
esercenti  attivita'  commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le
medesime modalita', fino al 31 dicembre 2014.
  3.  Gli  indennizzi  concessi  ai sensi dell'articolo 1, comma 272,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31
dicembre  2008,  sono  prorogati  fino  alla data di decorrenza della
pensione  di  vecchiaia  purche'  i titolari dell'indennizzo siano in
possesso,  nel  mese  di compimento dell'eta' pensionabile, anche del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia".
  2.  All'articolo  30-bis,  comma  7,  del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,  n. 2, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione,".
  3.  All'articolo  61  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
comma   7-bis,  introdotto  dall'articolo  18,  comma  4-sexies,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato.
 
          Note all'art. 35: 
              - Il decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico  nazionale)   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 febbraio 2009, n. 28, supplemento ordinario, ed
          e' stato convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  4
          marzo 2009, n. 52. 
              -  Il  testo  dell'art.  30-bis,  comma  7  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «7. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione, e' disposta la destinazione delle  eventuali
          maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto
          ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'art.
          81, comma 29, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, al fondo di cui all'art. 61, comma 17, del medesimo
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  ovvero
          all'entrata del bilancio dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 61 del citato decreto-legge n. 112
          del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
          del 2008,  come  modificato  dalla  presente  legge  e'  il
          seguente: 
              «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A  decorrere
          dall'anno  2009  la  spesa  complessiva   sostenuta   dalle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, con esclusione delle Autorita'  indipendenti,
          per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
          comunque    denominati,     operanti     nelle     predette
          amministrazioni, e' ridotta del 30  per  cento  rispetto  a
          quella  sostenuta  nell'anno   2007.   A   tale   fine   le
          amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto, le  necessarie  misure
          di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 
              2. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa  per
          studi e consulenze, all'art. 1, comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite  dalle
          seguenti: "al 30 per cento"; 
              b) in fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Nel
          limite di spesa stabilito ai sensi del primo  periodo  deve
          rientrare anche la spesa annua per studi  ed  incarichi  di
          consulenza conferiti a pubblici dipendenti". 
              3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si  applicano
          a decorrere dal 1° gennaio 2009. 
              4. All'art. 53, comma 14, del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive   modificazioni,   e'
          aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Entro  il  31
          dicembre di ciascun anno  il  Dipartimento  della  funzione
          pubblica trasmette alla  Corte  dei  conti  l'elenco  delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   effettuare   la
          comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori
          esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
          consulenza". 
              5.  A  decorrere  dall'anno  2009  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  5
          dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  non
          possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
          mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per  un  ammontare
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2007  per  le  medesime  finalita'.  La  disposizione   del
          presente comma non  si  applica  alle  spese  per  convegni
          organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca. 
              6.  A  decorrere  dall'anno  2009  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  5
          dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  non
          possono  effettuare  spese  per  sponsorizzazioni  per   un
          ammontare superiore al 30 per cento della  spesa  sostenuta
          nell'anno 2007 per le medesime finalita'. 
              7.  Le   societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, si conformano al principio  di  riduzione  di
          spesa per studi  e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. 
              7-bis. (Abrogato). 
              8. 
              9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
          pubblico per l'attivita' di componente o di segretario  del
          collegio arbitrale  e'  versato  direttamente  ad  apposito
          capitolo del bilancio dello Stato; il predetto  importo  e'
          riassegnato   al   fondo   di   amministrazione   per    il
          finanziamento  del  trattamento  economico  accessorio  dei
          dirigenti  ovvero  ai  fondi  perequativi  istituiti  dagli
          organi di  autogoverno  del  personale  di  magistratura  e
          dell'Avvocatura dello  Stato  ove  esistenti;  la  medesima
          disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
          pubblico per i collaudi svolti  in  relazione  a  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
          cui al presente comma si applicano anche  ai  corrispettivi
          non ancora riscossi relativi ai procedimenti  arbitrali  ed
          ai collaudi in corso alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2009  le  indennita'  di
          funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive  modificazioni,  sono  rideterminati   con   una
          riduzione  del  30   per   cento   rispetto   all'ammontare
          risultante alla data  del  30  giugno  2008  per  gli  enti
          indicati nel medesimo art. 82 che nell'anno precedente  non
          hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino  al  2011  e'
          sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10
          dell'art. 82 del citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000. 
