Art. 7. 
 
          (Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro) 
 
1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,
come da ultimo  modificato  dall'articolo  41  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  In  caso   di   violazione   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si  applica  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  100  a  750  euro.  Se   la
violazione si riferisce a piu' di  cinque  lavoratori  ovvero  si  e'
verificata in almeno tre periodi di riferimento di  cui  all'articolo
4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori  ovvero  si  e'
verificata  in  almeno  cinque  periodi   di   riferimento   di   cui
all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a
5.000 euro e non e' ammesso il pagamento  della  sanzione  in  misura
ridotta.  In  caso  di   violazione   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 10, comma 1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata  in  almeno  due  anni,  la
sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la  violazione  si
riferisce a piu' di dieci  lavoratori  ovvero  si  e'  verificata  in
almeno quattro anni, la sanzione amministrativa e'  da  800  a  4.500
euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  In  caso   di   violazione   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 7, comma  1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a piu'  di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno  tre  periodi  di
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000  euro.
Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la  sanzione
amministrativa e' da 900 a 1.500 euro e non e' ammesso  il  pagamento
della sanzione in misura ridotta». 
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e  3  possono  essere  derogate
mediante contratti collettivi stipulati a livello  nazionale  con  le
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative.  In
assenza  di  specifiche   disposizioni   nei   contratti   collettivi
nazionali,  le  deroghe  possono  essere  stabilite   nei   contratti
territoriali o aziendali stipulati con  le  organizzazioni  sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative   sul   piano   nazionale   o
territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di
periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o  la  concessione  di
riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di
navi impiegate  in  viaggi  di  breve  durata  o  adibite  a  servizi
portuali». 
 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 18-bis del decreto  legislativo  8
          aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE  e
          della  direttiva  2000/34/CE  concernenti  taluni   aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro), come da  ultimo
          modificato dall'art. 41 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112,  convertito,  con  modfificazioni,  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
              «Art. 18-bis (Sanzioni). - 1. La violazione del divieto
          di adibire le  donne  al  lavoro,  dalle  24  alle  ore  6,
          dall'accertamento  dello  stato  di  gravidanza   fino   al
          compimento di un anno di eta' del bambino,  e'  punita  con
          l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro
          a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui
          le categorie  di  lavoratrici  e  lavoratori  di  cui  alle
          lettere a), b) c), dell'art. 11, comma 2, sono  adibite  al
          lavoro notturno nonostante il  loro  dissenso  espresso  in
          forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore
          anteriori al previsto inizio della prestazione. 
              2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14,
          comma 1, e' punita con l'arresto da tre a sei  mesi  o  con
          l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro. 
              3. In caso di violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 9, comma 1, si applica la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la
          violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori  ovvero
          si e' verificata in almeno tre periodi  di  riferimento  di
          cui all'art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa  e'
          da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce  a  piu'
          di dieci lavoratori  ovvero  si  e'  verificata  in  almeno
          cinque periodi di riferimento di cui all'art. 4, commi 3  o
          4, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a  5.000  euro  e
          non e'  ammesso  il  pagamento  della  sanzione  in  misura
          ridotta. In caso di violazione delle disposizioni  previste
          dall'art.   10,   comma   1,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  100  a  600  euro.  Se   la
          violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori  ovvero
          si  e'  verificata  in  almeno  due   anni,   la   sanzione
          amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione  si
          riferisce  a  piu'  di  dieci  lavoratori  ovvero   si   e'
          verificata   in   almeno   quattro   anni,   la    sanzione
          amministrativa e' da 800 a 4.500 euro e non e'  ammesso  il
          pagamento della sanzione in misura ridotta. 
              4. In caso di violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa
          pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si  riferisce
          a piu' di cinque lavoratori  ovvero  si  e'  verificata  in
          almeno  tre  periodi  di  ventiquattro  ore,  la   sanzione
          amministrativa e' da 300 a 1.000 euro. Se la violazione  si
          riferisce  a  piu'  di  dieci  lavoratori  ovvero   si   e'
          verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la
          sanzione amministrativa e' da 900 a 1.500  euro  e  non  e'
          ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. 
              5. 
              6. La violazione delle disposizioni previste  dall'art.
          5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da
          25 a 154 euro. Se la violazione  si  riferisce  a  piu'  di
          cinque  lavoratori  ovvero  si  e'  verificata  nel   corso
          dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative,
          la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non  e'
          ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. 
              7. La violazione delle disposizioni previste  dall'art.
          13, commi 1 e 3, e' soggetta alla  sanzione  amministrativa
          da 51  euro  a  154  euro,  per  ogni  giorno  e  per  ogni
          lavoratore  adibito  al  lavoro  notturno  oltre  i  limiti
          previsti.». 
