Art. 17 
 
 
               Comunicazioni alla Commissione europea 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente, entro il 15 gennaio  2011,  comunica
alla Commissione europea  il  nominativo  dell'autorita'  competente,
individuata nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle informazioni di
cui all'allegato II; le eventuali modifiche sono comunicate entro sei
mesi dalla loro applicazione. 
  2. A seguito delle comunicazioni di cui all'articolo  7,  comma  3,
articolo 9, comma 6, articolo 10, comma 4, articolo 11,  comma  5,  e
articolo 12, comma  9,  il  Ministero  dell'ambiente  trasmette  alla
Commissione  europea  le  ulteriori  informazioni  richieste  e   che
risultino disponibili. Se la Commissione europea  comunica  indirizzi
circa eventuali modifiche da apportare,  il  Ministero  dell'ambiente
cura i conseguenti  adempimenti  con  le  procedure  e  le  modalita'
previste dal presente decreto. 
  3. Entro tre anni  dalla  pubblicazione  di  ciascun  programma  di
misure o del relativo aggiornamento, ai sensi dell'articolo 16, comma
2, il Ministero dell'ambiente redige, avvalendosi  del  Comitato,  ed
invia alla Commissione europea una breve relazione  intermedia  nella
quale si illustrano i progressi realizzati  nell'attuazione  di  tale
programma. 
  4. Il Ministero dell'ambiente assicura  alla  Commissione  europea,
nel rispetto delle modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  27
gennaio 2010,  n.  32,  l'accesso  e  l'utilizzo  dei  dati  e  delle
informazioni   risultanti   dalla   valutazione   iniziale   di   cui
all'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio  di  cui  all'articolo
11. 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32
          (Attuazione  della  direttiva  2007/2/CE,  che   istituisce
          un'infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  nella
          Comunita' europea - INSPIRE) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, supplemento ordinario.