Art. 8. 
 
      (Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, 
     convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002) 
 
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n.  56,  e'
aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «L'elettorato  passivo  e'
altresi' esteso ai professori di seconda fascia nel caso  di  mancato
raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la  predetta
elezione». 
 
 
           Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 4  del  decreto-legge  7  febbraio
          2002, n. 8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2002, n. 56 (Proroga  di  disposizioni  relative  ai
          medici a tempo  definito,  farmaci,  formazione  sanitaria,
          ordinamenti didattici universitari e organi  amministrativi
          della Croce Rossa), come modificato dalla  presente  legge,
          e' il seguente: 
              «Art. 4 (Disposizioni in materia di Universita'). -  1.
          All'art. 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999,  n.  370,
          primo  periodo,  le  parole:  «entro  diciotto  mesi»  sono
          sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi". 
              2.   Gli   statuti   delle   Universita'   disciplinano
          l'elettorato  attivo  per  le  cariche  accademiche  e   la
          composizione  degli  organi   collegiali.   Nel   caso   di
          indisponibilita' di professori di ruolo  di  prima  fascia,
          l'elettorato  passivo  per  la  carica  di   direttore   di
          dipartimento e' esteso ai  professori  di  seconda  fascia.
          L'elettorato passivo e' altresi' esteso  ai  professori  di
          seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento  per  due
          votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. 
              3. In deroga a quanto  stabilito  dall'art.  17,  comma
          107, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  il  mandato  dei
          componenti il Consiglio universitario  nazionale,  nominati
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica in  data  10  dicembre  1997,  e'
          prorogato fino al 30 aprile 2003.».