              11. I  contributi  ordinari  attribuiti  dal  Ministero
          dell'interno a favore degli  enti  locali  sono  ridotti  a
          decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a  200  milioni
          di euro annui per i comuni ed a 50 milioni  di  euro  annui
          per le province. 
              12. All'art. 1, comma  725,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per  cento"  e
          le parole "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite
          dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento"; 
              b)  nel  secondo  periodo,  le  parole:  "e  in  misura
          ragionevole  e   proporzionata"   sono   sostituite   dalle
          seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del
          compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo"; 
              c) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
          disposizioni del presente comma  si  applicano  anche  alle
          societa' controllate, ai sensi dell'art.  2359  del  codice
          civile, dalle  societa'  indicate  nel  primo  periodo  del
          presente comma". 
              13. Le disposizioni di cui al comma 12 si  applicano  a
          decorrere dal 1° gennaio 2009. 
              14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo
          degli  incarichi  i   trattamenti   economici   complessivi
          spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari,  ai
          direttori  amministrativi,  ed  i  compensi  spettanti   ai
          componenti dei collegi sindacali  delle  aziende  sanitarie
          locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle    aziende
          ospedaliero universitarie, degli  istituti  di  ricovero  e
          cura   a   carattere   scientifico   e    degli    istituti
          zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20
          per cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del
          30 giugno 2008. 
              15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta
          alle  regioni,  alle  province  autonome,  agli  enti,   di
          rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale  ed
          agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e
          6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati. 
              16. Ai fini del contenimento della spesa  pubblica,  le
          regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano  disposizioni,
          normative o amministrative, finalizzate  ad  assicurare  la
          riduzione degli oneri  degli  organismi  politici  e  degli
          apparati amministrativi, con particolare  riferimento  alla
          diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle  indennita'
          dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di
          questi ultimi, alla soppressione degli enti  inutili,  alla
          fusione delle societa'  partecipate,  al  ridimensionamento
          delle strutture organizzative  ed  all'adozione  di  misure
          analoghe  a  quelle  previste  nel  presente  articolo.  La
          disposizione di cui al presente comma costituisce principio
          fondamentale di coordinamento della  finanza  pubblica,  ai
          fini del rispetto dei  parametri  stabiliti  dal  patto  di
          stabilita' e crescita dell'Unione europea.  I  risparmi  di
          spesa  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma,
          aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  dal   patto   di
          stabilita' interno, concorrono alla copertura  degli  oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 19. 
              17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e  le
          maggiori  entrate  di  cui  al   presente   articolo,   con
          esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono  versate
          annualmente dagli enti e dalle  amministrazioni  dotati  di
          autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
          bilancio dello Stato.  La  disposizione  di  cui  al  primo
          periodo non si applica agli enti territoriali e agli  enti,
          di competenza regionale o delle province autonome di Trento
          e di Bolzano, del Servizio sanitario  nazionale.  Le  somme
          versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate  ad  un
          apposito fondo di parte corrente. La dotazione  finanziaria
          del fondo e' stabilita in  200  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2009;  la   predetta   dotazione   e'
          incrementata con le somme riassegnate ai sensi del  periodo
          precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze una quota del fondo di cui al  terzo  periodo  puo'
          essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso pubblico, inclusa  l'assunzione  di  personale  in
          deroga ai limiti stabiliti dalla  legislazione  vigente  ai
          sensi e nei limiti di cui al comma 22;  un'ulteriore  quota
          puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
          integrativa delle amministrazioni  indicate  nell'art.  67,
          comma   5,   ovvero   delle   amministrazioni   interessate
          dall'applicazione dell'art. 67, comma 2. Le somme destinate
          alla tutela della sicurezza  pubblica  sono  ripartite  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  tra  le  unita'
          previsionali  di  base  interessate.  La  quota  del  fondo
          eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata
          alle predette finalita' entro il 31 dicembre di  ogni  anno
          costituisce economia di bilancio. 
