Art. 9. 
 
    (Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, 
     convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, 
         e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, 
      convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009) 
 
1. Al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole:  «nonche'
di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  della  legge  4
novembre 2005, n. 230,» sono soppresse. 
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10  novembre  2008,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: «, illustrati e discussi davanti alla  commissione,»  sono
soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite  le  seguenti:
«discussi pubblicamente con la commissione,». 
 
 
          Note all'art. 9: 
                
              - Per il  testo  dell'art.  66,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 208, n. 133, e successive modificazioni,  si
          veda nota all'art. 10. 
              - Il testo dell'art. 1 del  decreto-legge  10  novembre
          2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni  urgenti  per  il  diritto
          allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del
          sistema universitario e  della  ricerca),  come  modificato
          dalla presente seguente legge, e' il seguente: 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  il   reclutamento   nelle
          Universita' e per gli enti di ricerca). - 1. Le universita'
          statali che, alla data del 31  dicembre  di  ciascun  anno,
          hanno superato il limite di cui all'art. 51, comma 4, della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  fermo  restando  quanto
          previsto  dall'art.  12,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28  febbraio  2008,  n.  31,  non  possono  procedere
          all'indizione di procedure  concorsuali  e  di  valutazione
          comparativa, ne' all'assunzione di personale.  Alle  stesse
          universita' e' data facolta' di  completare  le  assunzioni
          dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui  all'art.  3,
          comma 1,  del  decreto-legge  7  settembre  2007,  n.  147,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
          n. 176 e all'art. 4-bis,  comma  17,  del  decreto-legge  3
          giugno 2008, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2  agosto  2008,  n.  129,  e  comunque  di  concorsi
          espletati alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi  a
          carico della finanza pubblica. 
              1-bis. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  gli  effetti
          dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre  2007,
          n. 248,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente  differiti  al  31
          dicembre 2010. 
              2. Le universita' di cui al comma 1, sono escluse dalla
          ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui
          all'art. 1, comma 650, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296. 
              3. Il primo periodo del  comma  13,  dell'art.  66  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          sostituito dai seguenti: "Per  il  triennio  2009-2011,  le
          universita'  statali,  fermi  restando  i  limiti  di   cui
          all'art. 1, comma 105, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni  di
          personale nel limite di un  contingente  corrispondente  ad
          una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al
          personale a tempo  indeterminato  complessivamente  cessato
          dal servizio  nell'anno  precedente.  Ciascuna  universita'
          destina tale somma per una quota non inferiore  al  60  per
          cento all'assunzione di ricercatori a tempo  indeterminato,
          nonche' di contrattisti ai sensi  dell'art.  1,  comma  14,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per  una  quota  non
          superiore al 10  per  cento  all'assunzione  di  professori
          ordinari. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori
          per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse  residue
          previste dal predetto art. 1, comma 650.". 
              Conseguentemente,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'art. 5, comma 1, lettera a), della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, concernente il  fondo  per  il  finanziamento
          ordinario  delle  universita',  e'  integrata  di  euro  24
          milioni per l'anno 2009, di  euro  71  milioni  per  l'anno
          2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011  e  di  euro  141
          milioni a decorrere dall'anno 2012. 
              4. Per le procedure di valutazione comparativa  per  il
          reclutamento dei professori universitari di I e  II  fascia
          della prima e della seconda sessione 2008,  le  commissioni
          giudicatrici  sono  composte  da  un  professore  ordinario
          nominato dalla facolta' che ha  richiesto  il  bando  e  da
          quattro professori ordinari sorteggiati  in  una  lista  di
          commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al
          settore  scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando,  in
          numero   triplo   rispetto   al   numero   dei   commissari
          complessivamente  necessari  nella  sessione.  L'elettorato
          attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari
          appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal
          sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori  che
          appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Ove
          il settore  sia  costituito  da  un  numero  di  professori
          ordinari pari  o  inferiore  al  necessario,  la  lista  e'
          costituita da tutti  gli  appartenenti  al  settore  ed  e'
          eventualmente   integrata   mediante   elezione,   fino   a
          concorrenza  del  numero  necessario,  da  appartenenti   a
          settori  affini.  Nell'ipotesi  in  cui   il   numero   dei
          professori     ordinari     appartenenti     al     settore
          scientifico-disciplinare oggetto del bando,  integrato  dai
          professori ordinari appartenenti  ai  settori  affini,  sia
          inferiore al triplo del  numero  dei  commissari  necessari
