Art. 16 
 
 
              Consultazione e informazione del pubblico 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente assicura idonei strumenti e procedure
affinche' tutti i soggetti interessati possano  partecipare  in  modo
effettivo  e  tempestivo  all'esame  degli  aspetti   rilevanti   per
l'attuazione del presente decreto. A tal fine possono essere previste
forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste
pubbliche e possono essere promosse, ove possibile, forme di raccordo
tra autorita', enti  e  strutture  interessati,  inclusi  i  comitati
consultivi scientifici  e  gli  organi  direttivi  delle  convenzioni
marittime regionali. 
  2. Il Ministero  dell'ambiente  assicura,  con  adeguate  modalita'
operative,  incluso  l'uso  del  proprio  sito  internet,  che  siano
tempestivamente redatte, pubblicate e  sottoposte  alle  osservazioni
del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative a: 
    a)  valutazione  iniziale  e  determinazione   del   buon   stato
ambientale; 
    b) traguardi ambientali; 
    c) programmi di monitoraggio; 
    d) programmi di misure; 
    e) aggiornamenti di cui all'articolo 7, comma 2. 
  3. Ai fini dell'accesso del pubblico alle  informazioni  ambientali
previste dal presente decreto si applica il  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 195. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.