Art. 11 
 
 
                      Programmi di monitoraggio 
 
  1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8,  il
Ministero dell'ambiente, avvalendosi  del  Comitato,  definisce,  con
apposito decreto,  sentita  la  Conferenza  unificata,  programmi  di
monitoraggio coordinati  per  la  valutazione  continua  dello  stato
ambientale delle acque marine, in funzione dei  traguardi  ambientali
previsti  dall'articolo  10,  nonche'  per  l'aggiornamento  di  tali
traguardi. 
  2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti tenendo conto: 
    a) degli elementi riportati negli elenchi degli allegati III e V; 
    b) delle attivita' di monitoraggio effettuate dal  Ministero  per
le politiche agricole alimentari e  forestali,  della  salute,  delle
infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' dalle altre amministrazioni competenti. 
  3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi  di
cui al comma 1, procede inoltre ad  una  ricognizione  degli  attuali
programmi di monitoraggio ambientale esistenti a  livello  regionale,
nazionale, comunitario  o  internazionale  in  relazione  alle  acque
marine, al fine  di  elaborare  i  programmi  di  monitoraggio  anche
attraverso l'integrazione ed il  coordinamento  dei  risultati  degli
altri programmi  di  monitoraggio  esistenti  e,  comunque,  in  modo
compatibile e integrato con gli stessi. 
  4. L'elaborazione e l'avvio  dei  programmi  di  monitoraggio  sono
effettuati entro il 15 luglio 2014. 
  5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione  europea  i
programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.