          nella sessione, si procede direttamente  al  sorteggio.  Il
          sorteggio  e'  effettuato  in  modo  da   assicurare,   ove
          possibile,  che  almeno  due  dei  commissari   sorteggiati
          appartengano al settore  disciplinare  oggetto  del  bando.
          Ciascun commissario puo', ove possibile,  partecipare,  per
          ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna
          sessione. 
              5.  In  attesa  del   riordino   delle   procedure   di
          reclutamento dei ricercatori universitari e  comunque  fino
          al 31 dicembre 2010,  le  commissioni  per  la  valutazione
          comparativa dei candidati di cui all'art. 2 della  legge  3
          luglio  1998,  n.  210,  sono  composte  da  un  professore
          ordinario o  da  un  professore  associato  nominato  dalla
          facolta' che ha richiesto il  bando  e  da  due  professori
          ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti  tra
          i professori ordinari appartenenti al settore  disciplinare
          oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero  dei
          commissari  complessivamente  necessari   nella   sessione.
          L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e
          straordinari appartenenti al  settore  oggetto  del  bando.
          Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna  commissione
          i  professori  che  appartengono  all'universita'  che   ha
          richiesto il bando. Il sorteggio e' effettuato in  modo  da
          assicurare ove possibile  che  almeno  uno  dei  commissari
          sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto  del
          bando. Si applicano in quanto compatibili  le  disposizioni
          di cui al comma 4. 
              6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e  5,  le
          modalita' di svolgimento delle elezioni, ivi  comprese  ove
          necessario le suppletive, e del  sorteggio  sono  stabilite
          con  apposito   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca   avente   natura   non
          regolamentare da adottare entro 30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente
          decreto le disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. 
              6-bis.  Per  sovraintendere  allo   svolgimento   delle
          operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4  e
          5,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca   e'   nominata   una
          commissione  a  livello   nazionale   composta   da   sette
          professori ordinari designati dal  Consiglio  universitario
          nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono
          pubbliche. La commissione, nella prima  adunanza,  provvede
          altresi' alla certificazione dei  meccanismi  di  sorteggio
          per la proclamazione degli  eletti  nelle  commissioni  dei
          singoli concorsi. Per la partecipazione all'attivita' della
          commissione  non  sono  previsti  compensi,  indennita'   o
          rimborsi spese.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non
          devono derivare oneri aggiuntivi  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              7. Nelle procedure di valutazione  comparativa  per  il
          reclutamento dei ricercatori bandite  successivamente  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   la
          valutazione  comparativa  e'  effettuata  sulla  base   dei
          titoli, e delle pubblicazioni dei candidati,  ivi  compresa
          la  tesi  di  dottorato,  discussi  pubblicamente  con   la
          commissione, utilizzando parametri, riconosciuti  anche  in
          ambito internazionale, individuati con apposito decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          avente natura  non  regolamentare,  da  adottare  entro  30
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sentito  il  Consiglio
          universitario nazionale. 
              8. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', alle procedure di valutazione comparativa indette
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
          per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data,
          le votazioni per la costituzione delle  commissioni.  Fermo
          restando quanto disposto al  primo  periodo,  le  eventuali
          disposizioni dei bandi gia' emanati, incompatibili  con  il
          presente decreto, si  intendono  prive  di  effetto.  Sono,
          altresi', privi di effetto le procedure gia' avviate per la
          costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e  gli
          atti adottati non conformi alle disposizioni  del  presente
          decreto. 
              8-bis.  I   professori   universitari   i   quali   non
          usufruiscono del periodo di trattenimento  in  servizio  di
          cui all'art.  16,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 503,  conservano  l'elettorato  attivo  e
          passivo ai fini della  costituzione  delle  commissioni  di
          valutazione  comparativa  per   posti   di   professore   e
          ricercatore universitario,  e  comunque  non  oltre  il  1°
          novembre successivo al compimento del settantaduesimo  anno
          di eta'. 
              8-ter. Per le procedure di valutazione  comparativa  di
          cui al comma 4 e per quelle relative  al  reclutamento  dei
          ricercatori universitari, il cui termine  di  presentazione
          delle domande sia scaduto alla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia
          ancora aperto alla predetta data,  le  universita'  possono
          fissare per una data non successiva al 31 gennaio  2009  un
          nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande
          di partecipazione. Al fine di  assicurare  pari  condizioni
          tra i candidati, rimangono invariate  le  norme  del  bando
          riguardanti le caratteristiche ed i  termini  temporali  di
          possesso dei titoli e  delle  pubblicazioni  allegabili  da
          parte dei candidati. 
              9. All'art. 74, comma 1, lettera c), del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  dopo  le  parole:
          "personale non dirigenziale" sono inserite le seguenti:  ",
          ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,".».