              18.  Per  l'anno  2009  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno  un  apposito  fondo,
          con  una  dotazione  di  100  milioni  di  euro,   per   la
          realizzazione, sulla base di apposite  convenzioni  tra  il
          Ministero  dell'interno  ed  i  comuni  interessati,  delle
          iniziative urgenti occorrenti per  il  potenziamento  della
          sicurezza urbana e  la  tutela  dell'ordine  pubblico.  Con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  adottate  le
          disposizioni per l'attuazione del presente comma. 
              19. Per gli  anni  2009,  2010  e  2011,  la  quota  di
          partecipazione al costo per le  prestazioni  di  assistenza
          specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
          di cui all'art. 1, comma 796, lettera  p),  primo  periodo,
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'  abolita.  Resta
          fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo. 
              20. Ai  fini  della  copertura  degli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del comma 19: 
              a) il livello del finanziamento del Servizio  sanitario
          nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui
          all'art. 79, comma 1, del presente decreto, e' incrementato
          di 400 milioni di euro su base annua  per  gli  anni  2009,
          2010 e 2011; 
              b) le regioni: 
              1) destinano, ciascuna al  proprio  servizio  sanitario
          regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui
          ai commi 14 e 16; 
              2)   adottano   ulteriori    misure    di    incremento
          dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
          a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 19. 
              21. Le  regioni,  comunque,  in  luogo  della  completa
          adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al  numero
          2) della lettera  b)  del  comma  20  possono  decidere  di
          applicare, in misura  integrale  o  ridotta,  la  quota  di
          partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero  altre
          forme di partecipazione dei cittadini alla spesa  sanitaria
          di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
          di quanto previsto al comma 20,  lettera  b),  e  al  primo
          periodo del presente comma, il Ministero del lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  comunica  alle
          regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna
          di   esse   deve   garantire   ai   fini   dell'equivalenza
          finanziaria. 
              22. Per l'anno 2009,  per  le  esigenze  connesse  alla
          tutela  dell'ordine  pubblico,  alla  prevenzione   ed   al
          contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
          violazioni  degli  obblighi  fiscali  ed  alla  tutela  del
          patrimonio agroforestale, la Polizia di  Stato,  Corpo  dei
          Vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri,  il  Corpo  della
          Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
          Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad  effettuare
          assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
          di spesa pari a 100  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di  euro  per
          l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2010, sulle risorse di cui al  comma  17,  e  quanto  a  60
          milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle  risorse  di
          cui all'art. 60,  comma  8.  Tali  risorse  sono  destinate
          prioritariamente al reclutamento di  personale  proveniente
          dalle  Forze  armate.  Alla  ripartizione  delle   predette
          risorse  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, da adottarsi su proposta dei  Ministri  per  la
          pubblica amministrazione e  l'innovazione,  dell'interno  e
          dell'economia e delle finanze,  entro  il  31  marzo  2009,
          secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma  367
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              24. 
              25. Sono abrogati i commi 102, 103 e  104  dell'art.  2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              26. All'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni
          legislative in materia doganale,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 23 gennaio  1973,  n.  43,  nel
          comma 1, dopo le parole: "beni  mobili"  sono  inserite  le
          seguenti: "compresi quelli". 
              27. Dopo il  comma  345  dell'art.  1  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente: 
              "345-bis. Quota parte del fondo di cui  al  comma  345,
          stabilita con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  e'  destinata  al   finanziamento   della   carta
          acquisti, di cui all'art. 81, comma 32,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni  e
          servizi a favore dei cittadini  residenti  che  versano  in
          condizione di maggior disagio economico.".».