Art. 12 
                         Programmi di misure 
 
  1. A seguito della definizione  dei  traguardi  ambientali  di  cui
all'articolo  10,  il  Ministero   dell'ambiente,   avvalendosi   del
Comitato, elabora uno  o  piu'  programmi  di  misure  finalizzati  a
conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A  tal  fine,  tiene
conto delle tipologie di misure riportate all'allegato VI. 
  2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al  comma  1,  il
Ministero dell'ambiente: 
    a) procede ad una ricognizione dei  programmi  di  misure,  anche
aventi finalita' diverse da quelle ambientali,  esistenti  a  livello
regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione  alle
acque  marine,  nonche'  delle  autorita'  competenti  alla  relativa
elaborazione ed attuazione,  tenendo  conto,  in  particolare,  degli
strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le
acque marine previsti dalla parte terza  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
    b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione  di  cui  alla
lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla  stessa
lettera a) alle riunioni  del  Comitato,  affinche'  i  programmi  di
misure di cui al comma 1 possano essere elaborati anche attraverso il
coordinamento  con  gli  altri  programmi  di  misure  esistenti   e,
comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi. 
  3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel  rispetto
delle competenze istituzionali previste dalla legge,  sono  approvati
con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la
Conferenza unificata. 
  4. Il Ministero dell'ambiente assicura che i programmi di misure di
cui al comma 1 siano conformi  ai  principi  di  precauzione,  azione
preventiva, limitazione del danno ambientale e «chi inquina paga». 
  5.  Nell'istruttoria  diretta  all'elaborazione  dei  programmi  di
misure di cui al comma 1 si deve tenere in debita  considerazione  il
principio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti
socio-economici delle misure. I programmi devono  individuare  misure
efficaci rispetto ai costi e tecnicamente  fattibili,  alla  luce  di
un'analisi di impatto  che  comprenda  la  valutazione  del  rapporto
costi/benefici di ciascuna misura. 
  6. I programmi di cui al comma 1 indicano le  modalita'  attraverso
cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi
ambientali di cui all'articolo 10. 
  7.  Nell'istruttoria  diretta  all'elaborazione  dei  programmi  di
misure di cui al comma 1 si deve valutare anche l'incidenza  prodotta
sulle acque situate oltre le acque marine soggette alla giurisdizione
nazionale, al fine di minimizzare il rischio di danni e di  produrre,
se possibile, un effetto positivo su tali acque. 
  8. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al  comma  1  si
procede entro il  31  dicembre  2015.  All'avvio  dell'attuazione  si
provvede entro un anno da tale data. 
  9. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea  ed
agli Stati membri che condividono con l'Italia la  stessa  regione  o
sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il
31 marzo 2016. Si procede, ove necessario, d'intesa con il  Ministero
degli affari esteri. 
  10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario, includono  anche
le seguenti misure: 
    a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale,  ripopolamento
e monitoraggio in relazione alle acque marine; tutela degli habitat e
della biodiversita'; 
    b) condizioni, limiti e  divieti  per  l'esercizio  di  attivita'
aventi incidenza sull'ambiente marino, da inserire negli strumenti di
pianificazione, gestione e sviluppo  territoriale  di  competenza  di
autorita' nazionali, regionali o locali. Le autorita'  che  elaborano
tali strumenti devono in tutti i casi prendere in  considerazione  le
misure previste dai programmi di cui al comma 1; 
    c) condizioni,  limiti  e  divieti  da  inserire  negli  atti  di
autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla  osta  previsti
dalla vigente normativa per l'esercizio di attivita' aventi incidenza
sull'ambiente marino, di competenza di autorita' nazionali, regionali
o locali. Le autorita' che rilasciano tali atti  devono  in  tutti  i
casi prendere in considerazione le misure previste dai  programmi  di
cui al comma 1; 
    d) condizioni, limiti e  divieti  da  inserire  nelle  ordinanze,
anche urgenti, previste dalla vigente normativa  per  l'esercizio  di
attivita' aventi incidenza sull'ambiente  marino,  di  competenza  di
autorita' nazionali, regionali o locali; 
    e) indicazione di misure atte  a  prevenire,  eliminare  e  porre
rimedio  ai  danni  causati  all'ambiente  marino   dall'inquinamento
tellurico, prioritariamente causato  dallo  sversamento  in  mare  di
reflui urbani non adeguatamente trattati  a  causa,  in  particolare,
dell'assenza, del malfunzionamento o  del  fermo  degli  impianti  di
depurazione; 
    f)  indicazione  di  misure   di   gestione   volte   a   rendere
economicamente conveniente  per  gli  utilizzatori  degli  ecosistemi
marini  l'adozione  di  comportamenti  finalizzati  al  conseguimento
dell'obiettivo del buon stato ambientale. 
  11. I programmi di  cui  al  comma  1  prevedono  anche  misure  di
protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e
rappresentative di aree marine protette, previste dalla  legislazione
comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate
oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali
da riflettere in modo idoneo la diversita' degli ecosistemi. 
  12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione  iniziale  di  cui
all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio  di  cui  all'articolo
11,  risulti  che  la  gestione  delle  attivita'  umane  a   livello
comunitario o internazionale possa  avere  un  impatto  significativo
sull'ambiente marino ed in particolare sulle zone previste dal  comma
11, il  Ministero  dell'ambiente,  ove  necessario  d'intesa  con  il
Ministero degli  affari  esteri,  promuove  le  opportune  iniziative
presso i competenti organismi internazionali al fine di  valutare  e,
se  opportuno,  adottare  le  misure  necessarie  al  rispetto  delle
finalita' del presente decreto. Tali  misure  devono  consentire,  in
funzione dei casi, il mantenimento od il ripristino  dell'integrita',
della struttura e del funzionamento degli ecosistemi. 
  13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di cui ai commi
11 e 12, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina,  sono
messe a disposizione del pubblico, nei  modi  previsti  dall'articolo
16, entro il 2013.