Art. 45. 
 
(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per  periodi  di
                              malattia) 
 
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.  564,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica,
a  partire  dall'insorgenza  dello  stato  di  inabilita'  ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai  soggetti  che
abbiano conseguito  tale  inabilita'  a  seguito  di  infortunio  sul
lavoro, in sostituzione della pensione di inabilita', fermo  restando
che, in tal caso, non e' dovuta la prestazione economica di  malattia
a carico dell'ente previdenziale». 
 
 
          Note all'art. 45: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  16
          settembre 1996, n. 564 (Attuazione della  delega  conferita
          dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
          in materia  di  contribuzione  figurativa  e  di  copertura
          assicurativa per periodi  non  coperti  da  contribuzione),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Periodi di malattia). - 1. Dal 1° gennaio 1997
          il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, del
          regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.  1155,  e'
          aumentato nella misura di due mesi ogni tre  anni  fino  al
          raggiungimento di ventidue mesi,  per  eventi  verificatisi
          nei rispettivi periodi. 
              1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui  al  comma  1
          non si applica, a partire dall'insorgenza  dello  stato  di
          inabilita' ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1984,
          n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale  inabilita'
          a seguito di infortunio sul lavoro, in  sostituzione  della
          pensione di inabilita', fermo restando che,  in  tal  caso,
          non e' dovuta la prestazione economica di malattia a carico
          dell'ente previdenziale. 
              2. Per la determinazione della contribuzione figurativa
          accreditabile in favore degli assicurati  si  applicano  le
          disposizioni contenute nell'art. 8 della  legge  23  aprile
          1981, n. 155. 
              3. La contribuzione figurativa e' accreditata, ai  fini
          pensionistici, con effetto dal periodo in  cui  si  colloca
          l'evento. 
              4. Fermo restando quanto disposto  dall'art.  2,  comma
          22, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  per  il  Fondo
          pensioni  lavoratori   dipendenti   gestito   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano
          addebitati alla relativa gestione pensionistica. 
              5.-6.».