              -  Il  testo  dell'art.  11,  comma  7,   del   decreto
          legislativo 27  luglio  1999,  n.  271  (Adeguamento  della
          normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi
          a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,  a  norma
          della legge 31 dicembre 1998, n. 485) come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «Art.  11  (Orario  di  lavoro  a  bordo   delle   navi
          mercantili). - 1. Fatte salve le disposizioni riportate  al
          comma  2,  l'orario  normale  di  lavoro   del   lavoratore
          marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su  una
          durata di 8 ore giornaliere, con  un  giorno  di  riposo  a
          settimana e riposo nei giorni festivi. 
              2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo
          a bordo delle navi sono cosi' stabiliti: 
                a) il numero massimo di ore di  lavoro  a  bordo  non
          deve essere superiore a: 
                  1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e 
                  2) 72 ore su un periodo di sette giorni; 
          ovvero 
                b) il numero minimo delle  ore  di  riposo  non  deve
          essere inferiore a: 
                  1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e 
                  2) 77 ore su un periodo di sette giorni. 
              3. Le ore di riposo possono  essere  ripartite  in  non
          piu' di due periodi distinti, uno dei quali  dovra'  essere
          almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra
          periodi consecutivi di riposo non  dovra'  superare  le  14
          ore. 
              4. Gli  appelli,  le  esercitazioni  antincendio  e  di
          salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti  e
          normative nazionali e da  convenzioni  internazionali  sono
          svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei
          periodi  di  riposo  del   lavoratore   e   non   provocare
          affaticamento. 
              5. Nelle situazioni in cui il lavoratore  marittimo  si
          trovi in disponibilita' alle chiamate,  dovra'  beneficiare
          di un adeguato periodo compensativo di  riposo  qualora  il
          normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di
          lavoro. 
              6. I periodi di riposo  per  il  personale  di  guardia
          impiegato  a  bordo  delle  navi  mercantili  sono   quelli
          stabiliti all'art. 12  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque  salve  le
          misure minime di cui al comma 3. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere
          derogate mediante contratti collettivi stipulati a  livello
          nazionale con le organizzazioni sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni
          nei contratti  collettivi  nazionali,  le  deroghe  possono
          essere stabilite nei  contratti  territoriali  o  aziendali
          stipulati con le organizzazioni sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il
          ricorso  alle  deroghe  deve  consentire  la  fruizione  di
          periodi di  riposo  piu'  frequenti  o  piu'  lunghi  o  la
          concessione  di  riposi  compensativi  per   i   lavoratori
          marittimi che operano a bordo di navi impiegate  in  viaggi
          di breve durata o adibite a servizi portuali. 
              8. I lavoratori marittimi di eta' inferiore a  18  anni
          non devono svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo
          in orario notturno. Ai  fini  di  questa  disposizione  per
          «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno  9
          ore consecutive, che comprenda in  ogni  caso  l'intervallo
          dalle ore 24 alle ore 5 del mattino. 
              9. A bordo di tutte  le  navi  mercantili  e  da  pesca
          nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e
          redatta in  lingua  italiana  ed  in  lingua  inglese,  una
          tabella conforme al  modello  di  cui  all'allegato  2  del
          presente  decreto  con  l'organizzazione  del  servizio  di
          bordo, contenente per ogni posizione lavorativa: 
                a)  l'orario  del  servizio  in  navigazione  e   del
          servizio in porto; nonche' 
                b) il numero massimo di ore di  lavoro  o  il  numero
          minimo di ore di riposo  previste  ai  sensi  del  presente
          decreto o dai contratti collettivi in vigore. 
              10. Una copia del  contratto  collettivo  e  una  copia
          delle norme nazionali devono essere conservate a  bordo  di
          tutte  le  navi  mercantili  e   da   pesca   nazionali   a
          disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi
          di vigilanza. 
              11. Il comandante della nave ha il diritto  di  esigere
          dai  lavoratori  marittimi  le  necessarie  prestazioni  di
          lavoro, anche sospendendo il programma di ore di  lavoro  e
          di ore  di  riposo  e  sino  al  ripristino  delle  normali
          condizioni di navigazione, per le attivita' inerenti: 
                a) la sicurezza  della  navigazione  in  relazione  a
          situazioni di emergenza per le persone  imbarcate,  per  il
          carico trasportato e per la stessa nave; 
                b)  le  operazioni  di  soccorso  ad   altre   unita'
          mercantili o da pesca o di soccorso a persone  in  pericolo
          in mare. 
              12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata
          la normale  condizione  di  navigazione,  il  coordinamento
          della  nave  deve  far  si'  che  i  lavoratori  marittimi,
          impegnati in attivita' lavorative in un periodo previsto di
          riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.».