Art. 10 
 
 
                Definizione dei traguardi ambientali 
 
  1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8,  il
Ministero dell'ambiente, avvalendosi  del  Comitato,  definisce,  con
apposito  decreto,  sentita  la  Conferenza  unificata,  i  traguardi
ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di  conseguire
il buon stato ambientale,  tenendo  conto  delle  pressioni  e  degli
impatti di  cui  alla  tabella  2  dell'allegato  III  e  dell'elenco
indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV. 
  2. Il Ministero  dell'ambiente  procede  ad  una  ricognizione  dei
traguardi ambientali definiti in  relazione  alle  acque  marine  dai
vigenti strumenti normativi o di pianificazione e  di  programmazione
esistenti   a   livello   regionale,   nazionale,    comunitario    o
internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma  1
in modo compatibile e integrato con gli  altri  traguardi  ambientali
vigenti. 
  3. La definizione dei traguardi ambientali e' effettuata  entro  il
15 luglio 2012. 
  4. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli
esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro  il  15
ottobre 2012.