Art. 17 Comunicazioni alla Commissione europea 1. Il Ministero dell'ambiente, entro il 15 gennaio 2011, comunica alla Commissione europea il nominativo dell'autorita' competente, individuata nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle informazioni di cui all'allegato II; le eventuali modifiche sono comunicate entro sei mesi dalla loro applicazione. 2. A seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, articolo 9, comma 6, articolo 10, comma 4, articolo 11, comma 5, e articolo 12, comma 9, il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea le ulteriori informazioni richieste e che risultino disponibili. Se la Commissione europea comunica indirizzi circa eventuali modifiche da apportare, il Ministero dell'ambiente cura i conseguenti adempimenti con le procedure e le modalita' previste dal presente decreto. 3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, il Ministero dell'ambiente redige, avvalendosi del Comitato, ed invia alla Commissione europea una breve relazione intermedia nella quale si illustrano i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma. 4. Il Ministero dell'ambiente assicura alla Commissione europea, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l'accesso e l'utilizzo dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11.
Note all'art. 17: - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea - INSPIRE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, supplemento ordinario.