Art. 47. 
 
(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze 
     di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) 
 
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29  ottobre  2005,  n.
229, e' incrementata della somma pari  a  120  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
2. All'onere derivante dalla  disposizione  di  cui  al  comma  1  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, per l'anno 2010. 
 
 
          Note all'art. 47: 
              - La legge 29 ottobre 2005,  n.  229  (Disposizioni  in
          materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati  da
          complicanze di tipo irreversibile a causa  di  vaccinazioni
          obbligatorie), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5
          novembre 2005, n. 258. 
              - Il testo del comma 361 dell'art. 2 della citata legge
          n. 244 del 2007, e' il seguente: 
              «361. Per le  transazioni  da  stipulare  con  soggetti
          talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o  da  anemie
          ereditarie,   emofilici    ed    emotrasfusi    occasionali
          danneggiati  da  trasfusione  con  sangue  infetto   o   da
          somministrazione di  emoderivati  infetti  e  con  soggetti
          danneggiati  da   vaccinazioni   obbligatorie   che   hanno
          instaurato azioni di risarcimento danni  tuttora  pendenti,
          e' autorizzata la spesa di 180  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2008.».