Art. 14 
 
 
                              Eccezioni 
 
  1. Costituiscono cause di eccezione, per il non  raggiungimento  di
un traguardo ambientale o di un buono stato ambientale: 
    a) un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia; 
    b) le cause naturali; 
    c) la forza maggiore; 
    d) le modifiche o le alterazioni  delle  caratteristiche  fisiche
delle acque marine  causate  da  provvedimenti  adottati  per  motivi
imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore  rispetto
alla  tutela  contro  gli  effetti  negativi  sull'ambiente,  incluso
qualsiasi impatto transfrontaliero; 
    e) le condizioni naturali che non consentano miglioramenti  dello
stato delle acque marine nei tempi previsti dal presente decreto. 
  2. Alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei
programmi di monitoraggio di cui  all'articolo  11,  i  programmi  di
misure di cui all'articolo 12 possono individuare, presso la  regione
o le sottoregioni marine,  situazioni  nelle  quali,  ricorrendo  una
causa di eccezione del comma 1, i traguardi ambientali  dell'articolo
10 ed il buono stato ambientale delle acque marine non possono essere
conseguiti in tutto o in parte oppure, ricorrendo la causa del  comma
1, lettera e),  non  possono  essere  conseguiti  entro  le  scadenze
previste. Nell'individuare tali situazioni  devono  essere  prese  in
considerazione anche  le  conseguenze  per  gli  Stati  membri  della
regione o sottoregione marina interessata. 
  3. I programmi di misure di cui all'articolo 12 devono indicare  in
modo  specifico,  fornendo  un'adeguata  motivazione,  se  sussistono
situazioni previste dal comma 2. In tali casi, devono comunque essere
individuate, nei modi previsti dall'articolo  12,  specifiche  misure
volte  ad  assicurare  il  continuo   perseguimento   dei   traguardi
ambientali e ad impedire l'ulteriore degrado dello stato delle  acque
marine, ove ricorra una causa del comma  1,  lettera  b),  c)  o  d),
nonche'  volte  ad  attenuare  l'impatto  negativo  nella  regione  o
sottoregione marina interessata o nelle acque marine di  altri  Stati
membri. Tali misure sono integrate, ove possibile, nei  programmi  di
misure. Ove ricorra la causa del comma 1,  lettera  d),  tali  misure
devono permettere che le modifiche o le alterazioni non precludano  o
compromettano definitivamente il  conseguimento  di  un  buono  stato
ambientale nella regione o sottoregione marina  interessata  o  nelle
acque marine di altri Stati membri. 
  4. Nei casi in cui, alla luce della  valutazione  iniziale  di  cui
all'articolo 8, risulti che non sussistono rischi  significativi  per
l'ambiente marino o nei casi eccezionali in cui risulti che le misure
sono tali da implicare costi sproporzionati, alla luce dei rischi per
l'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente puo'  decidere  di  non
adottare specifiche misure, purche' questa  decisione  non  causi  un
ulteriore deterioramento. In tali casi,  il  Ministero  dell'ambiente
informa la  Commissione  europea  circa  la  decisione,  fornendo  la
necessaria motivazione e dimostrando che cio' non precludera' in modo
definitivo  l'eventuale  successivo   avvio   di   un   processo   di
conseguimento di un buono stato ambientale delle acque marine.