Art. 49. (Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS) 1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, puo' essere effettuata per piu' di due volte. 2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la parola: «tredici» e' sostituita dalla seguente: «dodici» e le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il comitato amministratore e' presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».
Note all'art. 49: - Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158 (Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito), e' il seguente: «Art. 3 (Amministrazione del Fondo). - 1. Il Fondo e' gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati da Abi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. 2. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri. 3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1. 5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.». - Il testo dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 58 (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili."; 2) il comma 2 e' abrogato; b) all'art. 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Tenuto conto della peculiarita' della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalita', i coefficienti cosi' determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica". 2. Per la gestione speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di dodici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni. 3. Il comitato amministratore e' presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo. 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonche' istituendo i seggi presso le sedi INPS. 5. Ai componenti del comitato amministratore e' corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 6. 6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 6, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: "1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di societa' di capitali cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale la cui gestione dovra' essere organizzata secondo le stesse modalita' e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis."; b) all'art. 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo' conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facolta' di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalita' stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per avvalersi della facolta' di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale."; c) all'art. 10, comma 3-ter, dopo le parole: "In mancanza di tali soggetti" sono inserite le seguenti: "o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo"; d) all'art. 18-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.". 9. Il termine di sei mesi previsto dall'art. 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, e' prorogato di ulteriori dodici mesi. 10. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, puo' essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unita' e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attivita' nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza. 11. Il contributo di solidarieta' previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.166, non e' dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella". Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. 12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti. 13. All'art. 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge". 14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 15. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e' effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di regolarita' contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa. 16. All'art. l della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore". 17. All'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto."; b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999". 18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono trattenute in sei rate ovvero nel numero piu' elevato di rate consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se questo e' inferiore al periodo necessario a trattenere le predette imposte in sei rate.».