Art. 39. 
 
        (Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali) 
 
1. L'omesso versamento, nelle forme e nei  termini  di  legge,  delle
ritenute previdenziali e assistenziali operate  dal  committente  sui
compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari  di  collaborazioni
coordinate e continuative iscritti  alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,
configura le  ipotesi  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater
dell'articolo  2  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.   463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. 
 
 
          Note all'art. 39: 
              - Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8  agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare) e' il seguente: 
              «26. A decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426. Sono esclusi dall'obbligo i  soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.». 
              - Il testo dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter  e  1-quater
          del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti
          in materia previdenziale e sanitaria e per il  contenimento
          della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della
          pubblica  amministrazione  e  proroga  di  taluni  termini)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          1983, n. 638, e' il seguente: 
              «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute  di  cui  al
          comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni  e  con
          la multa fino a lire due milioni. Il datore di  lavoro  non
          e' punibile se provvede al versamento entro il  termine  di
          tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
          accertamento della violazione. 
              1-ter. La denuncia di reato e' presentata  o  trasmessa
          senza ritardo dopo il versamento  di  cui  al  comma  1-bis
          ovvero decorso inutilmente il termine  ivi  previsto.  Alla
          denuncia   e'   allegata   l'attestazione    delle    somme
          eventualmente versate. 
              1-quater. Durante il termine di cui al comma  1-bis  il
          corso della prescrizione rimane sospeso.».